Il congedo parentale ad ore non è cumulabile con altri
permessi o riposi disciplinati dal T.U. A chiarirlo è l'Inps nel messaggio
n.6704 del 3 novembre 2015 in cui fa seguito alla circolare n.152 del 18 agosto
2015 in cui forniva le prime indicazioni operative sul congedo parentale
orario. L'Istituto specifica che l'incumulabilità risponde all’esigenza di
conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in
modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda
assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Di conseguenza, alla luce di questi nuovi chiarimenti,
l'Inps fa sapere che il genitore che si astiene dal lavoro per congedo
parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella stessa giornata né
di congedo parentale ad ore per altro figlio, né di riposi orari per
allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini
differenti. Così come specifica l'impossibilità della cumulabilità con i riposi
orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42
comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al
prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti
per bambini differenti.
Nel messaggio Inps una tabella riepilogativa che illustra
tutte le ipotesi di compatibilità ed incompatibilità del congedo parentale
orario.
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