1 – PREMESSA
L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da
lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del
divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della
pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno
precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini
dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di
pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di
cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno
sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della
dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro autonomo conseguiti
nell'anno 2014.
Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti
in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei
redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.
2 - PENSIONATI
ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI
NELL'ANNO 2014.
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non
soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente
decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per
effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio
2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive,
sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente
dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione
della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema
contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile
con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n.
112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di
prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009
tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v.
circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme
di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa
che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi
successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la
liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e
messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995,
secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla
tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in
cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari
o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n.
20, punto 3, del 26 gennaio 2001).
3 - PENSIONATI
SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI
NELL'ANNO 2014.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al
punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro
autonomo conseguiti nell'anno 2014 entro il 30 settembre 2015, tenuto conto del
termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti
situazioni particolari.
3.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992
stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da
lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità
dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo
non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno
di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, sarebbero
in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con
i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto
qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o
inferiore a euro 6.511,44.
3.2 - L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce
che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi
derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli
anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre
istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono
alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.
A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della
legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994,
n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di
giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.
Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82,
commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono
reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. messaggio n. 340 del
26.9.2003, lettera B).
Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche
pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i
membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei)
non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v.
circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1).
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le
indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive
modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per
l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n.
342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi
dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale
funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
4 - REDDITI DA
DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche
delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del
reddito.
5 – MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I soggetti tenuti alla dichiarazione possono utilizzare il
portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI e procedere all’invio on line,
previa autenticazione con PIN.
Il cittadino, una volta autenticatosi con PIN sul sito
www.inps.it può accedere ai Servizi per il cittadino e selezionare la voce
Dichiarazioni Reddituali (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello
occorre scegliere la Campagna di riferimento e la Tipologia 2015 (dichiarazione
redditi per l’anno 2014).
In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla
sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e
inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
6 – REGIME
SANZIONATORIO
Ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’ articolo 10 del D.
Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei
redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di
appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita
nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale
competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
7 -DICHIARAZIONE A
PREVENTIVO PER L’ANNO 2015
A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D.
Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali
sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di
conseguire nel corso dell'anno.
A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente
previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate
al punto 5 del presente messaggio.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli
interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi
ai fini dell'IRPEF.
Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione
il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che
svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare
il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2015.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a
preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei
redditi 2015 resa a consuntivo nell'anno 2016.
8 - ACQUISIZIONE DEI
REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati
devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni
secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a
consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a
preventivo non abbia avuto variazioni.
Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione
reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale
dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per
l’anno precedente.
9 – PENSIONAT
ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il
divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici
di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti
pensionistici privilegiati(indistintamente per tutti i dipendenti della
pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio
per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella
relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76per i dipendenti civili dello
Stato).
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza
dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’art. 72,
comma II° della “legge finanziaria 2001” n. 388 del 23 dicembre 2000, che a
decorrere dall’entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni
dirette di anzianità, di invaliditàe degli assegni diretti di invalidità a
carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella
misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro
dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non
possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione,
il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa
autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva
comunicazione (art. 34 legge n. 177/76).
Pertanto gli interessati a tal fine potranno utilizzare le
consuete modalità, ovvero avvalersi del modulo 503 AUT reperibile nel portale
dell’Istituto: www.inps.it – sezione MODULI, compilarlo e trasmetterlo a mezzo
PEC alla sede competente.
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