In particolare, gli ermellini hanno osservato che, in relazione al caso di specie, la Corte del
merito aveva correttamente preso in considerazione, ai fini della
proporzionalità della sanzione del licenziamento, la condotta del prestatore di
lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che essa può assumere rispetto
ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura
correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della
fiducia, sotteso al rapporto di lavoro.
Altrettanto correttamente, inoltre, il Giudice dell’appello
aveva tenuto conto della specificità dei compiti affidati al lavoratore
(individuazione dei guasti e malfunzionamenti di macchine ed impianti) rispetto
ai quali il comportamento addebitato, accertato nel corso dell’istruttoria, era
stato ritenuto idoneo a far venir meno irrimediabilmente la fiducia del datore
di lavoro nella correttezza delle future prestazioni lavorative del dipendente.
Dott. Valerio Pollastrini
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