Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione
degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea
obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015
Art.1 - Aiuto alle
imprese di pesca
1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio
dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a
strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che
hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio
2015 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di
cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto è erogato un aiuto con le
modalità indicate nel presente articolo.
2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo
obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza
massima di € 15.000.000,00, si provvede con le specifiche assegnazioni della
Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze», articoli 33, 34 e 41 del Regolamento (UE) n. 508/2014.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione
dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti
nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per
il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti
dall'art. 2 del decreto del 3 luglio 2015, in conformità al disposto del
Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli
affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione
2014-2020.
5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le
imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive
all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla
data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di
malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non
imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto
avrà diritto all'aiuto.
6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65,
comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata
all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le
reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a
divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del
3 luglio 2015 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo,
deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio
ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita
manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso
di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso è tenuto a
sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non
ricevibilità del medesimo.
7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sarà
corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10
del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 e del relativo Regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17
dicembre 2014.
8. Con decreto del direttore generale della pesca marittima
e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto.
9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che
effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai
sensi dell'art. 7 del decreto del 3 luglio 2015, gravano in via esclusiva sui
pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di
aiuti di stato.
Art.2 - Ammortizzatori
sociali in deroga
1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività
di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati
sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 3
luglio 2015, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle
politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa
integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo
di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.
Allegato 1
TABELLA 1 PER LA DETERMINAZIONE DELL'AIUTO
|
Categoria di navi
per stazza (GT)
|
Importo giornaliero
per nave (euro) escluso sabato e festivi
|
|
|
Valori * GT +
|
|
0 < 10
|
5,2 20
|
|
10 < 25
|
4,3 30
|
|
25 < 50
|
3,2 55
|
|
50 < 100
|
2,5 90
|
|
100 < 250
|
2 140
|
|
250 < 500
|
1,5 265
|
|
500 < 1.500
|
1,1 465
|
|
1.500 < 2.500
|
0,9 765
|
|
2.500 e oltre
|
0,67 1.340
|
Allegato 2
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA - FONDO FEAMP 2014/2020
Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del
Reg. (UE) n. 508/2014
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