Riduzione spettante alle imprese artigiane ai sensi
dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per l’anno 2015
Articolo 1
La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi
dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 è stabilita per l'anno 2015, in misura pari al 8,16% del premio
assicurativo dovuto.
Articolo 2
Le economie, eventualmente generate dall'applicazione
dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse
disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una
maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente
decreto.
L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la
verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte
delle imprese.
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