Arrivano ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
sulla nuova disciplina dei rimborsi Iva introdotta per semplificare e
accelerare l’erogazione delle somme dal Dl n.175/2014 (“decreto
semplificazioni”). In particolare, con la circolare n. 35/E di oggi l’Agenzia
fornisce delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi
rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle
modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la
prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla
disciplina dell’Iva di gruppo.
Dichiarazione integrativa, i tempi per presentarla - Il
documento di prassi fornisce chiarimenti sui termini di presentazione
dell’integrativa nel caso in cui venga variata la modalità di utilizzo del
credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa.
In particolare, la circolare chiarisce che è possibile
presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione con cui viene
chiesto il rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di imposta successivo, sia per apporre il visto di
conformità sia per revocare (in tutto o in parte) l’importo originariamente
chiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in detrazione. Vale la
stessa deadline, infine, anche in caso di integrativa per aumentare l’importo
chiesto a rimborso e ridurre la somma chiesta in compensazione o in detrazione.
La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per
produrre la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente autocertifica di
essere “virtuoso”.
Modelli Tr “ante 2015”, l’Agenzia scioglie i dubbi - La
circolare fornisce chiarimenti anche in merito a come far valere le condizioni
di esonero dalle garanzie con riferimento alle richieste di rimborso
trimestrale presentate per gli anni d’imposta antecedenti il 2015, sprovviste
del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto non previsti dal relativo
modello.
La circolare chiarisce, inoltre, che solo relativamente al
periodo transitorio, i requisiti e le condizioni previste per la presentazione
della dichiarazione sostitutiva, nonché l’assenza delle condizioni soggettive
di rischio, saranno valutate con riferimento alla situazione del contribuente
alla data di presentazione della dichiarazione integrativa munita del visto di
conformità. Se la presentazione di una dichiarazione integrativa non è
necessaria, perché la dichiarazione originaria è già stata presentata con il
visto di conformità, le condizioni andranno verificate alla data di presentazione
della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Cessione di azioni infragruppo, la strada per il rimborso è
la garanzia - Per l’erogazione dei rimborsi Iva senza la prestazione della
garanzia, è necessario che nell’anno precedente la richiesta non risultino
cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non
quotate nei mercati regolamentati, azioni o quote della società stessa per un
ammontare superiore al 50% del capitale sociale. La condizione rimane valida
anche se la cessione di quote o azioni avviene nell’ambito dello stesso gruppo:
il contribuente dovrà, quindi, presentare la garanzia per ottenere l’erogazione
del rimborso.
Compensazioni Iva di gruppo, valgono le nuove regole - Il
documento di prassi precisa, infine, che la nuova disciplina si applica anche
alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di
gruppo.
Per la determinazione dell’importo oggetto della garanzia o
dell’assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia del 10% si applica
anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione Iva
di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura
semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale, attualmente fissato a
700mila euro.
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