Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


domenica 20 settembre 2015

Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 26 giugno 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 settembre 2015, n. 216)

Art.1 - Finalità e oggetto
1. Le tabelle del presente decreto hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti professionali e dal presente decreto.

2. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a 10, che fanno parte integrante del presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti.

3. Le allegate tabelle da 1 a 8 (Tab. 1: Ministeri, Tab. 2: Agenzie fiscali, Tab. 3: Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4: Enti pubblici non economici, Tab. 5: Regioni ed enti locali, Tab. 6: Servizio sanitario nazionale, Tab. 7: Università, Tab. 8: Istituzioni ed enti di ricerca) definiscono le corrispondenze dei livelli economici del personale del comparto indicato nella prima colonna con gli altri comparti di contrattazione indicati nelle successive colonne sulla base del criterio di cui all'art. 2, comma 3. I livelli economici del personale degli enti di ricerca di cui alla Tab. 8 si intendono riferiti anche al personale dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.). Lo stesso criterio vale per le colonne finali titolate «Ricerca» delle Tab. da 1 a 7.

4. La Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale docente e non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. Per la Tab. 9 non sono declinate le posizioni stipendiali del personale docente e non docente appartenente ai relativi comparti.

5. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale «C» viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione con inquadramento nella fascia economica secondo i criteri del presente decreto.

6. La Tab. 10 definisce la corrispondenza del personale Unioncamere, Cnel ed Enac rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1.

Art.2 - Criteri di inquadramento
1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale.

2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità intercompartimentale deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione.

3. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione è individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art.3 - Trattamento economico e previdenziale
1. Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali;

b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

Art.4 - Efficacia
1. Il presente decreto è da riferire alla vigente disciplina contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle procedure di mobilità avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla normativa vigente.

Art.5 - Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai processi di mobilità che coinvolgono, ove previsti, gli specifici comparti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Nessun commento:

Posta un commento