Art.1
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei
diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia
delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione
finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche
garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro
organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione,
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale
ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale
dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione
delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto
della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione,
l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme
di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e in particolare attraverso:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di
ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i
modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di
cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile
dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole
discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al
comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico
e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di
realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di
istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto
comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo
grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia,
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle
istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta
formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico
dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte
in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari,
educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e
di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di
cui al comma 64.
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno
di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che
intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto
conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità,
nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e
delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni,
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e
di educazione all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre
2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore
e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero
di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi,
anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali
e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e
dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma
7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri
musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23
febbraio 2001, n. 38.
9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e
agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono
sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e
agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a
ridotto impatto ambientale e di qualità».
10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono
realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti,
per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto
dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza
territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle
realtà del territorio.
11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di
settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica
autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al
periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno
scolastico di riferimento.
Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva
l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto
nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di
gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà
erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente
entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo.
Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la
tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle
istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione
finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i
criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese
di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano
triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse
occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni
scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano
triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a
ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.
14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.
Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole
adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il piano è coerente con gli
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi,
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari,
valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le
discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno
dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti,
con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di
flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la
possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il
potenziamento dell'offerta formativa. 3. Il piano indica altresì il fabbisogno
relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel
rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il
fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di
miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 4. Il piano è
elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 5. Ai fini
della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del
presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica
complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.
16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura
l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni
ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate
dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti
di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto
decreto-legge n. 93 del 2013.
17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere
una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie,
assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta
formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono
altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
18. Il dirigente scolastico individua il personale da
assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai
commi da 79 a 83.
19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse
disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta
formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63.
20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e
dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito
delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per
la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti
abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di
specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del
Piano nazionale di cui al comma 124.
21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi
riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di
promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le
modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla
laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da
scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di
competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le
istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le
famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo
settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative,
culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto
dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la
messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare
i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per
l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale,
contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in
istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte
degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di
prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri
a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle
attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli
adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio
dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base
degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti
con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti
modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni
nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021.
26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico
delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.
27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la
rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale,
gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio,
nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.
28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono
insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando
la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei
posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali
dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti
nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a
un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso
degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli
insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza
scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali,
sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le
modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad
un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti
nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le
modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di
cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del
curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della
progettazione e della valutazione per competenze.
29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi
collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti
all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché
la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel
rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44,
possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.
30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi
di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la
commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.
31. Le istituzioni scolastiche possono individuare,
nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento
delle attività di cui al comma 28.
32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico
nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere
anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine
straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le
capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli
istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo
biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei
licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le
disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze
attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei
piani triennali dell'offerta formativa.
34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,»
sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei
e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e
delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono
attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI,».
35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la
sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le
modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa
formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare
anche all'estero.
36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e
35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini
dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di
stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici,
sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo
5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è
definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui
all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità
per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza
dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».
38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività
di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili,
mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi
di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per
l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi
previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai
sensi del comma 11.
40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del
registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula
apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e
universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con
musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con
gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno
scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro
nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo
economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono
visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i
percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il
numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è
possibile svolgere l'attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese
per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni
relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri
collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai
rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi
di alternanza.
42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6
e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e
42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e
formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e
alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del
secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi
possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per
la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale,
finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti
ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti
delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto,
nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla
presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione
organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto
dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da
ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016
sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare,
alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di
occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da
ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del
finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare
all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte
delle fondazioni esistenti.
46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati
dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi
quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui
agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11
novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un
percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9
delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
47. Per favorire le misure di semplificazione e di
promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi,
a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello
sviluppo dell'occupazione dei giovani:
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento
delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori,
prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla
predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli
studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in
qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli
istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare
nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione
cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio,
uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e
comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di
percorsi;
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno
capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio
nazionale;
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo
restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici
superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.
48. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida
relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area
della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci -
conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione
degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale
con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di
ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la
composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti
in materia.
49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 -
efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 7 settembre 2011»;
b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi
professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori
dell'area efficienza energetica,».
50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, è inserita la seguente:
«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee
guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito
in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A,
area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».
51. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i
criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti
dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge l7 maggio
1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento
in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le
competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei
crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a
cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i
percorsi della durata di sei semestri.
