Precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di
concessione ed erogazione dei contributo di solidarietà - Art. 5, commi 5 e 8,
Decreto Legge n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993
e successive modifiche e integrazioni - Sopravvenuta cessazione dell'attività
aziendale e licenziamenti in corso di solidarietà
Al fine di fornire indicazioni operative sulla procedura di
concessione ed erogazione del contributo nelle ipotesi di sopravvenuta
cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà, si comunica quanto
segue.
Preliminarmente appare opportuno precisare che nelle
disposizioni normative, ove sussista un riferimento a fatti, eventi o circostanze
avvenuti "in corso di solidarietà" il periodo da prendere in
considerazione coincide esclusivamente con l'arco temporale individuato
nell'accordo sindacale.
Ciò premesso occorre distinguere, quanto alla disciplina di
riferimento, le istanze di solidarietà presentate prima e quelle presentate
dopo l'entrata in vigore della circolare n. 28/2014, pubblicata sul sito
istituzionale del MPLS in data 17 novembre 2014 e, quindi, divenuta efficace
dal 18 novembre 2014.
Per quel che concerne le domande di solidarietà acquisite
dalle DTL territorialmente competenti in data antecedente al 18 novembre 2014,
trova applicazione la circolare n. 20/2004.
Quest'ultima ravvisa nella cessazione dell'azienda il venire
meno della finalità dell'ammortizzatore sociale in questione, individuata nel
mantenimento, anche parziale, dei livelli occupazionali dell'impresa
richiedente. Prevede di conseguenza che, in tale caso, l'azienda perda il
diritto all'erogazione del contributo. Pertanto le DTL, qualora in fase di
verifica accertassero che l'impresa richiedente il contributo di solidarietà
abbia cessato l'attività in corso di solidarietà, "devono individuare
unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli
lavoratori interessati ... omissis ... La DPL - Servizio ispettivo deve anche
provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie dei medesimi
lavoratori" (cfr. pag. 10 circolare n. 20/2004).
Giova sottolineare che, benché detta circolare non
suggerisca indicazioni relative all'ipotesi della devoluzione sancita con
accordo sindacale, secondo la prassi applicativa seguita nel tempo dalla
scrivente Direzione Generale, la quota aziendale va comunque rimborsata qualora
ne sia stata non solo concordata la devoluzione a beneficio dei lavoratori ma altresì
posta in essere l'anticipazione ai lavoratori da parte dell'azienda. Ai fini,
pertanto, della corresponsione del contributo-quota azienda, va ribadita la
necessaria ricorrenza di ambedue i presupposti: anticipazione accertata dalla
DTL e devoluzione prevista dall'accordo.
Per le domande di solidarietà acquisite dalle DTL
territorialmente competenti in data successiva al 18 novembre 2014, trova
applicazione la circolare n. 28/2014.
Quest’ultima prevede espressamente quanto in precedenza
applicato in via di mera prassi: "Solo nel caso in cui l'impresa abbia già
anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria
quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte
dell'azienda; le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire
all'impresa."(cfr. pag. 5 circolare n. 28/2014)
Si prospettano, pertanto, quattro ipotesi:
-
Qualora l'accordo sindacale preveda la
devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci
sia stata anticipazione, all'azienda viene erogato tutto il contributo:
-
Qualora l'accordo sindacale non preveda la
devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci
sia stata anticipazione, viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori:
-
Qualora l'accordo sindacale preveda la
devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non
ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del
contributo:
-
Qualora l'accordo sindacale non preveda la
devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non
ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del
contributo.
Diversamente, ove la cessazione dell'attività aziendale si
fosse verificata dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota
aziendale sarà in ogni caso riconosciuta all'azienda, avendo quest'ultima
comunque garantito l'occupazione dei lavoratori per l'intero periodo concordato
nell'accordo sindacale.
Infine, nel caso in cui all'atto del pagamento del
contributo non fosse possibile individuare l'azienda beneficiaria o il soggetto
preposto alla gestione della crisi aziendale (es. commissario liquidatore,
curatore fallimentare etc.) il procedimento di concessione dovrà ritenersi
necessariamente concluso con l'atto di erogazione della quota spettante ai
singoli lavoratori, salva successiva individuazione del titolare beneficiario.
Per ciò che concerne invece i licenziamenti in corso di
solidarietà, a riguardo si ribadiscono i principi e le modalità operative
contenuti nella circolare n. 28/2014 che recita:
"Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di
mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori
in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal
contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l'azienda perderebbe la propria
quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, ancorché anticipata
agli stessi" (cfr. pag.6 circolare n. 28/2014).
In analogia con quanto sopra disposto in caso di cessazione
di attività aziendale dopo la chiusura del periodo di solidarietà, se i
licenziamenti dei lavoratori interessati alla solidarietà sono stati intimati
dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale va in ogni caso
riconosciuta all'azienda, avendo quest'ultima garantito i livelli occupazionali
per l’intero periodo di riferimento.
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