N.B. Il Decreto è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.221 del 23 settembre 2015
– Suppl. Ordinario n.53 – e, pertanto, è entrato in vigore il 24 settembre
2015.
Il testo:
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in
materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché
di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative,
delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
VISTO l’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del
2014, recante il criterio di delega relativo, tra l’altro, alla
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione, anche ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale
per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; all’attribuzione
all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego,
politiche attive e ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie
tra servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica attiva
del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di
sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al
suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di
accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o
altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di
adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo
periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; alla semplificazione
amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche;
VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante:
“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale
nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 30 luglio 2015;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 settembre 2015;
SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Rete dei servizi per le politiche del lavoro
Art.1 - (Rete
Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano
il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro,
mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano
la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al
collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è
costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
di cui all’articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro
di cui all’articolo 11 del presente decreto;
c) l’INPS, in relazione alle competenze in materia di
incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d) l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da
lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati
all’attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto;
f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di
cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di
secondo grado.
3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove
l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione
professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il
diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui
all’art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante
interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro,
assicurando, tramite l’attività posta in essere dalle strutture pubbliche e
private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei
fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell’inserimento o nel
reinserimento al lavoro.
4. L’ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei
servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze
costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative
norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e, in
riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione.
Art.2 - (Indirizzi
generali in materia di politiche attive del lavoro)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali
dell’azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla
riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla
quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle
prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresì, essere
determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie
di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni
a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e
le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di
reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte
delle regioni e province autonome.
Art.3 - (Competenze
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche
attive del lavoro)
1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
spettano, oltre a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, il potere di
indirizzo e vigilanza sull’ANPAL, nonché le competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché quelle in materia di
monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
esprime parere preventivo sui seguenti atti dell’ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o
regolamento;
b) modalità operative e ammontare dell’assegno individuale
di ricollocazione di cui all’articolo 23 del presente decreto;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai
programmi comunitari gestiti dall’ANPAL in qualità di autorità di gestione.
3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete
inoltre, anche su proposta dell’ANPAL, l’adozione dei seguenti atti:
a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai
fini di cui all’articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di
vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio
e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della
disoccupazione;
b) definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione
della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi
pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della
gente di mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e
l’inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
c) indirizzo sul sistema della formazione professionale
continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui
all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dai fondi bilaterali di
cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite
linee guida per l’accreditamento degli enti di formazione.
Art.4 - (Istituzione
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)
1. E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’ANPAL, al cui
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già
disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal
presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L’ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è
posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che
ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse
finanziarie.
3. L’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell’ANPAL, non superiore a 395
unità ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali,
è definita con i decreti di cui al comma 9. Nell’ambito della predetta
dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale,
con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello
non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al
personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’ANPAL si applica,
rispettivamente, la contrattazione collettiva dell’Area I e la contrattazione
collettiva del comparto Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all’ANPAL la
direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è soppressa e i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti
di livello non generale sono trasferiti all’ANPAL. Sono altresì trasferiti
all’ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla
direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e
comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale,
l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.
6. L’ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non può procedere ad
assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015
e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate
assunzioni affluiscono al bilancio dell’ANPAL, a copertura degli oneri di
funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l’ISFOL è
ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall’anno 2016
ed è trasferito all’ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di
funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del
personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale
per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute
nell’anno 2015, in relazione alle quali l’ANPAL, nell’anno 2016, non può
procedere a nuove assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL, con i decreti di cui al
comma 9 sono trasferite al bilancio dell’ANPAL le somme relative alla copertura
degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti
accessorie della retribuzione.
8. L’ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione
e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti
coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi già in uso al Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali e all’ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da
trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell’ISFOL
all’ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle
modalità e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da
relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di
assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell’ANPAL è riconosciuto il
diritto di opzione per il regime previdenziale dell’ente di provenienza. I
dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto
collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del
contratto collettivo nazionale di provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo
comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui
all’articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono
apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla
individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle
politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi
scopi si provvede per l’ISFOL ai sensi dell’articolo 10. I provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati in modo da garantire l’invarianza di spesa
della finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è nominato il
presidente dell’ANPAL di cui al successivo articolo 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL
subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo
presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi, con
contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A.
Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta il nuovo statuto, che
prevede forme di controllo da parte ANPAL tali da assicurare la funzione di
struttura in house di Italia Lavoro S.p.A., ed è soggetto all’approvazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.
