Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale
Capo I
Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale
Art.1 - Finalità e
ambito applicativo
1. Il presente decreto stabilisce le norme relative
all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e
degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese
le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e
dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si
applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la
protezione internazionale.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si
applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al
procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui
sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva
2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
Art.2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo
straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata
ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di
chiedere tale protezione;
b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea e l'apolide;
c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda
presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per
il riconoscimento della protezione internazionale;
e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo
familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio
nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda
di protezione internazionale:
1) il coniuge del richiedente;
2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati
fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai
sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore
non coniugato;
g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata
all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il
richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e
che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure
di accoglienza;
i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati.
Art.3 - Informazione
1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad
informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna
all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima
lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che
ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove
necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche
presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non
superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i
riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei
richiedenti protezione internazionale.
Art.4 - Documentazione
1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino
alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la
questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua
qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica
l'identità del richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta
di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione
della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal
presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
4. L'accesso alle
misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli
espressamente richiesti dal presente decreto.
5. La questura può fornire al richiedente un documento di
viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando
sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un
altro Stato.
Art.5 - Domicilio
1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare
alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente
tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale.
Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal
richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo
domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui
all'articolo 4, comma 1.
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o
strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro
costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle
comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda,
nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di
accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il
diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione
territoriale.
3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui
agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di
cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3,
il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della
iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione
della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire,
con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui
all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un'area geografica ove il
richiedente può circolare.
5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente
protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e
degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente,
sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneità a tal fine dei centri
e delle strutture di cui agli articoli 6, 9 e 14.
Art.6 - Trattenimento
1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di
esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi
spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste
dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24
luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1
e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblica.
Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà
sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione
sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il
richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni
false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno
dei provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa
dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e
14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati
motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di
ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le
informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al
richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con
la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato
da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in
composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento è
comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una
lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del
medesimo articolo 14. Quando il trattenimento è già in corso al momento della
presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore
trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida
del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per
consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non
possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della
domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente
decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali
ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame
della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del
trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che
presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino
all'adozione del provvedimento di cui agli articoli 5 e 19, comma 5, del
medesimo decreto legislativo, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale
proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga
del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta
giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione
monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso,
la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare
complessivamente dodici mesi.
9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i
motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente
trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza
è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale
a ritiro della domanda di protezione internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un
provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo
13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine
per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5,
è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il
richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto
in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.
Art.7 - Condizioni di
trattenimento
1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui
all'articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno
rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del
testo unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni. E' assicurata in ogni caso alle richiedenti
una sistemazione separata, nonché il rispetto delle differenze di genere. Ove
possibile, è preservata l'unità del nucleo familiare. E' assicurata la
fruibilità di spazi all'aria aperta.
2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6,
nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o
alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la
medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai
rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale
con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri
soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi
dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive.
3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per
ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui
all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito
completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.
4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel
centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o
in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni.
5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui
all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute sono incompatibili con
il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è
assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di
vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.
Art.8 - Sistema di
accoglienza
1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione
internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo
interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui
all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata
nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza
disposta nelle strutture di cui all'articolo 14.
2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di
identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563.
Art.9 - Misure di
prima accoglienza
1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento
delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo
straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con
decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la
programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e
dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere
affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad
enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti
asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le
procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno,
alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per
richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle
strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario,
all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate
precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della
procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle
condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso
nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità
ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma
4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della
domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle
strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle
particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di
temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il
richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo
strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle
particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria
nelle strutture di cui all'articolo 14.
Art.10 - Modalità di
accoglienza
1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono
assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere,
delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei
richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti
entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone
portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate
misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la
protezione dei richiedenti.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne
secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne.
Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di
allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello
di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame
della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione
all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni.
3. E' assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti
dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con
esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonché con gli
avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui
all'articolo 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento
di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte
salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei
locali e dei richiedenti presenti nel centro.
5. Il personale che
opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui
dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.
Art.11 - Misure straordinarie di accoglienza
1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la
disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,
a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può
essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee,
appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del
richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari
di accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze
essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10,
comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo,
sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le
procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di
estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.
3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente
nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui
all'articolo 14.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della
domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.
Art.12 - Condizioni
materiali di accoglienza
1. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo
schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi
relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e
11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio
nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.
2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono
acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui
all'articolo 16.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono
individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello
svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.
Art.13 - Allontanamento ingiustificato dai centri
1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui
agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui
al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1,
lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal
presente decreto.
Art.14 - Sistema di accoglienza territoriale - Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
1. Il richiedente che
ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire
una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri
familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti
locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche
in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo
1-sexies.
2. Con decreto del
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta
giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali
delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di
cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione
dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di
esigenze particolari di cui all'articolo 17.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di
sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio
territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno
sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata
del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in
caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della
decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso
giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi
sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui
al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, fino alla decisione sull'istanza di
sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.
