In tutte le economie di mercato, la vita dell’impresa si
svolge, con un’alternanza di fasi positive e negative; in questo senso, è possibile
affermare che le situazioni di crisi aziendale sono “componenti permanenti del
sistema moderno”. Per tale ragione, professionisti con varie specializzazioni
seguono con interesse la materia economico-aziendale e giuridica che regola una
fase di vita dell’impresa così particolare. Dopo aver definito brevemente la
fattispecie di crisi in un’ottica economicoaziendale, si tratterà l’argomento
della ristrutturazione evidenziando aspetti legati al diritto fallimentare,
tributario ed alla problematica della regolarità contributiva dell’impresa in crisi.
CRISI AZIENDALE E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
La crisi aziendale è un momento più o meno prolungato della
vita dell’impresa in cui le condizioni di operatività presentano significativi
elementi di difficoltà; essa può avere origini di natura economica o di natura
finanziaria.
La crisi ha origini economiche quando il valore della
produzione non è in grado di remunerare il complesso dei fattori produttivi,
compreso il capitale di rischio, in altri
termini quando l’azienda consegue risultati economici
negativi.
La crisi ha invece origini natura finanziaria quando i tempi
medi di rotazione delle poste patrimoniali attive, in particolare il magazzino
ed i crediti, non consentono di generare liquidità sufficiente per rispettare
le scadenze del passivo, in sostanza quando viene meno la sincronia tra
liquidabilità dell’attivo ed esigibilità del passivo.
Le cause di una crisi aziendale possono essere interne
(disfunzioni del sistema, e quindi scarsa produttività, costi troppo elevati,
carenze organizzative, incapacità di programmare e rinnovare, errori di
marketing, investimenti sbagliati) od esterne (variabili ambientali, caduta dei
prezzi, decadimento del prodotto, improvviso immobilizzo di crediti consistenti,
aumento repentino dei costi delle materie prime). Le soluzioni di
ristrutturazione finanziaria sono diventate sempre più uno strumento di
utilizzo comune, quasi una modalità di azione ordinaria nel rapporto tra banca
e impresa. L’utilizzo di questi strumenti ha ricadute importanti sul bilancio
delle banche, sulla gestione delle relazioni con le imprese e sulle condizioni
necessarie affinché le banche limitino l’impatto negativo delle
ristrutturazioni.
Nell’ultimo decennio si sono ampliate le opportunità di
disegnare operazioni di ristrutturazione basate sul trasferimento del controllo
societario (o di rami aziendali) piuttosto che sulla sola riorganizzazione
interna.
La situazione di crisi può essere affrontata in due modi: da
una parte vi è l’ipotesi di ristrutturazione, dall’altra vi è l’ipotesi di
utilizzo delle procedure concorsuali.
Una situazione di crisi aziendale può comprendere due parti,
quella relativa alla ristrutturazione industriale e quella che ha per oggetto
la ristrutturazione finanziaria. E’ del tutto logico che un’impresa con seri
problemi di natura industriale (caduta del fatturato e dei margini, perdita di
controllo del capitale circolante, etc.) si trovi a dover sopportare le
conseguenze di tutto questo anche in termini finanziari (aumento del debito,
incapacità di generare cash flow, crisi di liquidità, etc.). D’altro canto,
sono rari ma non da escludere, i casi in cui la crisi sia originata solo da una
cattiva gestione finanziaria, in un contesto industriale competitivo e
redditizio.
L’obiettivo di ristrutturazione sul piano industriale è
dedicato agli interventi di natura strategica e operativa, il cui impatto sarà
espresso essenzialmente in termini di miglioramento atteso del cash flow
operativo. La razionalizzazione operativa fa riferimento ad azioni e interventi
che hanno lo scopo di recuperare la piena efficienza della gestione del
capitale circolante, oppure può estendersi a una vera e propria
riorganizzazione industriale al fine di migliorare l’efficienza aziendale nel
suo complesso.
Si potrebbe valutare di fare dei disinvestimenti,
alleggerire il capitale investito e generare quindi liquidità attraverso la
vendita di asset di valenza strategica limitata: dismissioni di rami aziendali,
dismissioni di partecipazioni di minoranza.
La ristrutturazione sul piano finanziario è invece dedicata
all’individuazione e alla negoziazione degli interventi e degli strumenti
attraverso i quali può essere ridisegnata una struttura del passivo sostenibile
in termini di costo del capitale e accettabile come livello di rischio
finanziario.
Tra i vari strumenti utilizzabili, ve ne sono alcuni
definiti dalla Legge fallimentare: l’accordo di ristrutturazione dei debiti
(art.182-bis); la transazione fiscale (art. 182-ter); il nuovo istituto dell’
accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari (art. 182-septies)
introdotto dal D.L. n. 83/2015 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 giugno 2015.
