La Corte costituzionale con la sentenza n.205/2015 dichiara
illegittimo l'articolo 72 del decreto legislativo n.151/2001 che stabilisce che
alle libere professioniste "l’indennità (...) spetta altresì per
l’ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato
i sei anni di età". Il limite era stato eliminato dalla legge n.244/2007
per le lavoratrici dipendenti e dalla sentenza n.371/2003 della Corte
costituzionale per le lavoratrice autonome che optavano per affidamenti internazionali.
Lo svantaggio restava, quindi, solo per le professioniste
che sceglievano la strada dell'adozione nazionale. Un trattamento
"singolare" ritenuto oggi dalla Corte Costituzionale "carente di
ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per
questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi". Un
segnale verso questa direzione l'aveva già dato il Legislatore con il Jobs Act.
L'art. 20 del decreto n.80/2015 riscrive la legge del 2001, eliminando il
limite dei 6 anni di età del bambino.
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