Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante della
Privacy
Caro senatore Ichino, facciamo chiarezza sui controlli a
distanza nel jobs act
Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la
protezione dei dati personali
("L'Huffington Post", 8 settembre 2015)
Il senatore Pietro Ichino, nel suo blog, ci accusa di
intervenire - evidentemente non nel senso che avrebbe auspicato - sul tema dei
controlli a distanza sul lavoro, dopo un asserito "pluridecennale
silenzio". Ora, non pretendiamo ovviamente che il Senatore conosca i
numerosissimi provvedimenti che abbiamo emanato su questo tema; da ultimo per
precisare le condizioni che legittimano l'utilizzo della geolocalizzazione dei
lavoratori con il gps degli smartphone. E non pretendiamo neppure che abbia
letto i nostri numerosi interventi, anche in sedi parlamentari, sulla revisione
della disciplina dei controlli a distanza che il governo ha predisposto, in
attuazione del Jobs Act.
Tuttavia, se solo il Senatore avesse prestato un minimo di
attenzione a quanto da noi affermato in audizione, proprio sul decreto
legislativo attuativo del Jobs Act, dinanzi alla Commissione Lavoro del Senato
(di cui egli fa autorevolmente parte), avrebbe probabilmente inteso quale sia
il vero tema di discussione. E cioè non la questione dell'applicazione della
procedura concertativa anche a controlli di tipo diverso, quali la verifica
dell'orario di lavoro mediante badge o il corretto uso del pc o del telefono
aziendali ovvero, ancora, la geolocalizzazione con sistema satellitare.
Su questo aspetto più lavoristico non ci siamo soffermati,
come potrà verificare anche scorrendo, negli atti parlamentari, il resoconto
della nostra audizione. Abbiamo anzi condiviso l'esigenza di aggiornare una
disciplina, quale quello dello Statuto dei lavoratori, che pur avendo
introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una specifica tutela della
riservatezza, ha comunque richiesto interpretazioni evolutive (anche del
Garante), volte ad adattare norme pensate per l'organizzazione fordista del
lavoro alla realtà dell'internet delle cose, della sorveglianza di massa, del
corpo elettronico.
Ciò che abbiamo sottolineato è, invece, che per delineare -
come imposto dal criterio di delega - un equilibrio ragionevole tra ragioni
datoriali e tutela del lavoratore, tra economia e diritti, si sarebbe dovuto
riflettere non tanto sulla concertazione sindacale, quanto sull'effettiva
estensione e pervasività di questi controlli.
La disciplina proposta dallo schema di decreto consentiva
infatti l'utilizzabilità dei dati raccolti mediante i controlli a distanza
(previa concertazione o meno) per "tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro". Se questa formulazione venisse confermata nel testo definitivo
del decreto (di cui ancora non disponiamo), si tratterebbe, indubbiamente, di
un'innovazione non irrilevante. Soprattutto rispetto all'indirizzo
giurisprudenziale che, ad esempio, ha escluso l'utilizzabilità dei dati
ottenuti con controlli difensivi, per provare l'inadempimento contrattuale del
lavoratore. E rispetto alla Raccomandazione del 1^ aprile del Consiglio
d'Europa, che in particolare auspica la minimizzazione dei controlli difensivi
o comunque rivolti agli strumenti elettronici; l'assoluta residualità dei
controlli, con appositi sistemi informativi, sull'attività e il comportamento
dei lavoratori in quanto tale; il tendenziale divieto di accesso alle
comunicazioni elettroniche del dipendente.
Se, dunque, il testo definitivo restasse quello su cui ci
siamo pronunciati, la possibilità del controllo dell'attività lavorativa e la
conseguente utilizzabilità, anche a fini disciplinari, dei dati così acquisiti,
diverrebbe in tal modo un "effetto naturale del contratto", in quanto
finirebbe con il discendere naturalmente dalla costituzione del rapporto di
lavoro.
Ovviamente, la necessaria conformità del trattamento dei
dati dei lavoratori al Codice privacy (prevista ma discendente dalla primazia
del diritto europeo), consentirà l'applicazione di alcuni fondamentali principi
(pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento, divieto di
profilazione), utili a impedire la sorveglianza massiva e totale del
lavoratore. Tuttavia, una così rilevante estensione delle finalità per le quali
utilizzare i dati dei lavoratori è un dato sul quale ci siamo sentiti in dovere
di far riflettere le Camere e il governo.
I pareri espressi dalle Commissioni parlamentari (anche da
quella di cui il Senatore fa parte) sembrano aver colto questa preoccupazione;
vedremo quanto il governo ascolterà queste nostre riflessioni.
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