Fino a 5.164,00 euro di sanzione per l'intermediario che non
rispetta la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni
fiscali (redditi, Iva e Irap).
Oltre all'invio
telematico dei modelli entro il termine prestabilito, il prossimo 30 settembre,
è necessario avere anche la ricevuta dell'invio del file per non dover correre
il rischio di ritrovarsi con un'omessa dichiarazione.
Per un'irregolarità
come questa, infatti, l'intermediario dovrà pagare da un minimo di 516,00 euro
ad un massimo di 5.164,00 euro; mentre al contribuente la sanzione sarà
applicata dal 120% al 240% delle imposte o ritenute, come prescritto dagli
articoli 1, 2 e 5 del dlgs 471/1997 e dall'articolo 32 del dlgs del 446/1997.
Degni di nota sono anche i problemi relativi al "cumulo
giuridico" e alla "continuazione" che si potrebbero
concretizzare quando l'intermediario invia più file, contenenti ognuno un'unica
dichiarazione, o numerosi file, contenenti più dichiarazioni. Le
interpretazioni fornite sul tema sono piuttosto discordanti, perché secondo
l'Agenzia delle Entrate è prevista una sanzione minima aumentata fino al triplo
(art. 8, legge 689/1981); per la giurisprudenza, invece, la sanzione minima è
aumentata da un quarto al doppio (art. 12, dlgs 472/1997).
E' possibile, però,
il ravvedimento per l'invio tardivo delle dichiarazioni, solo se l'invio viene
effettuato entro i 90 giorni successivi al termine ordinario, pagando una
sanzione ridotta a 1/10 (pari a 51,00 euro). Quindi, se il termine ordinario è
il 30 settembre, si potrà sanare la propria posizione con il ravvedimento
operoso se le dichiarazioni verranno trasmesse, dal contribuente o
dall'intermediario incaricato, entro il 29 dicembre tenendo conto che la
sanzione ridotta dovrà essere pagata in relazione alle dichiarazioni presentate
in ritardo, a prescindere dai file inviati.
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