Anche i trentacinquemila ragionieri facenti parte della
sezione A dell’albo dei commercialisti possono iscriversi agli Organismi di
composizione delle crisi da sovra indebitamento. Con una sentenza depositata il
4 novembre, il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso presentato dal
Consiglio nazionale della categoria contro i Ministeri della Giustizia, dello
Sviluppo economico e dell’Economia con il quale l’ente aveva impugnato il
decreto ministeriale pubblicato del settembre 2014 che, prevedendo la laurea
tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di
fatto escludeva decine di migliaia di ragionieri, sprovvisti di laurea ma
pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti
alla sezione A dell’Albo dei commercialisti.
Soddisfazione per la sentenza viene espressa dal presidente
nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi. “Il Tar del Lazio – afferma –
fa chiarezza su una norma di cui avevamo da subito denunciato con forza la
contraddittorietà”. “Il decreto – prosegue Longobardi - ha una formulazione
erronea nella parte in cui prevede un generalizzato obbligo di possesso della
laurea specialistica quale requisito di accesso all’elenco dei soggetti ammessi
a ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovra indebitamento, senza
prevedere però una deroga per i ragionieri. Cosa che generava un’irragionevole
e ingiustificata disparità di trattamento a loro danno cui il Tar pone ora
rimedio”.
Il testo appariva ancor più contraddittorio dal momento che,
come spiegano i consiglieri nazionali delegati alla materia Felice Ruscetta e
Maria Rachele Vigani, “paradossalmente le disposizioni transitorie del DM,
stabiliscono che per i tre anni successivi alla sua entrata in vigore, i
professionisti appartenenti agli ordini professionali dei notai, degli avvocati
e dei commercialisti sono esentati dall’attività di formazione obbligatoria,
purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure,
curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di
vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e
le funzioni dell'organismo o del liquidatore. Incarichi per i quali i
ragionieri hanno l’abilitazione. Il nostro ricorso, dunque - concludono
Ruscetta e Vigani - denunciava anche il fatto che il DM nelle norme transitorie
considera abilitati alla funzione di compositore delle crisi quegli stessi
ragionieri che di fatto esclude nel momento in cui ne fissa i requisiti”.
Nessun commento:
Posta un commento