Con l’entrata in vigore del DLgs n.81/15, emanato
nell’ambito della riforma Jobs act, si ampliano sia le competenze delle
Commissioni di certificazione, sia gli interventi dei Consulenti del lavoro ai
quali è stato affidato il ruolo di terzietà. Tra le sedi previste per la
conciliazione (art. 2113 cc e art.76 DLgs n.76/03) sono comprese le commissioni
istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro.
MANSIONI
L’art. 3 del DLgs n.81/15 prevede il patto di
demansionamento, cioè è possibile stipulare accordi individuali di modifica
delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa
retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione
dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al
miglioramento delle condizioni di vita. Tale accordo deve, però, essere
stipulato presso le Commissioni di certificazione. In questa fase il lavoratore
può farsi assistere da un Consulente del lavoro nel corso del procedimento di
certificazione.
PART-TIME
L’art. 6 del DLgs n.81/15 prevede che, se il contratto
collettivo non disciplina le clausole elastiche (modifica da parte del datore
dell’orario stabilito nell’accordo individuale part-time), queste possono
essere pattuite per iscritto presso le Commissione di certificazione. Le
clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità
con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può
modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la
durata, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite
del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Anche in tale sede è
prevista la facoltà del lavoratore di farsi assistere anche da un Consulente
del lavoro.
COLLABORAZIONI
L’art.2 del Dlgs n.81/15 prevede l’abrogazione del contratto
a progetto. Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in
prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità di esecuzione
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. Le parti possono richiedere alle Commissioni di certificare la
genuinità, cioè l’assenza di questi requisiti che invaliderebbero l’autonomia
del rapporto di lavoro, in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul
luogo di lavoro da parte del committente, oltre al carattere non personale e
non continuativo delle prestazioni (etero-organizzazione). Il lavoratore potrà
farsi assistere da un Consulente del lavoro.
COLLABORAZIONI,
PROGETTI E P IVA STABILIZZATE
L’art. 54 del DLgs n.81/15 prevede che al fine di promuovere
la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei
contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di
lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti
titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro
autonomo, godono dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e
fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvi gli
illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data
antecedente all’assunzione. Presso le sedi di certificazione, i datori di
lavoro possono stipulare accordi in cui il collaboratore si impegna a non
impugnare il pregresso rapporto, a fronte di un obbligo del datore a non
recedere (salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo) per almeno 12 mesi.
CONCILIAZIONE
L’art.6 del Dlgs n.81/15 ha introdotto l’offerta di
conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015
(tutele crescenti). Per evitare di andare in giudizio, si potrà fare ricorso
alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di
lavoro, a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro offre una
somma, esente da imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 mese per ogni
anno di servizio, non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità. Con
l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa. Questa procedura comporta ex
lege l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento ela rinunzia
all’impugnazione del licenziamento anche se il lavoratore l’ha già proposta.
RINUNCE E TRANSAZIONI
Le Commissioni di certificazione sono competenti anche a
certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del Codice
civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
COOPERATIVE
La procedura di certificazione è estesa al contenuto del
regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia di rapporti di
lavoro attuati o che s’intendono attuare, in forma alternativa, con i soci
lavoratori, ex articolo 6 della legge n. 142/01.
APPALTI
Le procedure di certificazione possono essere utilizzate,
sia in sede di stipulazione di appalto ex articolo 1655 del Codice civile sia
nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche per la
distinzione concreta tra somministrazione e appalto.
CONTRATTI IN GENERALE
Certificazione dei contratti o singole clausole di essi in
cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
CLAUSOLA
COMPROMISSIORIA
Certificazione della clausola compromissoria di cui al comma
10 dell’art. 31 legge n.183/10. La clausola compromissoria va certificata a
pena di nullità da una commissione di certificazione, la quale deve accertare
la effettiva volontà di ciascuna parte di devolvere ad arbitri le eventuali
controversie nascenti dal rapporto di lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento