1. Premessa
L’art. 14 dello schema di Convenzione per l’attività
relativa alla certificazione ISEE periodo 2012/2013 stipulata dall’Istituto con
i Centri di Assistenza Fiscale (di seguito denominati CAF), prevede la verifica
a campione di almeno il 3% delle Dichiarazioni sostitutive uniche (di seguito
denominate DSU) trasmesse dai Caf, il cui svolgimento è propedeutico al
pagamento del saldo pari al 10% del compenso fatturato.
Con circolare del 16 maggio 2013, n. 82, sono state fornite
le prime istruzioni operative riguardo al sistema di controlli sulla qualità del servizio reso dai Caf con
il relativo regime sanzionatorio.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustra il
procedimento di controllo riferito al servizio reso dai Caf nel periodo
2012/2013, e si forniscono specifiche istruzioni, fermo restando che, per
quanto ivi non espressamente previsto, si rimanda alla precitata circolare n.
82.
2. Le fasi del procedimento di controllo
2.1. Accesso alla procedura da parte dei Caf
Al momento dell’avvio del procedimento di verifica,
un’elaborazione centrale comunicherà,
tramite P.E.C., a tutti i CAF che hanno trasmesso le dichiarazioni inserite nel
campione estratto, l’avvenuta messa a disposizione dei dati delle DSU,
trasmesse negli anni 2012 e 2013, nella procedura attivabile in ambiente
INTRANET, processo Assicurato Pensionato, riquadro Gestione Reddituale e
Servizi Fiscali, procedura “Controlli dichiarazioni trasmesse”.
2.2. Le Strutture
territoriali competenti.
Il procedimento di verifica è svolto dalle Strutture territoriali
competenti in base alla residenza del soggetto dichiarante.
Gli elenchi delle dichiarazioni da controllare, con
riferimento all’attività di trasmissione svolta per gli anni 2012 e 2013 da
parte dei Caf, sono stati inseriti nella procedura attivabile in ambiente
INTRANET, processo Assicurato Pensionato, riquadro Gestione Reddituale e
Servizi Fiscali, procedura “Controlli dichiarazioni trasmesse”.
Nella medesima procedura è stato messo a disposizione delle
Strutture territoriali il manuale operativo, a cui si rinvia integralmente per
gli aspetti tecnico- informatici non illustrati nel presente messaggio.
La gestione degli accessi alla procedura di controllo è
demandata al sistema di Identity Management e Access Management (I.D.M-A.M.).
Per le richieste di attivazione, modifica e cancellazione
delle credenziali degli utenti nel sistema IDM, il Direttore o personale
delegato, seguirà il percorso Intranet :
1. Servizi à
Identity Management
2. Ricercare la
persona
3. Accedere al
suo profilo
4. Selezionare il
tab “Profili Intranet”
5. Selezionare il
Processo “Assicurato Pensionato”
6. Selezionare
l’Applicazione “WAIntraAreaReddituale”
7. Selezionare
l'opportuno ruolo.
2.3. Il procedimento di
verifica
Il procedimento di verifica ha una durata complessiva di 135
giorni, diversamente ripartiti a seconda della tipologia del controllo,
automatico ovvero manuale.
In particolare, con riferimento alle DSU risultate
irregolari a seguito dei controlli automatici (per le fattispecie di controllo
automatico, si rinvia ai punti n. 1,3,4
del par. 4 della circolare n. 82/2013), i Caf potranno formulare le proprie
controdeduzioni entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di
avvio del procedimento di verifica.
Al riguardo, è prevista la funzione “Invio documentazione”
all’interno della funzione “Liste di controllo” della procedura “Controlli
dichiarazioni trasmesse” disponibile in ambiente INTERNET tra i servizi in
convenzione.
Tale funzione è attivabile cliccando sul link “Visualizza”
in corrispondenza della dichiarazione per la quale si vuole inviare la
documentazione. La funzione consente anche di inviare on line la documentazione
richiesta, mediante upload, visualizzabile in tempo reale dall’operatore di
sede.
Le Strutture territoriali entro trenta giorni valutano le
controdeduzioni eventualmente formulate dai Caf e acquisiscono in procedura il risultato del riesame. Nella fase di acquisizione, vige il principio
generale secondo cui le penali non sono cumulabili tra loro e, pertanto, ove
siano riscontrabili per la medesima DSU molteplici inadempimenti, si applica la
penale più grave.