52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole:
«della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «,oppure i
percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008».
53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per
le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di
qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di
funzionamento connessi con l'attività istituzionale è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l'anno 2015.
54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è
incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni
annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno
2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per
l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di
quanto previsto dal comma 204. 56. Al fine di sviluppare e di migliorare le
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per
la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con
il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.
57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni
scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa
e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti
nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56. 58. Il Piano
nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con
università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto
dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali
necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle
istituzioni scolastiche;
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo
scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni
scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo
della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione
delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
e) formazione dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per
l'innovazione digitale nell'amministrazione;
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla
connettività nelle scuole;
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle
istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di
centri di ricerca e di formazione;
h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione
di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di
opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti
scolastici.
59. Le istituzioni scolastiche possono individuare,
nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento
delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un
insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale,
le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali,
possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la
partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e
locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università,
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici
superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) orientamento della didattica e della formazione ai
settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva,
culturale e sociale di ciascun territorio;
b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al
lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
c) apertura della scuola al territorio e possibilità di
utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.
61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico
per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della
sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.
62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di
attuare le attività previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 è
utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative
statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30
milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai
sensi del comma 11.
63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui
ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento
attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il
sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.
64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza
triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui
al comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su
base regionale.
65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è
effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base
del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri
rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica
per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli
alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione
organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree
interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di
aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto,
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera
altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza
didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore
nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli
obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica
dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti
vacanti e disponibili.
66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del
personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi
in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di
posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le
regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali,
inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto
delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze
territoriali già in atto.
67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto
del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico
dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico
dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento,
l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno
per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto
previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.
69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di
personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia
come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,
ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle
inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti
ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non
facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a
tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali
necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal
citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla
copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale
aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla
normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato
con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al
primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra
istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite
entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse
professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative,
nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative,
sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di
accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti
«accordi di rete».
71. Gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella
rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non
discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione
sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali,
specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali
dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento
delle proprie finalità;
d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità
delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.
72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi
a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a
cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni,
progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del
personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi
alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete
di scuole in base a specifici accordi.
73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la
titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale
docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui
all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto
legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e
alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto
ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a
decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o
soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti
territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e
professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti
assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
75. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel
limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma
2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la
possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene
conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia. Per
tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il
potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.
77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e
che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed
educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli
organici regionali e provinciali.
78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e
alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce
un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche
e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico,
assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione,
gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto
previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
della valorizzazione delle risorse umane.
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la
copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico
propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di
riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e
disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche
tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della
precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma
6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare
i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati,
purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e
percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da
impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti
abilitati in quelle classi di concorso.
80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico
in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata
triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta
formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze
professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità
dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione
scolastica.
81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente
scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità
derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo
grado, con i docenti stessi.
82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si
perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte
di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede
al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato
proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.
83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito
dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano
in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico
dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce
il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle
esigenze formative degli alunni con disabilità.
85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti
assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con
personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di
istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di
istruzione di appartenenza.
86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti
scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale
per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di
risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12
milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016,
al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di
ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno
2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità
dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema
scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi
per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa
prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei
ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni
in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda: a) i soggetti
già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano
superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente
annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per
il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio
2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole
almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di
entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito
del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94
del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del
6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai
sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis
dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni,
nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del
presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario
per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio
2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al
medesimo comma 87.
90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle
connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente
formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno
scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente
scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine
alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del
superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di
lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a
90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti
di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo
parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando
l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti
autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite
massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali
del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.
93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente
scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei
risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di
autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:
a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al
raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia
dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico
triennale;
b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali
del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti
collegiali;
c) apprezzamento del proprio operato all'interno della
comunità professionale e sociale;
d) contributo al miglioramento del successo formativo e
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito
dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
e) direzione unitaria della scuola, promozione della
partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità
scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.
94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è
composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa
composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La
valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale
ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le
indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della
presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la
valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale
di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere
attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata
non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono
essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di
detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda
fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio
2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno
del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata,
nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in
misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro
per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi
precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso
pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro
ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché
i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.
