Art.1 - Finalità
1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti
dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle
competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della
multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di
interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento
socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle
prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità
locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o
svantaggiate.
Art.2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si
intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti
fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità
e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e
4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di
persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti
di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le
comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo
sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di
ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le
terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le
condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti
interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione
delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e
alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della
conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e
didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e
soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale,
fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità
relativi alle attività di cui al comma 1.
3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,
esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile.
4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui
fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia
prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento
di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate
operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura
corrispondente al fatturato agricolo.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in
associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la
disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in
base alla normativa vigente.
6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove
previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi
socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti
pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle
proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese,
produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura
sociale.
Art.3 - Riconoscimento
degli operatori
1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di
agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e
dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora
necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il
riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti
preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo
articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori
riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli
operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono
attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non
inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio
e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le
disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in
coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal
riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art.4 - Disposizioni
in materia di organizzazioni di produttori
1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire
organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e
con le norme nazionali di applicazione.
Art.5 - Locali per
l'esercizio delle attività di agricoltura sociale
1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già
esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle
attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a
tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli
imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura
sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei
luoghi.
Art.6 - Interventi di
sostegno
1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche
e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di
fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agro-alimentari
provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di
valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree
pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione
dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici
territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per
favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale,
anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori
dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per
l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di
cui all'articolo 2, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo
rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati
allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su
pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura
sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di
partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di
agricoltura sociale.
Art.7 - Istituzione
dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale
1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito
denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) definizione di linee guida per l'attività delle
istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare
riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il
monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla
semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di
strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese,
alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di
modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica
amministrazione;
b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla
presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio
nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche
concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro
inserimento nella rete dei servizi territoriali;
d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e
alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione
e di sviluppo rurale;
e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione
territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli
enti locali.
2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività
con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale.
3. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da:
a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati
rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e
dal Ministro della giustizia;
b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle
organizzazioni medesime;
d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura
sociale, designati dalle reti medesime;
e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore
maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel
territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
f) due rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro
nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n.
383 del 2000;
g) due rappresentanti delle organizzazioni della
cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità
di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo
alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di
spese comunque denominati.
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