L’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Ai sensi dell’art. 182-bis della Legge fallimentare l’imprenditore
in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione prevista per il
concordato preventivo, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento
dei crediti.
Il debitore ed i creditori potranno “ristrutturare il
debito” mediante la previsione di dilazioni, rinunzie, abbattimento degli
interessi, sottoscrizioni di obbligazioni o titoli di debito, acquisizione di
nuovo capitale con rilascio di nuove garanzie, ovvero mediante il ricorso ad
istituti quali il pactum de non petendo e/o la cessio bonorum.
Tra la documentazione da produrre ai sensi dell’art. 161, va
anche inserita una relazione redatta da un professionista che esprima
l’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Con l’intervento del decreto correttivo del 2007, il
legislatore ha precisato che la condizione oggettiva del soggetto legittimato
al deposito di questo accordo è lo stato di crisi, cioè il medesimo presupposto
oggettivo per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La formulazione dell’art. 182 bis, quanto al contenuto
dell’accordo, è scarna poiché il legislatore si è limitato ad affermare che
esso deve essere stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% del
totale complessivo dei creditori (tenendo quindi conto anche di quelli
privilegiati) e che deve essere attuabile ed idoneo ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei. Ciò significa che, rispettati i limiti
indicati dalla norma, il contenuto è rimesso all’autonomia negoziale delle
parti. In ogni caso è necessaria la forma scritta, condizione essenziale per il
deposito dell’accordo in tribunale e presso il registro delle imprese.
Il legislatore, inoltre, se da un lato ha riconosciuto ampia
autonomia alle parti, dall’altro si è preoccupato di tutelare al meglio i
creditori non aderenti all’accordo prevedendo espressamente che lo stesso debba
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei che si considera
avvenuto quando alla scadenza pattuita il debito viene interamente pagato.
Il procedimento si apre con ricorso depositato presso la
cancelleria del tribunale competente, con cui l’imprenditore in stato di crisi
chiede l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
L’accordo è depositato nel registro delle imprese e acquista
efficacia dal giorno del suo deposito.
Il deposito dell’accordo di ristrutturazione presso il
registro delle imprese ha effetti importanti per il debitore. Da questa data e
per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore ad essa non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del
debitore ed entro i trenta giorni successivi i creditori e ogni altro
interessato possono proporre opposizione.
La disciplina del procedimento di omologazione è assai
scarna ed interviene anche in assenza di opposizioni in quanto si traduce in un
controllo che intende da un lato verificare i consensi prestati e quindi il
rispetto della percentuale minima prevista, dall’altro è diretto a constatare
l’idoneità dell’accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei. Tale verifica è fatta sulla base della relazione dell’esperto, oltre
che in base a tutta la documentazione prodotta dall’imprenditore.
Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto
motivato, impugnabile dinanzi alla Corte d’appello, seppure entro il breve
termine di 15 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese.
La fase esecutiva dell’accordo di ristrutturazione non è in
alcun modo disciplinata dalla normativa specifica ma soggiace al diritto comune
dei contratti. Pertanto, una volta intervenuta l’omologazione, in caso di
inadempimento del debitore, i creditori aderenti potranno richiedere la
risoluzione o l’annullamento dell’accordo.
Viceversa, i creditori estranei, se non pagati alla
scadenza, potranno intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna per la
tutela dei loro diritti.
A seguito dell’omologazione, in caso di fallimento
successivo, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione
dell’accordo sono irrevocabili per espressa previsione contenuta nell’art. art.
67 LF, comma 3, lett. e), che pone quindi al riparo dall’azione revocatoria
tutti i pagamenti e le garanzie concesse in adempimento di un accordo di
ristrutturazione.
LA TRANSAZIONE FISCALE
La transazione fiscale costituisce una deroga al principio
generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario da parte
dell’Amministrazione finanziaria, consentendo all’impresa che versa in uno
stato di crisi di concordare con l’Erario, alle condizioni e nel rispetto dei
limiti imposti dalla legge, una vera e propria operazione finanziaria di
ristrutturazione dei debiti fiscali, sia privilegiati che chirografari,
attraverso la fissazione di nuove scadenze più dilatate nel tempo (cd.
transazione fiscale dilatatoria) oppure, nei casi di crisi finanziaria più
grave, mediante una decurtazione del loro ammontare (cd. transazione fiscale
remissoria).
La transazione rappresenta, dunque, uno strumento giuridico
che concorre a rendere possibile la conservazione dell’impresa qualora vi siano
concrete possibilità di un suo risanamento.
Tale istituto, disciplinato dall’ art. 182-ter della Legge
fallimentare, è operante all’interno dei casi di concordato preventivo e
accordi di ristrutturazione dei debiti.
La transazione può riguardare i tributi amministrati dalle
agenzie fiscali, nonché i contributi amministrati dagli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie. Controparti soggettive della
transazione, rispetto al debitore, sono il concessionario della riscossione e
gli uffici delle agenzie fiscali competenti territorialmente e funzionalmente
in relazione alla tipologia di tributi.
La controparte della transazione varia a seconda che il
tributo sia o meno iscritto a ruolo ed il ruolo sia consegnato al
concessionario.
La transazione può riguardare sia i crediti chirografari sia
quelli assistiti da privilegio, anche se non iscritti a ruolo. Per i crediti
chirografari è necessario che ad essi sia riservato un trattamento non
deteriore o differenziato rispetto a quello offerto agli altri creditori
chirografari. Relativamente ai crediti privilegiati deve essere riservato un
trattamento non deteriore rispetto a quello offerto ai creditori aventi un
grado di privilegio inferiore ovvero una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli del creditore fiscale. I crediti suscettibili di
transazione fiscale sono quelli amministrati dalle Agenzie Fiscali e restano
quindi esclusi da tale previsione tutti i tributi locali e i tributi
costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 182-ter
L.F. possono formare oggetto di transazione fiscale non solo gli accessori in
senso proprio, dunque gli interessi relativi al tributo e l’indennità di mora,
bensì anche le sanzioni amministrative per violazioni tributarie.
L’istanza di transazione fiscale è possibile anche
nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti all’interno dei quali
possono accedere anche il concessionario della riscossione e le agenzie
fiscali. L’istanza è presentata dal debitore al concessionario della
riscossione ed all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. nel termine
di 30 giorni dall’istanza i medesimi soggetti procedono alla comunicazione
dell’assenso; detta comunicazione equivale a sottoscrizione dell’accordo di
ristrutturazione.
Con riguardo al limite di trattativa nella soddisfazione del
credito, è necessario sottolineare come non sia imposto dal legislatore il
rispetto di un limite minimo per il soddisfacimento parziale dei crediti.
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTEMEDIARI FINANZIARI
Con il nuovo art. 182-septies, il decreto 83/2015
attribuisce ai creditori un maggior poter decisionale sulla crisi d’impresa, riconoscendo
ai creditori la possibilità di presentare proposte di concordato concorrenti
con quella del debitore.
Fino ad oggi le crisi d’impresa meno gravi erano strette fra
due alternative poco attraenti: ottenere il consenso di tutti i creditori determinanti
per il superamento della crisi oppure perseguire la via di un concordato
preventivo. Il nuovo articolo 182-septies offre una terza via. L’impresa e i
principali creditori possono vincolare altri creditori finanziari non aderenti
all’accordo, purché almeno il 75% di loro abbia accettato le condizioni in esso
previste. Il meccanismo richiede che i creditori non aderenti siano stati
informati sull’accordo e siano stati messi in condizione di partecipare alle
trattative. Ove ricorrano tali condizioni, il giudice omologa l’accordo che
vincola anche i creditori finanziari non aderenti.
Con tale meccanismo, il nuovo art. 182-septies favorisce un risanamento
più rapido dell’impresa, evitando che alcuni creditori finanziari possano
bloccare l’esito della procedura.
RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE ED ABUSO DEL DIRITTO IN MATERIA FISCALE
Nelle ristrutturazioni aziendali, non vi è abuso del diritto
se le operazioni possono spiegarsi in modo differente dal mero risparmio
fiscale. A fornire questa importante interpretazione è la Corte di Cassazione
civile, sezione tributaria, con la sentenza n. 438, depositata lo scorso 14
gennaio 2015.
La Suprema Corte afferma che l’Amministrazione finanziaria, dopo
aver appurato la ragione economica dell'operazione, può contestare l'abuso del
diritto laddove il contribuente abbia fatto un uso distorto degli schemi
negoziali tipici mediante manipolazioni ed artifici. Il carattere elusivo di
una determinata operazione, presuppone l'assenza di una valida ragione economica
e l’esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello
scelto dal contribuente, sia comunque funzionale ai suoi interessi economici
senza danneggiare gli interessi erariali.
La vicenda ha ad oggetto la contestazione effettuata
dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 37-bis del DPR n. 600/73 circa
l’asserita elusività di un’operazione di riorganizzazione aziendale posta in
essere da una società quotata in borsa. L’operazione era stata concepita dalla
contribuente per una “migliore gestione dell’intero gruppo” a suo dire
“attraverso strumenti giuridici che non avevano serie alternative” tenuto
soprattutto conto del fatto che si poneva il tema di mantenere la proprietà di
un immobile soggetto a vincolo di indisponibilità. Costituitosi il
contraddittorio la società illustrava le predette ragioni all’Agenzia delle
Entrate che tuttavia emanava avviso di accertamento delineando due operazioni
alternative attraverso le quali si sarebbe potuto raggiungere il medesimo
obbiettivo senza pregiudicare gli interessi del fisco.
Dopo i primi due gradi di giudizio la vicenda giungeva in
cassazione dove è stato individuato quale reale tema del contendere, non “tanto
quello se vi siano state valide ragioni economiche” nel porre in essere
l’operazione di ristrutturazione aziendale “ma quanto esse siano state
perseguite con i giusti strumenti”.
I giudici hanno sottolineato che, sotto il profilo fiscale,
il carattere elusivo di una determinata operazione, “nel fondarsi
normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di
un indebito vantaggio fiscale, presuppone l'esistenza di un adeguato strumento
giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia comunque
funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito dal
contribuente medesimo (Cass. 2012/21390)”.
Nell’applicazione di questo principio l’Amministrazione
Finanziaria prima e il Giudice tributario poi devono tuttavia adottare una
cautela massima quando “non si tratti di operazioni finanziarie, di artificioso
frazionamento di contratti o di anomale interposizioni di soggetti, ma di
ristrutturazioni societarie, soprattutto quando le stesse avvengono nell'ambito
di grandi gruppi d'imprese (vedasi Cass. 2011/1372)”.
In tali casi si deve indagare se vi siano state
“manipolazioni e alterazioni di schemi negoziali classici, considerate
irragionevoli in una normale logica di mercato (Cass. 2009/1465) e se vi sia
reale fungibilità con le soluzioni prospettate da fisco (Cass. 2014/4604)”.
Centrali risultano quindi essere le manipolazioni, le
alterazioni o gli artifici operati sugli schemi negoziali tipici. Sulla base di
tali premesse la Corte afferma che, differentemente da quanto sostenuto dal
giudice di secondo grado, l’operazione posta in essere dalla società “non manca
di sostanza economica, perché essa è reale, ed è coerente col fondamento
giuridico dei singoli istituti, rispondendo a quelle legittime esigenze di
riordino societario e produttivo accertate”. La Corte ha quindi cassato la
sentenza con rinvio e nel fare ciò ha enunciato un principio di diritto molto
interessante, affermando che nei processi di ristrutturazione aziendale il
carattere elusivo di una determinata operazione, presuppone l'assenza di una
valida ragione economica e l’esistenza di un adeguato strumento giuridico che,
pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia comunque funzionale ai
suoi interessi economici senza danneggiare gli interessi erariali. Tale
sentenza rappresenta uno dei primi passi verso un’interpretazione meno rigida
dell’art. 37-bis del DPR 600/73, da sempre letto in un’ottica favorevole
all’Amministrazione Finanziaria.
RISTRUTTURAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il rilascio del DURC è possibile anche per le imprese che
abbiano presentato domanda di concordato preventivo con ipotesi di continuità
aziendale e impossibilitate, nelle more del perfezionamento della procedura di
omologa, a versare i contributi relativi ad obblighi sorti anteriormente al
deposito della domanda di concordato.
A precisarlo è l’INPS con il Messaggio n. 2835/2015 sulla
base delle interpretazioni fornite in merito dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con la nota di protocollo n. 6666/2015.
Precedentemente il Ministero, con interpello n. 41/2012 del
21 dicembre 2012, aveva anche chiarito la possibilità di rilascio della
regolarità contributiva per l’impresa ammessa al concordato preventivo con
continuazione dell’attività ex art.186-bis della legge fallimentare qualora il piano,
omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti
previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura
concorsuale e sia espressamente prevista la c.d. moratoria indicata dall’art.
186-bis, comma 2, lett. c), della legge fallimentare per un periodo non
superiore ad un anno dalla data dell’omologazione.
Con la nota di aprile 2015 viene poi evidenziato che la pubblicazione
della domanda di concordato nel Registro delle Imprese integra la fattispecie
prevista dall’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il
quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni
dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Dunque, è possibile
rilasciare il DURC alle imprese in concordato con ipotesi di continuità
dell’attività aziendale ex art. 186-bis, a patto che il piano contempli
l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali.
Il DURC positivo anche per le imprese in concordato
preventivo risulta coerente con le finalità sottese alla procedura concorsuale
permettendo alle imprese di continuare la propria attività e di salvaguardare i
livelli occupazionali.
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