Sono vietati i contratti di associazione in partecipazione
nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in
parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in
vigore “fino alla loro cessazione”. Il contratto in esame permette ad un
soggetto imprenditore (associante), di usufruire dell’apporto di un associato
verso il corrispettivo di una partecipazione di quest’ultimo agli utili
dell’impresa o di uno o più affari.
L’art. 53 del Dlgs 81/2015 ha di fatto abrogato i contratti
di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Dal 25 giugno 2015, quindi, non è più
possibile stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali
l’apporto dell’associato (persona fisica) sia di lavoro.
L’art. 53 del decreto prevede anche che i contratti in
essere, in via transitoria, resteranno validamente costituiti sino alla loro
cessazione.
Il contratto di
associazione in partecipazione non ha un termine minimo di durata per la
validità del contratto, quindi, è ammesso che detto contratto sia a tempo determinato od indeterminato, fatta salva la
possibilità di ciascuna parte di esercitare il diritto di recesso e di
scegliere le modalità di scioglimento del rapporto contrattuale.
A riguardo, pacifica è l’ammissibilità del decorso del
termine e del mutuo dissenso per lo scioglimento dello stesso.
Pertanto, se il contratto di associazione in partecipazione
è a tempo indeterminato anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs 81/2015,
continua a produrre i suoi effetti fino a quando una delle due parti non
recederà dal contratto o entrambe le parti
decideranno di risolverlo consensualmente.
Questo anche per effetto del principio del “tempus regit
actum” che afferma la disciplina giuridica relativa a determinati fatti, va
individuata nel momento in cui tali fatti si realizzano (art 11 preleggi codice
civile).
Mentre per i contratti di associazione in partecipazione con
la clausola di tacito rinnovo, in attesa di indicazioni ministeriali,
rimarranno in vigore fino alla naturale scadenza, ma non potranno essere
tacitamente rinnovati.
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