14. ANPAL non può trasferire la titolarità delle azioni di
Italia Lavoro S.p.A., né i diritti di opzione in sede di aumento del capitale
sociale, né i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e non può concedere
alcun altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi
a concorso dall’ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici
requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui
temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per
la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro,
dell’occupazione e dell’inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.
16. In relazione alle attività di cui all’articolo 14, comma
4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’ANPAL si avvale
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
17. L’ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie
logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:
a) l’Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo
svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
b) l’INPS, allo scopo di realizzare la necessaria
collaborazione con l’Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e
compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;
c) l’INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia
di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da
lavoro;
d) l’ISFOL, al fine di coordinare le attività istituzionali
fra i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto è adottato lo statuto dell’ANPAL, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e ai
criteri direttivi stabiliti dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
n. 300 del 1999.
Art.5 - (Risorse
finanziarie dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)
1. Le risorse complessive attribuite all’ANPAL a decorrere
dall’anno 2016 sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento
dell’Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui
all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo
integrativo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento
al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al Fondo sociale
per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18 del decreto legge 29
novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere
individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del
Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del
1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso
l’incremento della dotazione organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il
31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all’ANPAL quote di risorse
relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l’occupazione alimentata
secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
b) all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144;
c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui
all’articolo 29, comma 2, del presente decreto.
Art.6 - (Organi
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)
1. Sono organi dell’ANPAL e restano in carica per tre anni
rinnovabili per una sola volta:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente, scelto tra personalità di comprovata
esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del
mercato del lavoro, è nominato per un triennio con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento
economico del presidente è determinato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente
e da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province
autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I
membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di
comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle
istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento economico dei
consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’ANPAL e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti
tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle
politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e nominati per tre anni con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano dalle
funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in
sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri
del consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone
di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al
rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il
consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.
5. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in
rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti
tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di
specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Ai componenti
del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un
compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’ANPAL e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All’onere per gli organi dell’ANPAL si fa fronte mediante
i risparmi di spesa di cui all’articolo 4, comma 6, e all’articolo 10, comma 1.
Art.7 - (Attribuzioni
degli organi dell’ Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro )
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ANPAL,
presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni
e definisce l’ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di
sorveglianza.
2. Il presidente è interlocutore unico del governo, dei
ministeri, degli altri enti e istituzioni.
3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali
dell’azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui
all’articolo 2 del presente decreto, delibera il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta, su
proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di
organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.
4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di
indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento
degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di
amministrazione.
Art.8 - (Direttore
generale)
1. Il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra
personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all’articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità
nelle materie di competenza dell’ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle
amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non
retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
Al fine di garantire l’invarianza finanziaria è reso indisponibile nella
dotazione organica dell’amministrazione di provenienza e per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 21 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, ovvero l'inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di
amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale
responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto
collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale,
nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell’incarico.
2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina
l’organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi,
assicurandone l'unità operativa e di indirizzo, può assistere alle sedute del
consiglio di amministrazione su invito dello stesso, formula proposte in
materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL, consistenza degli organici e
promozione dei dirigenti, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal
presidente e dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di
tre anni, rinnovabile per una sola volta.
Art.9 - (Funzioni e
compiti dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)
1. All’ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale
per l’Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui
alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di
sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in relazione alle
misure di cui all’articolo 18 del presente decreto;
c) determinazione delle modalità operative e dell’ammontare
dell’assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati
accreditati ai sensi dell’articolo 12;
d) coordinamento dell’attività della rete Eures, di cui alla
decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il
regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5
aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione degli
utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in
linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard
applicabili ai servizi e alle misure di cui all’articolo 18 del presente
decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per
la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo,
nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento
del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del presente
decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il
supporto all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e
l’interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;
h) gestione dell’albo nazionale di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie
di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento
delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di
mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i
livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante
interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla
mobilità territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi
bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del
2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di
aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa
regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo
del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e
consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo
27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in
relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l’adeguamento
alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del
lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi
all’occupazione, di cui all’articolo 30.
2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all’ANPAL
possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di
apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di
gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.