5. Quando vengono
meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il
richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità
dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo
richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma
1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente
alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale in
composizione monocratica.
Art.15 - Modalità di
accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il
richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per sé e per i propri
familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda,
di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui
viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1,
valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti
all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui
all'articolo 14.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei
mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.
4. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è
subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo
il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate
ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura
di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro
collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
5. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato,
a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura,
nonché alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E'
nella facoltà del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio
difensore o consulente legale.
E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR,
nonché dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione
internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.
6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di
accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente.
Art.16 - Forme di
coordinamento nazionale e regionale
1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione,
di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone
la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di
accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione
regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al
presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo
sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone
annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale per
l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo
considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di
accoglienza di cui al presente decreto.
3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal
Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli
di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali
del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di
localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonché i criteri di
ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità
di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati,
nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo, la composizione e le modalità operative dei Tavoli di cui ai
commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi
1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti,
indennità o rimborsi spese comunque denominati.
Art.17- Accoglienza di persone portatrici di esigenze
particolari
1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto
tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i
minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato
di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di
esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le
persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento
sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati
come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma
3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi
speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze
particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali
servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto
psicologico.
4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di
cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i
richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle
misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche
esigenze.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze
particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle
strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4
garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della
sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale
qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore
del centro alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale
competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di
torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure
mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo
27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi
del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed è tenuto all'obbligo di
riservatezza.
Art.18 - Disposizioni sui minori
1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste
dal presente decreto assume carattere di
priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di
vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed
allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore
occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo
grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le
esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta
di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento
familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda
all'interesse superiore del minore.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori
sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto
legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui
al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della
minore età, comprese quelle ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso
di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono
soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti
i minori.
Art.19 - Accoglienza
dei minori non accompagnati
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima
accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto
1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a
sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età,
nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui
diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti,
compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima
accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente
locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero
dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i
profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard
strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in
modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei
diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18.
Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è
garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in
presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del
minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del
viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione
dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.
2. I minori non accompagnati richiedenti protezione
internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti
locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo
restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione
internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli
enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati.
3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di
cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore
si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui
all'articolo 16. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del
presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a
valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.
4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o
accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.
5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata
comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare
per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli
343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle
misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di
assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non
accompagnati.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per
l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al
principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati
tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche
potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso
di necessità.
7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è
tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del
minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero
dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni
internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di
programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le
ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel
superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in
modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.
Art.20 - Monitoraggio e controllo
1. Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale
di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno
svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività
di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza
previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche
dei servizi sociali del comune.
2. L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica
della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e
accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni, e agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare
riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le
modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a
soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi
1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno può avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate
anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di
collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ovvero di competenti
organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede
con le risorse del medesimo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate
nell'ambito dei fondi europei.
4. Degli esiti dell'attività di cui ai commi 1 e 2, è dato atto
nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto
2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.
146.
Art.21- Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria
secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo
decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori
figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo
scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Art.22 - Lavoro e
formazione professionale
1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui
all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della
domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di
accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di
formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale
dedicato all'accoglienza del richiedente.
Art.23 - Revoca delle
condizioni di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le
strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la
revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata
ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza
preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente all'audizione
davanti all'organo di esame della domanda;
c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni;
d) accertamento della
disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
e) violazione grave o
ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente
asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero
comportamenti gravemente violenti.
2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto
della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di
cui all'articolo 17.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore
del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura
da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta
volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto
territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base
degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di
accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o
l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da
gravi motivi personali.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore
del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una
relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre
giorni dal loro verificarsi.
5. Il provvedimento
di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua
comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato
altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso
ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1,
lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le
misure di cui ha indebitamente usufruito.
7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione
di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge
successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il
prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente
articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 6.
