Con un provvedimento, firmato oggi dal Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, viene prevista la modifica dei termini di
trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per
la richiesta di accesso alla voluntary disclosure.
Più tempo per trasmettere la documentazione - Considerate le
recenti novità introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5
agosto 2015 n. 128, l’Agenzia tiene conto delle difficoltà che i contribuenti
potrebbero incontrare nel reperire la documentazione e le informazioni relative
ad annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, che, ai fini
della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione
volontaria, possono essere considerate oggetto della procedura di
collaborazione volontaria.
Il nuovo termine - La trasmissione della relazione di accompagnamento
all’istanza di accesso alla procedura e della relativa documentazione a
supporto può essere effettuata fino a 30 giorni dalla data di presentazione
della prima o unica istanza. Anche coloro che presenteranno l’istanza a ridosso
della scadenza potranno quindi avvalersi di 30 giorni per trasmettere la
relazione e l’intera documentazione.
Non punibilità per le annualità scadute - Gli imponibili, le
imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per
l’accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella
documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della
causa di non punibilità.
Integrazione delle relazioni già presentate - Coloro che
hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono
considerare oggetto della procedura imponibili, imposte e ritenute per i quali
è scaduto il termine per l’accertamento e correlati alle attività dichiarate
nell’ambito della stessa devono integrare la relazione e la documentazione
entro 30 giorni da oggi.
Nessun commento:
Posta un commento