Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono cariche
di Amministratore Locale ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 - Adempimenti
contributivi
1. Gestione Separata
INPGI - Versamento contributi minimi 2015
Si comunica che il 30 settembre p.v. scade il termine
previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2015. Si ricorda che
sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti
iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2015 abbiano svolto
attività giornalistica in forma autonoma.
In base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente
Regolamento della Gestione separata INPGI, per i giornalisti con un’anzianità
di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo
è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 30
settembre 2015, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo
professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco
pubblicisti). Per l’anno 2015 potranno, quindi, versare il contributo minimo in
misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti
con decorrenza successiva al 30 settembre 2010.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 18, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) prevede
che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento
pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non
inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che
alla data del 30 settembre 2015 risultino già pensionati il contributo
soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che
l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti
(pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei
ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo
minimo.
Gli importi dovuti per l’anno 2015 - tenuto conto della
variazione dei prezzi al consumo (indice FOI) accertata per l’anno 2014
dall’Istat, pari allo 0,2% - sono i seguenti:
|
Tipo
Contributo
|
Contributo minimo
ordinario
|
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale
|
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti titolari di
trattamento pensionistico diretto
|
|
Contributo Soggettivo
|
208,68
|
104,34
|
104,34
|
|
Contributo Integrativo
|
41,74
|
20,87
|
41,74
|
|
Contributo di maternità (*)
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
Totale contributo minimo 2015
|
270,42
|
145,21
|
166,08
|
---
(*) Il Comitato
Amministratore della Gestione separata con delibera n. 4 del 6/05/2015, in
ottemperanza al dettato normativo delineato dall’art. 83 del Decreto
legislativo 26/03/2001, n. 151, al fine di garantire l’equilibrio della
gestione di maternità, ha fissato la misura del relativo contributo annuale in
40,00 euro. Tuttavia, la predetta delibera è tuttora al vaglio dei Ministeri
vigilanti per la prescritta approvazione di legge. Di conseguenza, nelle more
dell’approvazione ministeriale, il contributo di maternità di 20,00 euro sopra
indicato deve intendersi versato a titolo provvisorio, salvo conguaglio.
Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito
con il Modello F24/Accise, reperibile sul sito dell’INPGI ed in quello
dell’Agenzia delle Entrate (nella sezione modelli di versamento), che dovrà
essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice
fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di
soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2015.
Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di
poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento
mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso
l’Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN: IT 24 W 05696 03200
000020000X28. In questo caso è
indispensabile che nella causale del versamento sia indicato "AC 2015
seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero
dal proprio codice fiscale".
Si ricorda che non sono tenuti al versamento del contributo
minimo i giornalisti che abbiano svolto l’attività esclusivamente nell’ambito
di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi
ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI
le modalità con cui svolge la professione (modulo:
http://www.inpgi.it/?q=node/692).
Si evidenzia, inoltre, che i giornalisti iscritti alla Gestione
separata che - alla data del 30/09/2015 - non abbiano svolto alcuna forma di
attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2015 presumono di non
svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione
scritta di cessata attività, modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/473) dal
versamento del contributo minimo. Si ricorda che, questi ultimi, se interessati
ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2015 - pur in assenza di
svolgimento di prestazioni professionali - possono eseguire ugualmente il
versamento dei contributi minimi.
2. Iscritti alla
Gestione separata INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex art.
81 e 86 del D.lgs. 267/2000 - Adempimenti contributivi.
Come noto, l’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo decreto attuativo (DM
25/05/2001, Pubblicato nella G.U. 14 giugno 2001, n. 136) prevede che per i
lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di
provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi
fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli
provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il
comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni
e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote
forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche
presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere
iscritti alla data di conferimento del mandato.
Si precisa che - a seguito del pronunciamento di alcune
sezioni regionali della Corte dei conti (per prima quella della Basilicata,
seguita poi, da Lombardia, Liguria e Piemonte), nonché del conforme parere reso
dal Ministero dell’Interno in data 9/04/2014 (parere n.15900/TU/086 del 9
aprile 2014) - "l'art. 86, secondo comma, TUEL può trovare applicazione
solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal
primo comma si astenga del tutto dall'attività lavorativa; circostanza che il
lavoratore autonomo ha l'onere di comprovare rilasciando all'ente locale
un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di
espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima
dichiarazione all'ente previdenziale".
Di conseguenza, il giornalista che in ragione della carica
di Amministratore locale non abbia sospeso lo svolgimento dell’attività
professionale dovrà provvedere autonomamente ed a proprio carico al versamento
della contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale separata dell’INPGI.
Nei casi in cui, invece, il giornalista per l’espletamento
della carica di amministratore abbia sospeso lo svolgimento dell’attività
professionale, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta alla
Gestione separata dell’INPGI, come indicata al precedente punto 1), è posto a
carico dell’Amministrazione locale.
A tal fine, le Amministrazioni interessate potranno
effettuare - entro il 30 settembre 2015 - il versamento delle quote
contributive dovute mediante bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI
ed acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN: IT
24 W 05696 03200 000020000X28.
Al fine di una corretta imputazione dei versamenti effettuati
è indispensabile che nella causale del bonifico siano indicati i seguenti dati
del giornalista: "2015 - Nome e Cognome - data di nascita - Dlgs
267/2000". In ogni caso, al fine di evitare disguidi, si chiede di inviare
- anche a mezzo fax 068578264 - una comunicazione di avvenuto versamento, con i
dati identificativi del giornalista interessato.
Per il versamento del contributo in oggetto, Le
Amministrazioni interessate - in alternativa al bonifico bancario - potranno
utilizzare anche il Modello F24-EP sul quale dovranno:
- nel campo "Sezione" indicare il valore
"P" che identifica l’INPGI;
- nel campo "Codice tributo/causale" indicare la
"G267";
- nel campo "Codice" non indicare nulla;
- nel campo "Estremi identificativi" indicare il
codice: "22222"
- nel campo "Riferimento A" indicare:
"0001";
- nel campo "Riferimento B" indicare
"2015"
- nel campo "Importi a debito versati" indicare
l’importo versato.
Nel caso in cui per il pagamento sia utilizzato il modello
F24-EP è necessario che l’Amministrazione interessata comunichi all’INPGI (Fax
06 8578264) il nominativo del giornalista per il quale si è provveduto al
versamento.
Si ricorda che i giornalisti per i quali l’Amministrazione
locale abbia provveduto al versamento della contribuzione minima - ancorché
abbiano sospeso l’attività professionale - sono, comunque, tenuti all’invio
della comunicazione reddituale all’INPGI, da effettuarsi in via telematica
entro il 31 luglio di ogni anno, ed al pagamento - entro i termini previsti -
delle contribuzioni a saldo, connesse all’eventuale reddito professionale
conseguito in periodi dell’anno diversi da quelli oggetto di sospensione
dell’attività.
Si informa, infine, che l’Istituto sta predisponendo - per i
giornalisti che hanno segnalato il proprio indirizzo di posta elettronica
(e-mail o PEC) - una nota in cui sono riportati i dati per effettuare il
versamento della contribuzione in oggetto.
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