Art.10 - (Funzioni e
compiti dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori)
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede
al rinnovo degli organi dell’ISFOL, con riduzione del consiglio di
amministrazione a tre membri, di cui di cui due designati dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni, individuati nell’ambito degli assessorati
regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In
relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l’ISFOL è ridotto
di euro centomila a decorrere dall’anno 2016 e trasferito all’ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli
organi dell’ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e
del regolamento dell’ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione,
coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in
materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e
percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei
disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano
maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e
politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all’articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del
raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ANPAL, nonché delle spese per
prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e
valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente
producono effetti sul mercato del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di
terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione,
con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel
campo della istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
pubbliche di rispettiva competenza, l’INPS garantisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, all’ANPAL e all’ISFOL il pieno accesso ai dati
contenuti nei propri archivi gestionali.
Art.11 - (Organizzazione
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello
regionale e delle Province Autonome)
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni
attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province
autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi
rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma,
nel rispetto del presente decreto nonché dei seguenti principi:
a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi
in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province
autonome, che garantiscono l’esistenza e funzionalità di uffici territoriali
aperti al pubblico, denominati centri per l’impiego;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di
misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel
territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;
c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del
lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione
o provincia autonoma di residenza;
d) attribuzione alle regioni e province autonome delle
funzioni e dei compiti di cui all’articolo 18, nonché dei seguenti compiti:
1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla
legge n. 68 del 1999;
2. avviamento a selezione nei casi previsti dall’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) possibilità di attribuire all’ANPAL, sulla base della
convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera d).
2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate
le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in
particolare:
a) identificazione della strategia regionale per
l’occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi
dell’articolo 2 del presente decreto;
b) accreditamento degli enti di formazione, nell’ambito dei
criteri definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
3. Nel definire l’offerta formativa, le regioni e province
autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di
occupazione identificate e selezionate dai centri per l’impiego.
4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1
possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di
politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti
accreditati ai sensi dell’articolo 12.
Art.12 -(Accreditamento
dei servizi per il lavoro)
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri
regimi di accreditamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n.
276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base dei seguenti principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed
organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione
ai compiti da svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di
cui all’articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all’ANPAL di ogni
informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei
soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione
di cui all’articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all’ANPAL, le agenzie per
il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su
tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del
lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le
agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare
nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di
accreditamento.
4. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime
particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al
comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l’iscrizione degli
stessi alle sezioni dell’Albo di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 4,
comma 1.”.
Art.13 - (Sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro)
1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo
unico, l’ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS
e l’ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate
dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di
coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario
dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori
sociali, di cui all’articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l’archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione professionale, di
cui all’articolo 15 del presente decreto.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, viene definita dall’ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione
tra i centri per l’impiego e il sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori
di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del
2000, all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate
per via telematica all’ANPAL che le mette a disposizione dei centri per
l’impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS,
dell’INAIL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di
rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e
le esperienze lavorative effettuate, l’ANPAL definisce apposite modalità di
lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti
interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l’ANPAL stipula una
convenzione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi
risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato
nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel
rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla
Commissione europea.
Art.14 - (Fascicolo
elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi)
1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL,
dell’ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l’impiego,
per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre,
la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico
del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e
formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai
versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il
fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di
lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.
2. L’ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN)
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede
alla banca dati istituita presso l’ANPAL di cui all’articolo 13 del presente
decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini
statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e
sulle attività svolte dall’ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica
delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell’ANPAL, dell’INPS, dell’INAIL e dell’ISFOL in tema di lavoro e la
piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo
delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell’ANPAL o un suo delegato;
c) il Direttore generale dell’INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell’INAIL o un suo delegato;
e) il Presidente dell’ISFOL;
f) un rappresentante dell’AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome,
designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque
denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti
partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico
nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.
Art.15 - (Albo
nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione
professionale e sistema informativo della formazione professionale)
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del
lavoratore di cui all’articolo 14, l’ANPAL gestisce l’albo nazionale degli enti
di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le
procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province
autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l’ISFOL ed i fondi
interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della
formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai
soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse
pubbliche.
2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al
comma 1, L’ANPAL definisce le modalità e gli standard di conferimento dei dati
da parte dei soggetti che vi partecipano.
3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della
formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province
autonome.
4. Le disposizioni della legislazione vigente che si
riferiscono alla registrazione dei dati all’interno del libretto formativo di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del
2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di
cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.16 - (Monitoraggio
e valutazione)
1. L’ANPAL svolge attività di monitoraggio e valutazione
sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonché sui
risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere
tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui all’articolo 13.
2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati
dall’ANPAL. Per le medesime finalità l’ANPAL mette a disposizione dell’ISFOL i
dati di cui al comma 1, nonché l’intera base dati di cui all’articolo 13.
