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sabato 24 ottobre 2015

Cdl - Associazione in partecipazione non più valida

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 23 Ottobre 2015

Sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore “fino alla loro cessazione”. Il contratto in esame permette ad un soggetto imprenditore (associante), di usufruire dell’apporto di un associato verso il corrispettivo di una partecipazione di quest’ultimo agli utili dell’impresa o di uno o più affari.

L’art. 53 del Dlgs 81/2015 ha di fatto abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.  Dal 25 giugno 2015, quindi, non è più possibile stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato (persona fisica) sia di lavoro.

L’art. 53 del decreto prevede anche che i contratti in essere, in via transitoria, resteranno validamente costituiti sino alla loro cessazione.

Il contratto di  associazione in partecipazione non ha un termine minimo di durata per la validità del contratto, quindi, è ammesso che detto contratto sia a tempo  determinato od indeterminato, fatta salva la possibilità di ciascuna parte di esercitare il diritto di recesso e di scegliere le modalità di scioglimento del rapporto contrattuale.

A riguardo, pacifica è l’ammissibilità del decorso del termine e del mutuo dissenso per lo scioglimento dello stesso.

Pertanto, se il contratto di associazione in partecipazione è a tempo indeterminato anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs 81/2015, continua a produrre i suoi effetti fino a quando una delle due parti non recederà dal contratto o entrambe le parti  decideranno di risolverlo consensualmente.

Questo anche per effetto del principio del “tempus regit actum” che afferma la disciplina giuridica relativa a determinati fatti, va individuata nel momento in cui tali fatti si realizzano (art 11 preleggi codice civile).

Mentre per i contratti di associazione in partecipazione con la clausola di tacito rinnovo, in attesa di indicazioni ministeriali, rimarranno in vigore fino alla naturale scadenza, ma non potranno essere tacitamente rinnovati.

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