Art.24 - Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
Capo II
Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale
Art.25 - Modifiche al
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo le parole: "territorio
nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le
relative zone di transito, nonché le acque territoriali";
b) all'articolo 2:
1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non
accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli
con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da
gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;";
2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
"i-bis) «EASO»:
european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo,
istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010.";
3) la lettera m) è soppressa;
c) all'articolo 4:
1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina
il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della
Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o
indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più
componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono
designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore
dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti
umani.";
2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
"3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di
asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle
Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero
dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione
iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.";
3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: "La competenza delle Commissioni territoriali è
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la
domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in
una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero
trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione
territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel
caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del
richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione
nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il
centro di nuova destinazione.";
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di
informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli
altri Stati membri.";
2) dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare
periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai
fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta
per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il
personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un
rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni
territoriali.";
e) all'articolo 6:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il
genitore.";
2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata
direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della
situazione personale del minore.";
f) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel
territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai
sensi dell'articolo 32.";
g) all'articolo 8:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
"La Commissione territoriale accerta in primo luogo se
sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status
di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto
legislativo.";
2) al comma 3, dopo le parole: "dall'ACNUR" sono
inserite le seguenti: "dall'EASO,";
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della
domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti
particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o
inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal
richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite
mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti
effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la
Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la
visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione
medesima ai fini dell'esame della domanda.";
h) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al
comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.";
2) al comma 2,
lettera a), le parole: "protezione internazionale;" sono sostituite
dalle seguenti: "protezione internazionale, comprese le conseguenze
dell'allontanamento ingiustificato dai centri;";
3) al comma 2, lettera d), le parole: "protezione
internazionale." sono sostituite dalle seguenti: "protezione
internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.";
4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine
di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla
procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali,
nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle
decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite
convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione
internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione
dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di
accoglienza previste dal presente decreto.";
5) al comma 4, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove necessario, si provvede alla
traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della
procedura.";
i) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai
valichi di frontiera). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1,
sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione
internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito
nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.
2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei
rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione
internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza,
ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa,
l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.»
l) all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente
da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando
ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso.
In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione
formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni
dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale
richiesta la Commissione adotta la decisione.";
m) all'articolo 13:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è
assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti
a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251.";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un
componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del
genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del
personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione
territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la
presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di
cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale
del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse
del minore.";
3) al comma 4, le parole: "al colloquio." sono
sostituite dalle seguenti: "al colloquio e può chiedere di prendere
visione del verbale e di acquisirne copia.";
n) all'articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data
lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso,
tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e
contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e
ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale,
anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione
territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che
riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.";
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi
meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso
giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale.
Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la
sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.";
o) l'articolo 20 è abrogato;
p) l'articolo 21 è abrogato;
q) l'articolo 22 è abrogato;
r) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso
in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di
accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver
sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende
l'esame della domanda.
2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la
riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi
dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara
l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente
successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta
ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame
preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della
domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;
s) all'articolo 26:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro
tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la
protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è
manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di
dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in
conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.";
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, le parole: "del codice civile, ed
informa il Comitato per i minori stranieri" fino alla fine del comma, sono
sostituite dalle seguenti: "del codice civile. Il giudice tutelare nelle
quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina
del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo
della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.";
4) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
t) all'articolo 27:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei
mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:
a) l'esame della domanda richiede la valutazione di
questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate
simultaneamente;
c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del
richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.";
2) dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente:
"3-bis. In casi
eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3
può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un
esame adeguato e completo della domanda.";
u) all'articolo 28:
1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
"b) la domanda è presentata da un richiedente
appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore
non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) la domanda è
presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei
centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;";
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo
12, comma 2-bis.";
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione
territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di
procedura prioritaria o accelerata.";
4) il comma 2 è abrogato;
v) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto
dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura
provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i
successivi due giorni.
2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati
quando:
a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il
richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza
con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma
1, lettera b);
c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere
stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera
ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo
scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione o respingimento.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati
ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti
salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini
di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»
z) all'articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è
sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione,
diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del
richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della
protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il
Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui
motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso
specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di
adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà
di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno
dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la
Commissione adotta la decisione.";
aa) all'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia
all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27
decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso
in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.";
bb) all'articolo 32:
1) al comma 1, lettera b), le parole: ", ovvero il
richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi
motivi di cui al comma 2" sono soppresse;
2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla
seguente:
"b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).";
3) il comma 2 è abrogato;
4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"A tale fine, alla scadenza del termine per
l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4
e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.";
cc) all'articolo 35,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione
nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma
9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente
trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del
luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per
gli adempimenti conseguenti.";
dd) l'articolo 36 è abrogato.
Art.26 - Disposizioni
di aggiornamento
1. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le
parole: "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio
2003," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento
(UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013".
2. Nel decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: "ACNUR" ovunque
presente, è sostituita dalla seguente: "UNHCR".
Art.27 - Modifiche al
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "protezione
internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "la Commissione
territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione";
3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel
caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in
una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il
tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto
di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.";
b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
"Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato
adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente
comma sono ridotti della metà.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il
ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato
adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";
d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
"L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata
entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui
alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è
accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta
asilo.";
e) dopo il comma 5, è
inserito il seguente:
"5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza
cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni.";
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il
Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione,
con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status
di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di
rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide
sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte
d'Appello.";
g) dopo il comma 9 è
inserito il seguente:
"9-bis.
L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5
sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.".
Capo III
Disposizioni finali
Art.28 - Norma finale
1. Il riferimento all'articolo 5, commi 2 e 7, del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento
all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.
2. Il riferimento
all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve
intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente
decreto. 3. Il riferimento agli
articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonché agli articoli 35 e 36, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del
medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente,
agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.
Art.29 - Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del
presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo
scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art.30 - Disposizioni di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate
al regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, le modifiche occorrenti all'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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