Si precisa, inoltre, che le DSU sottoposte a controllo
automatico sono state contrassegnate da un codice di errore (pre-esitate) che,
tuttavia, non impedisce la presa in carico da parte dell’operatore, qualora, a
seguito della formulazione delle predette controdeduzioni da parte del Caf, sia
necessario da parte dell’operatore valutarne
il contenuto.
Viceversa, con riferimento alle DSU sottoposte a controllo
manuale, il CAF dovrà far pervenire, entro trenta giorni dalla ricezione della
predetta comunicazione, la copia della DSU in formato cartaceo oppure
informatico e il documento di riconoscimento del dichiarante, utilizzando la
funzione “Invio documentazione sopra illustrata.
In particolare, qualora sia stata creata copia del modello
su di un documento informatico ed effettuata la conservazione informatica del
medesimo, il Caf dovrà trasmettere il documento munito della firma digitale del
responsabile della conservazione e della marca temporale, unitamente ad una
dichiarazione che renda conto della predetta modalità di conservazione.
Entro trenta giorni
dalla ricezione della documentazione o dalla scadenza del termine per la
produzione della stessa da parte dei CAF, la Struttura territoriale effettua il
controllo manuale, mediante verifica della documentazione eventualmente pervenuta, ed all’acquisizione
dell’esito nell’apposita procedura.
In ragione del precitato principio generale, i controlli
manuali sono eseguiti in ordine decrescente di gravità della sanzione;
pertanto, la Struttura territoriale deve accertare, in via prioritaria, le
inadempienze descritte ai punti 5 (dichiarazioni recanti firma apocrifa), 6
(richiesta di corrispettivi all’utenza), 7 (mancata o parziale produzione, da
parte del Caf, di documentazione richiesta dall’INPS) del par. 4 della
circolare n. 82/2013, per le quali è prevista la medesima penale, e
successivamente, nell’ipotesi in cui la DSU non risulti irregolare all’esito
dei controlli di cui ad uno dei suddetti punti, l’inadempienza descritta al
punto 2 del medesimo paragrafo (difformità tra i dati trasmessi alla banca dati
dell’Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione).
Si precisa che l’elencazione delle tipologie di controlli
manuali sopra riportata è tassativa; pertanto, la Struttura territoriale, ai
fini dell’applicazione del sistema di penali, non può segnalare alla procedura
fattispecie di inadempimento ulteriori rispetto a quelle già codificate.
Gli esiti delle singole verifiche sono comunque consultabili
in tempo reale dai CAF tramite l’apposita procedura.
I CAF possono presentare le proprie controdeduzioni,
utilizzando la funzione “Invio documentazione”, mediante osservazioni scritte
ed eventuali documenti entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per l’acquisizione.
Le Strutture territoriali, entro i successivi trenta giorni,
procedono alla valutazione delle osservazioni e della documentazione
eventualmente prodotta dai CAF ed all’acquisizione dei risultati di tale
riesame.
L’esito del medesimo può essere consultato dal CAF tramite
l’apposita procedura.
In definitiva, i procedimenti di verifica (automatica e
manuale), a decorrere dal novantunesimo giorno dalla ricezione della
comunicazione di avvio del procedimento fino al centoventesimo giorno,
convergono in un’unica fase valutativa delle osservazioni presentate dai Caf,
della durata di trenta giorni.
L’attività appena illustrata deve essere oggetto di
coordinamento e monitoraggio da parte delle Direzioni regionali, le quali
devono interloquire con le Strutture
territoriali mediante i canali ritenuti opportuni, e garantire il rispetto dei
tempi prefissati. A tal fine i Direttori Regionali individueranno un loro
referente per il coordinamento di detta attività il cui nominativo, con
l’indicazione del recapito telefonico, dovrà essere trasmesso al seguente
indirizzo: carmeliana.franzese@inps.it; anna.consiglio@inps.it.