3. L’ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti
sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e
della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti elementi per
l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli
interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione del quadro
macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del
lavoro e, più in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente
delle politiche del lavoro, l’ANPAL organizza banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di
ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità
di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante
l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all’ANPAL ed al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo
si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art.17 - (Fondi
interprofessionali per la formazione continua)
1. I primi due periodi dell’articolo 118, comma 2, della
legge n. 388 del 2000 sono così riformulati: “L’attivazione dei fondi è
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui
al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell’adozione di criteri di
gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione
dei fondi è esercitata dall’ANPAL, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce gli esiti al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.
CAPO II
PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Art.18 - (Servizi e
misure di politica attiva del lavoro)
1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per
l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali,
denominati centri per l’impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti
dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti
attività:
a) orientamento di base, analisi delle competenze in
relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante
sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante
bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di
formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro,
con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a
livello territoriale, nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all’autoimpiego e
tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa;
e) avviamento ad attività di formazione ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e
dell’immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo
dell’assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un
incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi
all’attività di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei
tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti
non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai
sensi dell’articolo 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di
cui al comma 1 direttamente ovvero, con l’esclusione di quelle previste dagli
articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati
accreditati sulla base dei costi standard definiti dall’ANPAL e garantendo in
ogni caso all’utente facoltà di scelta.
3. Le norme del presente capo si applicano al collocamento
dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.
Art.19 - (Stato di
disoccupazione)
1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle
politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con i centro per l’impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del
2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto
di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori
dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento
della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono
considerati “a rischio di disoccupazione”.
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono assegnati ad una classe
di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo
una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori
standard internazionali.
6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente
ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle
altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.
7. Allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come
disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività
lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano
prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono
riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche
convenzioni l’ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non
occupazione.
Art.20 - (Patto di
servizio personalizzato)
1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l’impiego, con le modalità
definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui
all’articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per
l’impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all’articolo 2,
comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio
personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l’individuazione di un responsabile delle attività;
b) la definizione del profilo personale di occupabilità
secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono
essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile
delle attività;
e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è
dimostrata al responsabile delle attività.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata
la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per
sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite
ai sensi dell’articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di
cui all’articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai
centri per l’impiego ha diritto a richiedere all’ANPAL, tramite posta
elettronica, le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura
telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL al fine di ottenere l’assegno
di ricollocazione di cui all’articolo 23.
Art.21 - (Rafforzamento
dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni
relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito)
1. La domanda di Assicurazione Sociale per l’Impiego, di cui
all’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto
di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennità di mobilità
di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato
all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa
dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario
delle politiche attive.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di
cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l’impiego,
con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati
dal centro per l’impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui
all’articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all’articolo
20.
3. Ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione
(ASDI) di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è
necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, redatto dal centro per l’impiego, in collaborazione con il
richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.
4. Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato , di cui
all’articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e
le sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina,
il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione
soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle
attività di cui all’articolo 20, comma 2, lett. d), previsti dal patto di
servizio personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni
feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e
non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio
personalizzato.
7. Con riferimento all’Assicurazione Sociale per l’Impiego,
alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),alla Indennità di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
(DIS-COLL) e all’indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui
all’articolo 20, commi 1 e 2, lett. d), e ai commi 2 e 6 del presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di
prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20,
comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del
presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera
b):
1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata
partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro
congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato
motivo, la decadenza dalla prestazione.
8. Con riferimento all’Assegno di disoccupazione (ASDI) si
applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma
3:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la
concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata
presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei
soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20,
comma 3, lettera a):
1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei
soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione.
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera
b), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
d) in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro
congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato
motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione
prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell’articolo 23 , comma 4, non è
possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e
8, il centro per l’impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta
comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 13,
all’ANPAL ed all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a
recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o
decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile
del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del
1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l’impiego di cui
al comma 10 è ammesso ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito
comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
13. L’INPS provvede annualmente a versare le risorse non
erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50
per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per
l’impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l’impiego in
strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di
particolari obiettivi.
Art.22 - (Rafforzamento
dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni
relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro)
1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di
orario connessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà,
o intervento dei fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 28 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n.
183 del 2014 , sia superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato
in un periodo di dodici mesi., devono essere convocati in orario compatibile
con la prestazione lavorativa, dal centro per l’impiego con le modalità ed i
termini stabiliti con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, per stipulare
il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20, ad esclusione degli
elementi di cui al comma 2, lettere c) ed e) del predetto articolo.
