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OGGETTO:
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Art. 1, commi 113, 258, 623, 708 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” - riflessi sui
Tfs, Tfr dei dipendenti pubblici. Effetti del citato comma 258 sui
trattamenti pensionistici.
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SOMMARIO:
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Premessa
1. Riduzione percentuale della
pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni ed
effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni
2. Effetti sulla pensione e sui
trattamenti di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del
codice dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di
promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di
lavoro
3. Incremento dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR con riferimento a
redimenti maturati dal 2015
4. Termini dei Tfr e dei Tfs dei
lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di
pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo
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Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014,
Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015)” composta da un unico articolo.
Si rinvia alla circolare n. 74 del 10 aprile 2015 per
gli effetti sui trattamenti pensionistici dei commi 113 e da 707 a 709.
Il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema
di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad
un’età inferiore ai 62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui
termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 72, comma 11, del
DL 112/2008.
Il comma 258 abroga gli articoli del codice
dell’amministrazione militare e altre disposizioni in materia di promozioni ed
altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con
effetti sul calcolo dei trattamenti sia pensionistici che di fine servizio.
Il comma 623 prevede l’incremento dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR.
Come approfondito nella circolare summenzionata, i
commi da 707 a 709 recano nuove norme relativamente all’importo complessivo dei
trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all’AGO e alle forme
sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995
possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con
riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive
maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
Per questi lavoratori, la pensione è messa in
pagamento nell’importo meno favorevole tra quello determinati con il metodo di
calcolo misto e quello determinato con il metodo di calcolo retributivo vigente
prima del DL 201/2011. Il comma 708 precisa che, anche in caso di erogazione
della prestazione calcolata esclusivamente con il metodo retributivo, non
cambiano i termini di pagamento del TFS e TFR.
Con la presente circolare, acquisito il parere del
Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale reso con nota
prot. 59633 del 23/07/2015, si forniscono le istruzioni per l’applicazione
della normativa in argomento.
1. Art. 1, comma 113 della c.d. legge di
stabilità 2015 in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata
prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni - Effetti sui termini di
pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro da parte di pubbliche amministrazioni
L’articolo 1, comma 113, della citata legge dispone
che le pensioni anticipate, di cui all’art. 24, comma 10, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non sono soggette in
ogni caso a penalizzazioni anche se liquidate prima del compimento del 62°
anno, a condizione che il requisito di anzianità contributiva sia
maturato entro il 31 dicembre 2017.
Questa esclusione delle riduzioni percentuali per le
pensioni anticipate liquidate nel periodo prima individuato determina una
modifica delle regole sui termini di pagamenti dei trattamenti di fine
servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni
unilaterali del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione ed associate
al pensionamento anticipato.
Per il personale delle pubbliche amministrazioni per
il quale opera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui
all’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, i
termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto
possono variare in ragione della data di maturazione del diritto a pensione,
della decorrenza della pensione e della circostanza che alla stessa
pensione siano applicate le penalizzazioni.
Fino al 18 agosto 2014, le risoluzioni unilaterali del
rapporto di lavoro operate dalle amministrazioni avevano come unico presupposto
l’avvenuto conseguimento del diritto alla pensione anticipata (ovvero
alla pensione con 40 anni, con diritto maturato secondo le regole
antecedenti alla disciplina introdotta dall’art. 24 del DL 201/2011) a
prescindere dall’eventuale applicazione delle riduzioni percentuali del
trattamento pensionistico di cui al citato comma 10 dell’art. 24 del dl
201/2011, anche se il dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 2
dell’8 marzo 2012, aveva raccomandato alle amministrazioni di non esercitare la
risoluzione qualora ciò avesse determinato l’applicazione delle predette
penalizzazioni sulla pensione.
Per le cessazioni dal servizio conseguenti alle
risoluzioni unilaterali operate fino al 18 agosto 2014, il termine di pagamento
è stato di 105 giorni ovvero 6 mesi ovvero 12 mesi a seconda della data
di maturazione del diritto a pensione (si vedano in proposito la
circolare n. 37 del 14 marzo 2012, il messaggio n. 8381 del 15
maggio 2012 e la circolare n. 73 del 5 giugno 2014). Dal 19 agosto 2014 -
data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 5, introdotto a modifica dell’art.
72, comma 11 del DL 112/2008, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di
conversione del DL 24 giugno 2014 n. 90 - ai fini dell’esercizio della
risoluzione unilaterale era stata prevista l’ulteriore condizione
del raggiungimento dell’età anagrafica ovvero di un’anzianità
contributiva composta da periodi di servizio e contribuzione con
caratteristiche tali da escludere l’applicazione delle riduzioni percentuali alla
prestazione pensionistica.
Conseguentemente, per le cessazioni dal servizio
derivanti da atti unilaterali del datore di lavoro associate ad
accessi alla pensione con penalizzazioni (non configurabili come
risoluzioni a norma dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008, come modificato
dalla legge 114/2014), ha trovato applicazione il termine generale di 24 mesi,
per il pagamento dei Tfs e dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di
6 o 12 mesi (cfr. messaggio n. 8680 dell’12 novembre 2014).
Dopo la modifica introdotta dal comma 113 in esame,
che ha disposto la neutralizzazione delle riduzioni percentuali per le pensioni
con decorrenza dal 2015 e con il requisito di anzianità contributiva
maturato in ogni caso entro il 2017, l’esercizio della risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione rimane temporaneamente
sottoposto alla sola condizione connessa “alle
esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza
pregiudizio per la funzionale erogazione
dei servizi” .
In considerazione della modifica normativa appena
esposta, venendo temporaneamente meno il vincolo dell’età anagrafica, in
precedenza associato alla possibilità per le amministrazioni e gli enti
datori di lavoro di utilizzare la risoluzione del rapporto di lavoro, con
riferimento alle risoluzioni unilaterali che hanno determinato e determineranno
accessi alla pensione con decorrenza successiva al 2014 e con requisiti
pensionistici maturati entro il 31/12/2017, sono sospese le indicazioni circa i
termini di pagamento date con il messaggio 8680 del 12 novembre 2014.
Pertanto, per le risoluzioni che intervengono
dal 01/01/2015 fino al 31/12/2017, poiché le prestazioni pensionistiche
collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il
termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili.
Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il
pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a
dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione di
anzianità anticipata.
I termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr collegati a
cessazioni dal servizio conseguenti a risoluzioni unilaterali da parte
dell’amministrazione sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.
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Data di maturazione del requisito contributivo ai
fini della pensione
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Data di decorrenza della pensione
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Data della risoluzione unilaterale da parte del
datore di lavoro
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Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla
cessazione del rapporto di lavoro
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Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole
previgenti all’art. 24 del DL 201/2011)
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Qualsiasi
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Qualsiasi
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105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31
dicembre per i comparti scuola ed Afam) 2011
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6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al 31
dicembre 2011
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Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni
esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell’Ago Fpld)
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Entro il 18 agosto 2014
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Entro il 18 agosto 2014
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6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013
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12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013
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Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni
esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell’Ago Fpld)
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Entro il 31/12/2014
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Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014
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6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento
pensionistico senza penalizzazioni
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12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento
pensionistico senza penalizzazioni
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24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni
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Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017
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Dal 1° gennaio 2015
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Dal 31 dicembre 2014
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6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere
dalle penalizzazioni
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12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere
dalle penalizzazioni
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Dal 1° gennaio 2018
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Dal gennaio 2018
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Dal gennaio 2018
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12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni
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24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni
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2. Effetti e sui trattamenti
pensionistici e di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del
codice dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di
promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di
lavoro
Il comma 258, ha abrogato gli articoli 1076,
1077, 1082 e 1083 del Codice dell’amministrazione militare contenuto nel
d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, nonché l'articolo 1, comma 260,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali abrogazioni hanno effetti sia nei
confronti del personale militare che nei confronti del personale della Polizia
di Stato.
