Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà
stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art.1
1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4,
del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 608 del 1996, è riconosciuta in favore delle imprese che stipulino o abbiano
in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, per le quali risultino individuati strumenti intesi a realizzare
un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo
spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti
finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Art.2
1. Lo sgravio contributivo di cui all’articolo 1 verrà
riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di
lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro
in misura superiore al 20%.
Art.3
1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4,
del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 608 del 1996, sarà concessa mediante apposito decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei presupposti di cui
all’articolo 1, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà
e, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.
2. L’impresa produrrà la relativa istanza, unitamente al
contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale risulteranno
individuati gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività di
cui all’articolo 1 e all’eventuale piano degli investimenti programmati, alla
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
3. L’istanza di cui al comma 2 dovrà essere proposta entro e
non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà
oppure - per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione
della Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che definirà
le modalità telematiche di presentazione delle stesse - entro e non oltre
trenta giorni successivi a tale data.
4. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere contestualmente
trasmessa all’INPS ed eventualmente anche all’INPGI - per i datori di lavoro iscritti
a tale ultima gestione previdenziale - che, nei successivi trenta giorni,
d’intesa tra loro, comunicheranno alla Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali la quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo
richiesto. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere contestualmente inviata
anche alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ad effettuare gli
accertamenti ispettivi previsti dai successivi commi 7 e 8 del presente
articolo.
5. La quantificazione dell’onere connesso allo sgravio
contributivo sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso
dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie,
rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della
riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.
6. Il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio
contributivo verrà adottato da parte della Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali entro centoventi giorni successivi alla ricezione della
domanda, nei limiti della quantificazione di cui al comma 5, a condizione che
sia rispettato, anche in termini previsionali, il limite di spesa di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014. Il provvedimento sarà emesso per
periodi non superiori a dodici mesi e trasmesso all’INPS e all’INPGI.
7. L’effettiva adozione degli strumenti intesi a realizzare
il miglioramento della produttività di cui all’articolo 3, comma 2, costituirà
oggetto di appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno
dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di lavoro. I relativi esiti
saranno trasmessi dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro alla
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione.
8. Ove gli accertamenti ispettivi di cui al comma 7
rilevassero la mancata o inesatta adozione degli strumenti preordinati a
realizzare il miglioramento della produttività di cui all’articolo 3, comma 2,
del presente decreto, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e
incentivi all’occupazione inviterà l’impresa a fornire le proprie
giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso il predetto termine,
ove la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi
all’occupazione ritenesse di non poter accogliere le giustificazioni fornite,
entro i successivi trenta giorni provvederà a rimuovere, anche solo
parzialmente, in sede di autotutela, il provvedimento di concessione dello
sgravio. Il provvedimento di autotutela sarà trasmesso all’INPS e all’INPGI ai
fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del
provvedimento di sgravio rimosso.
Art.4
1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro,
controlleranno i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento degli
sgravi contributivi di cui al presente decreto e a darne sollecita
comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Qualora, in relazione al limite di spesa annuo
determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 34
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, risulti,
sulla base delle istanze accolte ai sensi dell’articolo 3, il raggiungimento
anche in termini previsionali del predetto limite di spesa annuo, tenuto conto
anche dei benefici riconosciuti ai sensi del comma 3, l’INPS e l’INPGI,
d’intesa tra loro, comunicheranno alla Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, l’approssimarsi del raggiungimento del
predetto limite di spesa.
3. Con la pubblicazione, nelle forme di rito, del presente
decreto e della successiva Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, le domande precedentemente presentate, in conformità alla disciplina
del precedente decreto interministeriale n. 83312/2014, verranno istruite e
decise sino al raggiungimento effettivo del limite di spesa previsto per gli
esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro
positivo, perderanno definitivamente efficacia, risultando necessaria una
nuova, apposita istanza intesa alla concessione del medesimo beneficio, in
relazione alle risorse stanziate a partire dall’esercizio finanziario 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov. it.
Nessun commento:
Posta un commento