2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in
vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa
dal territorio, il patto di servizio personalizzato può essere stipulato
sentito il datore di lavoro e con l’eventuale concorso dei fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, e il lavoratore di cui al comma 1 può essere avviato
alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, lett. a) e b), ovvero alle
attività socialmente utili di cui all’articolo 26, comma 1, del presente
decreto.
3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si
applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero
agli appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle iniziative di
orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di
giustificato motivo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la
prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata
presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui
all’articolo 20, comma 3 lettera b), ovvero alle iniziative di cui all’articolo
26:
1) la decurtazione di una mensilità per la prima mancata
partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata
presentazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21, commi da 10 a 13.
5. L’INPS provvede annualmente a versare le risorse non
erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il restante 50 per
cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l’impiego
che hanno adottato i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti
di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari
obiettivi.
Art.23 - (Assegno di
ricollocazione).
1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è
riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso il
quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo
20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all’articolo 20, comma 4, una
somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione
del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego
o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12. L’assegno di
ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale
finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi
dell’articolo 24.
2. L’assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per
l’impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle
condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 4.
3. L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione
del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
4. L’assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di
ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i
centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi
dell’articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 7. La scelta del centro per l’impiego o dell’operatore
accreditato è riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione.
Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di
disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla
data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per
altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno..
5. La richiesta del servizio di assistenza alla
ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio
personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell’articolo 20. Il servizio
di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma
1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione
e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale
mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di
svolgere le attività individuate dal tutor;
d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di
accettare l’offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni,
e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel
territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di
comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da
parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla
lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine
dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 21, commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in
prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso
un soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 12, lo stesso è tenuto a darne
immediata comunicazione al centro per l’impiego che ha rilasciato al
disoccupato l’assegno di ricollocazione. Il centro per l’impiego è di
conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
7. Le modalità operative e l'ammontare dell’assegno di
ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione
dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell’assegno di ricollocazione
prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione
in maniera da mantenere l’economicità dell’attività, considerando una
ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla
ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione
in relazione al profilo personale di occupabilità;
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al
comma 5, di fornire un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova
occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche
del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al
comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli
aventi diritto.
8. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento
agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni
profilo di occupabilità. A tal fine, l’ANPAL istituisce un sistema informatico
al quale i centri per l’impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al
comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste,
all’utilizzo e all’esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono
pubblici e l’ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l’impiego. L’ANPAL
segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di
criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le
opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le
criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo
strumento dell’assegno di ricollocazione.
Art.24 - (Finanziamento
dell’assegno di ricollocazione)
1. Al finanziamento dell’assegno di ricollocazione
concorrono le seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n.
147 del 2013;
b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell’assegno di
ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica
delle compatibilità finanziaria e dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, le
regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento
del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione Europea in
materia di fondi strutturali.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge
n. 92 del 2012, l’INPS versa all’ANPAL una somma pari al trenta per cento
dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore,
volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1,
comma 215, della legge n. 147 del 2013. All'articolo 2, comma 10-bis, della
legge n. 92 del 2012, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle
seguenti: “venti per cento”.
Art.25 - (Offerta di
lavoro congrua)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell’ANPAL,
sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante
mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto
alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza
considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui
agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.
2. I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti
del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge n. 183 del 2014 , possono prevedere che le prestazioni integrative
di cui all’articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012,
continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro
congrua, nella misura massima della differenza tra l’indennità complessiva
inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al
comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 41,
e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art.26 - (Utilizzo
diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito)
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo
delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno
del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a
svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità
territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.
2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1,
le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul
territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro
predisposta dall’ANPAL.
3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al
comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire
in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in
corso.
4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di
sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale
corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello
retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed
assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso
il soggetto promotore dell'intervento.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere
l’adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di lavoratori
disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il
diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al
presente comma, utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere
l’orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile
pari all’assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di
lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS
previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a
cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non
diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione
Sociale per l’Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni
regionali e delle province autonome stipulanti.
6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del
2015.
7. L'assegno di cui al comma 5 è incompatibile con i
trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi
dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio
alle attività di cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di
invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece
cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le
pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità
contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti
coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso
l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo
svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo
che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini
di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.
10. Le assenze per malattia, purché documentate, non
comportano la sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti
utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di
assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze
dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione
dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero
delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel
caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati
del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione
del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al
lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte
dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare
alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori
socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova
applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7
della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la
possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente
utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con
particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184.
