OGGETTO:
Art. 16 del DL n. 149/2013. Estensione ai partiti e
movimenti politici della disciplina relativa al trattamento straordinario di
integrazione salariale e ai contratti di solidarietà di cui alla legge n.
863/84 - Esclusione dei Gruppi parlamentari costituiti presso la Camera ed il
Senato, nonché dei Gruppi costituiti presso i consigli regionali –
Riclassificazione delle posizioni contributive utilizzate dai predetti
organismi.
PREMESSA
Come noto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’art. 16, co. 1,
del DL n. 149/2013 ha esteso ai partiti e movimenti politici di cui alla legge
n. 157/1999 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali - a
prescindere dal numero dei dipendenti - le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale, ivi compresi i relativi
obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di
solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
I profili di carattere contributivo scaturenti
dall’estensione delle predette discipline sono stati illustrati nella circolare
8 luglio 2014, n. 87 in cui sono state, altresì, fornite le relative istruzioni operative.
1. GRUPPI PARLAMENTARI
Da più parti è stato chiesto se anche i Gruppi parlamentari
costituiti presso la Camera ed il Senato, nonché i similari Gruppi costituiti
presso i Consigli regionali, siano destinatari, al pari dei partiti e movimenti
politici, dell’estensione della disciplina delle integrazioni salariali
straordinarie nonché dei contratti di solidarietà disposta dal citato art. 16
DL n. 149/2013.
In proposito si osserva quanto segue.
I Gruppi Parlamentari costituiscono gli strumenti necessari
per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e
disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali,
dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi (v.
Cass. SS.UU. n. 3335/2004).
Diversamente dai partiti politici, i gruppi parlamentari non
sono mai stati finanziati attraverso i rimborsi elettorali, né hanno accesso al
finanziamento proveniente dai privati cittadini. Viceversa, la loro attività
gode di finanziamenti annuali a carico di Camera e Senato - come si evince da
rispettivi regolamenti – per sostenere le spese di funzionamento dei predetti
gruppi, ivi comprese quelle per i trattamenti economici del personale
dipendente.
Inoltre, non hanno Statuti e non sono iscritti nel Registro
tenuto dalla Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti politici.
Analoga situazione si riscontra anche nei confronti dei
gruppi costituiti presso i Consigli regionali.
Lo stesso decreto-legge 28.12.2013, n. 149[1], individua,
altresì, all’art. 18, comma 1, i partiti e movimenti politici soggetti alla
normativa recata dal suddetto Decreto legge, disponendo che “…si intendono per
partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano
presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di
uno degli Organi indicati dall’art. 10, co. 1, lett. a), nonché i partiti e
movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo art. 10”.
In altri termini, i partiti e movimenti politici soggetti
alla disciplina recata dal DL n. 149/2013 sono:
-
i partiti, movimenti e gruppi politici
organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle
elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1,
lettera a), cioè Senato, Camera, Parlamento europeo, consigli regionali e
province autonome;
-
i partiti politici, iscritti nel registro di cui
all’articolo 4, cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare
costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti ovvero una singola componente interna al gruppo misto (articolo 10,
comma 2, lett. a);
-
i partiti politici, iscritti nel registro di cui
all’articolo 4 prima del deposito del contrassegno, che abbiano depositato
congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a
una competizione elettorale in occasione del rinnovo del Senato, della Camera o
delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
riportando almeno un candidato eletto (articolo 10, comma 2, lett. b).
Da quanto precede si rileva che i gruppi parlamentari e consiliari
sono esclusi dal campo di applicazione del DL n. 149 e, quindi, non sono
destinatari dell’estensione della disciplina della CIGS e dei Contratti di
Solidarietà, disposta – come detto in premessa- dall’art. 16 di detto decreto
legge.
Gli stessi non sono, quindi, tenuti al versamento della
relativa contribuzione di finanziamento.
2. INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEI GRUPPI
PARLAMENTARI E CONSILIARI – ISTRUZIONI OPERATIVE -
Al fine di rendere operativa l’esclusione dal versamento
della contribuzione CIGS si deve procedere alla riclassificazione ai fini
previdenziali delle matricole contributive accese dai gruppi parlamentari e
consiliari, previa presentazione di apposita domanda degli interessati.
Le Sedi, all’esito della disamina della domanda degli
interessati, procederanno alla riclassificazione delle posizioni contributive
dei Gruppi parlamentari (decorrenza da gennaio 2014), ripristinando la
preesistente classificazione già in uso per i partiti politici; C.S.C. 7.07.03
con ATECO 2007 94.92.00.
3. REGOLARIZZAZIONI
- Recupero contributo cigs
Per il recupero dell’eventuale contribuzione CIGS versata e non
dovuta, i datori di lavoro interessati
dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive
(UniEmens/vig).
-
Definizione note rettifica emesse
Per la definizione delle note di rettifica emesse a seguito
del mancato versamento del contributo CIGS, le competenti sedi territoriali
provvederanno alla sospensione delle stesse, al fine di impedirne il passaggio
al N.R.C.
Successivamente, dopo avere effettuato la riclassificazione
della matricola contributiva, si procederà al calcolo delle note di rettifica,
al fine di determinarne la definizione.
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