Art.1 - Finalità e
oggetto
1. Le tabelle del presente decreto hanno la finalità di
favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale
non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i criteri per la
comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o categorie derivanti dai
rispettivi ordinamenti professionali e dal presente decreto.
2. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a
10, che fanno parte integrante del presente decreto, non hanno valore
innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti.
3. Le allegate tabelle da 1 a 8 (Tab. 1: Ministeri, Tab. 2:
Agenzie fiscali, Tab. 3: Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4: Enti
pubblici non economici, Tab. 5: Regioni ed enti locali, Tab. 6: Servizio
sanitario nazionale, Tab. 7: Università, Tab. 8: Istituzioni ed enti di
ricerca) definiscono le corrispondenze dei livelli economici del personale del
comparto indicato nella prima colonna con gli altri comparti di contrattazione
indicati nelle successive colonne sulla base del criterio di cui all'art. 2,
comma 3. I livelli economici del personale degli enti di ricerca di cui alla
Tab. 8 si intendono riferiti anche al personale dell'Agenzia spaziale italiana
(A.S.I.). Lo stesso criterio vale per le colonne finali titolate «Ricerca»
delle Tab. da 1 a 7.
4. La Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale
docente e non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri
e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. Per la Tab. 9 non sono
declinate le posizioni stipendiali del personale docente e non docente
appartenente ai relativi comparti.
5. Il segretario comunale collocato nella fascia
professionale «C» viene equiparato alla categoria o area professionale più
elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso
l'amministrazione di destinazione con inquadramento nella fascia economica
secondo i criteri del presente decreto.
6. La Tab. 10 definisce la corrispondenza del personale
Unioncamere, Cnel ed Enac rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli
altri comparti, con la Tab. 1.
Art.2 - Criteri di
inquadramento
1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto
dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree
funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai
diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti
professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di
lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei
titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati
nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza
pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di
carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da
progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo
all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i
quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale.
2. L'individuazione della posizione di inquadramento
giuridico del dipendente trasferito in mobilità intercompartimentale deve
tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo
professionale di provenienza e di destinazione.
3. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai
diversi comparti di contrattazione è individuata anche sulla base del criterio
della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di
provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente
decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art.3 - Trattamento
economico e previdenziale
1. Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma
2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta
salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti
mantengono:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove
più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura
fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente
di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro -
corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento,
mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici
a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa
copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali;
b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento
previdenziale di provenienza.
Art.4 - Efficacia
1. Il presente decreto è da riferire alla vigente disciplina
contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate secondo la
procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le corrispondenze fra i livelli economici di
inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano
alle procedure di mobilità avviate successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto.
3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere
speciale sulla materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla
normativa vigente.
Art.5 - Regioni a
statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
anche ai processi di mobilità che coinvolgono, ove previsti, gli specifici
comparti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
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