12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468 si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente
utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.27 - (Collocamento
della gente di mare)
1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme
del presente decreto.
2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attività di
intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e
con l’ANPAL.
3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l’ANPAL e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le
Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai
sensi del comma 2, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema
informativo di cui all’articolo 14 del presente decreto.
Art.28 - (Livelli
essenziali delle prestazioni)
1. Ferma restando le necessità di prevedere obiettivi
annuali ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener
conto della situazione di fatto e delle peculiarità territoriali, costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli
del presente decreto:
a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
b) articolo 18;
c) articolo 20;
d) articolo 21, comma 2;
e) articolo 23.
CAPO III
Riordino degli incentivi all’occupazione
Art.29 - (Riordino
degli incentivi)
1. L’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è abrogato.
Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni
intervenute prima dell’entrata in vigore del presente decreto, fino a completa
fruizione degli incentivi spettanti.
2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche
attive del lavoro.
3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le
seguenti risorse:
a) le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del
decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
b) le risorse di cui all’articolo 32, comma 5.
Art.30 - (Repertorio
nazionale degli incentivi all’occupazione)
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il
coordinamento degli incentivi all’occupazione, è istituito, presso l’ANPAL, il
repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in
relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalità di corresponsione dell’incentivo;
d) importo e durata dell’incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.
2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi
all’occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di
lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere
un incentivo all’occupazione ne danno comunicazione all’ANPAL.
4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la
riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un
incentivo all’occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul
versamento dei contributi previdenziali.
Art.31 - (Principi
generali di fruizione degli incentivi)
1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione
viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima
dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore
non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal
lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione
di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai
lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive ;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in
rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i
benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo
soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all’utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un
incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori
dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio
dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di
cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) N. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di
riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e
della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate
dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite
dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che
tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o
di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
Art.32 - (Incentivi
per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato
di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca)
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di
cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
b) l’aliquota contributiva del 10 per cento di cui
all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5
per cento;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico
del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI di cui all’articolo 42, comma
6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per
cento, previsto dall’articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la
previsione di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del
2015.
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del
decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina organica dei
contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a
titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'articolo
68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27
milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei
percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e
dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro ai sensi
dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo
del presente comma è finalizzata a elaborare modelli per l’occupazione dei
giovani di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81 ed è promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca,
d’intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da destinare
prioritariamente ai percorsi di formazione nell’ambito del sistema di
istruzione e formazione professionale.
4. All’articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole da: «di cui il 50 per cento» fino alla fine del comma sono
soppresse.
5. All’articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il comma
4 è abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per l’anno
2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, restano a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano
gestionale di cui all’articolo 29, comma 2.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per
quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per l’anno 2015,
6,2 milioni di euro per l’anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l’anno 2019, 0,1 milioni di euro per
l’anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2,si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2015 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2016 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, 13,2
milioni di euro per l’anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l’anno 2019 e 0,1 milioni di euro per
l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui
all’articolo 29, comma 3.
7. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 31
dicembre 2009, n.196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente
di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge n. 92 del 2012, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel
caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici
contributivi di cui al comma 1.
8. Per gli anni 2016 e 2017, per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai
corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle
istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale,
è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio
speciale unitario ai sensi dell'art. 42 del T.U. 1124/1965. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, sono stabiliti
l’ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da
assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto
periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo
aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per
favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto
premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i
rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro
nel limite massimo di minori entrate per premi per l’INAIL pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un
trasferimento di pari importo all’ente da parte del bilancio dello Stato. Ai
relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si
provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni
di euro per l’anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016 mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2016 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
CAPO IV
Disposizioni urgenti e finali
Art.33 - (Centri per
l’impiego)
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni
in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l’importo di cui
all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementato di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 2. Ai fini di cui al comma
1 è apportata una riduzione pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e
2016 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del
decreto-legge n. 76 del 2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di
rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art.34 - (Abrogazioni
e norme di coordinamento)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno
1997, n. 196;
d) decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione
degli articoli 1-bis e 4-bis;
h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n.
92;
l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, le
disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno
2012, n. 92, sono abrogate a far data dall’adozione del decreto di cui agli
articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano, comunque,
applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato.
3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 9, comma 3, le parole: «il cui reddito sia
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito corrisponda a
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917»;
b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole: «un
reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « il cui reddito corrisponda a
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917».
Art.35 - (Entrata in
vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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