Per quanto riguarda il personale militare,
l’abrogazione degli articoli 1076, 1082 e 1083 del Codice dell’amministrazione
militare comporta che non può essere più concessa la promozione al grado
superiore nell’ultimo giorno di servizio ad ufficiali che si
trovino in una delle seguenti situazioni:
- cessano per
raggiungimento del limite di età;
- iscritti in
quadro di avanzamento o giudicati idonei ma non iscritti in quadro di
avanzamento e che non possono conseguire la promozione o essere valutati
perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti;
- cessano per
infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.
Analogamente, l’abrogazione dell’articolo 1077
disposta dal citato comma 258, determina il venir meno della promozione
nell’ultimo giorno di servizio per sottufficiali e graduati in servizio
permanente che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- giudicati idonei
e iscritti in quadro di avanzamento e non promossi o che non possono essere
valutati per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente
inabili al servizio incondizionato o perché deceduti;
- giudicati idonei,
avendo maturato l’anzianità per essere compresi nelle aliquote di valutazione
per l’avanzamento, e che non possono esservi inclusi perché divenuti
permanentemente inabili al servizio o perché deceduti;
- inclusi nelle
aliquote di valutazione per l’avanzamento e che si vengono a trovare nelle
stesse condizioni sopra ricordate anteriormente all’iscrizione ai quadri di
avanzamento.
Il venir meno della promozione ai sensi dell’abrogato
art. 1077 del codice vale anche per appuntati e carabinieri che, avendo
maturato l’anzianità prescritta, non possono essere valutati per l’avanzamento
o per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili
al servizio militare o perché deceduti.
Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la conseguenza
dell’abrogazione dell'articolo 1, comma 260, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è che non può più essere attribuita ai dirigenti
superiori (con almeno cinque anni di
anzianità nella qualifica) la promozione alla
qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza a
decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
Conseguentemente, le prestazioni pensionistiche e
l’indennità di buonuscita per cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre
2014 vanno liquidate escludendo il beneficio della promozione al grado o alla
qualifica superiore nell’ultimo giorno di servizio, perché non più spettante.
3. Incremento dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva della rivalutazione del TFR con riferimento a redimenti
maturati dal 2015
Il comma 623 della legge di stabilità per il
2015, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, ha innalzato dall’11% al 17%
l’aliquota dell’imposta sostituiva delle imposte sui redditi che si applica sui
redditi derivanti dalle rivalutazioni operate sugli accantonamenti.
L’innalzamento opera con effetto sui rendimenti maturati a decorrere dal
1° gennaio 2015.
Si fa riserva di successive istruzioni in
relazione alle procedure applicative non appena saranno stati rilasciati gli
aggiornamenti.
4. Termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori
iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione
determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo
L’articolo 1, commi 707 e 708, ha modificato,
integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (riforma Monti Fornero). Le disposizioni in esame prevedono
che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere
quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo
con il metodo retributivo, antecedenti all’entrata in vigore
dell’articolo 24 della citata riforma Monti Fornero.
Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi
ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 va
determinata con il calcolo misto: retributivo per le anzianità
maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a
partire dal 1° gennaio 2012. A determinate condizioni, la misura della
pensione calcolata con il metodo misto può essere superiore a
quella determinata con il metodo retributivo.
Tenendo conto di questa circostanza, il legislatore ha
stabilito che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla
riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di
calcolo che determina l’importo di minor favore. Il comma 708
dispone che il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti
dal 2 gennaio 2012.
Nell’ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il
metodo di calcolo retributivo, il predetto comma 708 precisa che resta in
ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine
servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici qualora la cessazione
dal servizio sia anteriore al raggiungimento del limite di età ordinamentale e
non dipenda da inabilità o decesso.
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