Art.1
1. Alla data del 7 aprile 2015, il numero dei grandi
invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900
euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 288, è di 355 unità, per l'importo annuo complessivo di
euro 3.834.000.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti
disponibilità relative all'anno 2015, pari ad euro 4.912.853, sono liquidati,
in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e
secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di
accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle
invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma;
A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di
accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e
ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata
legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento
senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno
sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella
misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto
previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del
2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio
2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese
successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno
sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta
nell'anno 2015.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione
delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.
Art.2
1. Le domande prodotte nell'anno 2013, nonché quelle
prodotte per la prima volta nel 2014, continuano a produrre i loro effetti ai
fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2015, in considerazione
delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse
finanziarie, di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n.
192 del 2014. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione
dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né per il 2014 e intendono richiedere
l'assegno medesimo per l'anno 2015, possono presentarla, redatta secondo il
modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante,
entro il 31 dicembre 2015 al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi -
Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle
infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013
e 2014, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2015 da coloro che non
avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i
loro effetti anche per l'anno 2016, salvo monitoraggio da compiersi con decreto
da emanarsi entro il 30 aprile 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata
legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2015, gli enti titolari dei progetti
di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto
stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile
nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze,
per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio
di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.
2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono
all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione
autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il
successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui
fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.
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