Inoltre, il Direttore regionale, oppure il Direttore
regionale Vicario, in caso di sua assenza o impedimento, dovrà validare gli
esiti dell’attività svolta dalle Strutture territoriali entro il termine di
quindici giorni dalla scadenza del termine per la acquisizione in procedura dei
risultati del riesame da parte delle stesse, secondo le modalità che verranno
illustrate in fase di successivo
rilascio degli aggiornamenti del manuale operativo.
A conclusione delle operazioni, una elaborazione centrale
determinerà le penali a carico di ciascun Caf. La riscossione delle somme dovute a titolo di penale avviene per
compensazione in sede di pagamento del
saldo del 10% del compenso e, per l’eventuale eccedenza, con apposita
richiesta per recupero penale.
3. Indicazioni
per omogeneizzare l’attività istruttoria
delle Strutture territoriali.
Al fine di garantire l’omogeneità dell’attività istruttoria
delle Strutture territoriali, si forniscono le seguenti indicazioni con
riferimento alla valutazione di alcune fattispecie di inadempimento e di
controdeduzioni.
3.1. Rapporti del CAF
con soggetti terzi
L’art. 9 della Convenzione prevede che il Caf può avvalersi
sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei
servizi dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1, del D.M. n. 31 maggio 1999,
n. 164.
L’attività di questi soggetti è, a tutti gli effetti,
attività dei Caf, con il quale l’INPS intrattiene rapporti in maniera esclusiva.
In ragione di quanto sopra, il CAF non potrà eccepire che la
DSU contestata sia stata compilata presso uno degli anzidetti soggetti
pertanto, nella ipotesi appena descritta, le Strutture territoriali dovranno
confermare le irregolarità contestate.
Tale principio vale a maggior ragione nell’ipotesi in cui la
DSU sia stata compilata presso un soggetto che opera semplicemente quale
“centro di raccolta” del Caf.
3.2. DSU con valori inalterati (controllo
automatico)
3.2.1. Malfunzionamento della procedura
La controdeduzione relativa al malfunzionamento della
procedura, formulata dal Caf per giustificare il carattere “ripetuto” della
DSU, potrà essere accolta solo se corredata da adeguato supporto documentale.
3.2.2. Modifica della tipologia di prestazione
La DSU, nell’arco dell’anno di validità, è valida per
qualunque prestazione sociale agevolata richiesta. Pertanto, il Caf non potrà
utilmente eccepire che il dichiarante abbia sottoscritto una nuova DSU finalizzata
ad ottenere una differente tipologia di prestazione.
3.3. Dichiarazioni recanti firma apocrifa
Tale fattispecie di inadempimento è identificata,
nell’anagrafica controlli della procedura, con il medesimo codice sia che
l’Istituto abbia acquisito la denuncia dell’utente all’autorità giudiziaria, in
una fase antecedente all’avvio del procedimento di verifica, sia in una fase a
questo successiva.
Nella prima ipotesi, la DSU, in quanto già contrassegnata da
un codice di errore (pre-esitata), è considerata alla stregua di un controllo
automatico.
Si fa presente che alla denuncia è equiparata la
segnalazione dell’utente all’Istituto seguita da una ammissione da parte del
Caf riguardo alla irregolarità contestata.
3.4. Richiesta di corrispettivi all’utenza
(controllo manuale)
Tale fattispecie di inadempimento è identificata,
nell’anagrafica controlli della procedura, con il medesimo codice sia che
l’Istituto abbia acquisito la segnalazione dell’utente, supportata da documentazione
attestante l’avvenuto pagamento di un
corrispettivo al Caf, in una fase antecedente all’avvio del procedimento di
verifica, sia in una fase a questo successiva.
3.5. Mancata o
parziale produzione da parte del Caf di documentazione richiesta dall’Inps
(controllo manuale)
Qualora il Caf, opportunamente sollecitato, non provveda a
produrre la documentazione richiesta, sarà cura dell’operatore della Struttura
territoriale segnalare la circostanza nella procedura attribuendo il relativo codice
errore.
Per eventuali chiarimenti, le Strutture territoriali
potranno rivolgersi tramite e-mail a:
-
SostegnoReddito@inps.it per gli aspetti amministrativi, indicando nell’oggetto “controlli ISEE 2012/2013”;
- “CampagnaControlliISEE@inps.it”
per gli aspetti tecnico-informatici.
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