95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un
piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente
per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura
di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti
e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per
il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono
soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente
al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori
posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi
di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come
indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per
ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì
conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a
bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree
caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla
Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla
ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si
provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale,
sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime,
ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere
dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono
nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non
possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e
saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono
essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità,
utilizzazione o assegnazione provvisoria.
96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti
di cui al comma 95:
a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata
in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per
titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75
del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole
statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata
in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con
i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio
2014-2017.
97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i
soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c),
partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione
secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I
soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b)
del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie
essere trattati.
98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo
le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono
assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili
in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le
ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza
degli uffici scolastici regionali;
b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i
soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari
della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente
comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite
dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la
fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma
100;
c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i
soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari
della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del
presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015,
nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di
cui al comma 100.
99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b)
e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa
fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per
supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre
2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero
al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria
di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle
attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro
consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98,
lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono
l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono,
inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In
caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede
all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le
iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96,
lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in
subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.
101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo
l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui
ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province
secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto
secondo la preferenza indicata.
102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c),
accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data
della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata
accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al
comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a
tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti
che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una
fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle
rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto
delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi
di cui al comma 98.
103. Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è
pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso
disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti
di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle
preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso
stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica
certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo,
gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in
deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale
già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato,
anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b), e
indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di
istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i
soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante
entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
105. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di
cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini
dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.
106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno
2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti
già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a
seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente
articolo.
107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,
l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire
esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.
108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano
straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti
dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato
entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla
mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al
vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma
3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi
quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti
di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).
Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo
indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del
comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno
scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle
operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai
fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno
scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico
2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono
richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può
essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.
109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105,
nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo
della scuola statale avviene con le seguenti modalità:
a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale
per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del
presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene
conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali
dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di
merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono
assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie
facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine
di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione,
ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia
all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e
motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di
merito;
b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per
i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto
dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di
concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed
esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i
posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola
secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo
grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi
titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun
grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a)
non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo
indeterminato sui posti di sostegno;
c) per l'assunzione del personale docente ed educativo,
continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle
relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie
facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine
delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di
assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.
Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma
4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114,
per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle
procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo
unico di cui al decreto leg islativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del
relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per
la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di
primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche
disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai
concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale
docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli
ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, è
dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi
bandi.
112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per
lo svolgimento della procedura concorsuale.
113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti:
«I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base
regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano
tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere
dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e
comunque alla scadenza del predetto triennio»;
b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di
un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione
dei concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti:
«All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al secondo periodo del comma
02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite
dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è
sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi
di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione
all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;
f) al comma 14, la parola: «è» è sostituita dalle seguenti:
«può essere»;
g) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai
posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;
h) il comma 17 è abrogato;
i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite
le seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente disponibili»
sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.
114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º
dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative
statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente
articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per
i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono
valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a
seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure
selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica
laurea magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo
continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche
ed educative di ogni ordine e grado.
115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al
periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina
l'effettiva immissione in ruolo.
116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno
centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
117. Il personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base
dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico
le funzioni di tutor.
118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del
grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di
prova.
119. In caso di valutazione negativa del periodo di
formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un
secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i
commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e
la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per
iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui
al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al
comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità
digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici
collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la
spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni
scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate
nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e
per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è
autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
126. Per la valorizzazione del merito del personale docente
è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a
decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni
scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì
i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri
individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla
base di motivata valutazione.
128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è
destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione
accessoria.
129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito
dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso
ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2.
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente
scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti
dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno
dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia
e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal
consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio
scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli
studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione
didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo
presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente
a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su
richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso
di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori
non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze
per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».
130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici
scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche
per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni
ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti
sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la
valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono
riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle
relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o
emolumento comunque denominato.
131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono
superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
132. Nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i
pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per
una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su
posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno
degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.
133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale
adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una
procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa
valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione
medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nell'anno scolastico
2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12 milioni
nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2016, si provvede ai sensi del
comma 204.
135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti
scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno
scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo
periodo.
136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola.
137. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei
dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in
formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici
afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia
scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i
provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi
quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui
all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i
dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere
autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo
le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a
valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema
scolastico.
138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello
studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione
scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80.
139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la
normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o
comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni
scolastiche.
141. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1
milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere
dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di
gestione e di mantenimento del medesimo Portale.
142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle
istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi
alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale
permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione
di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere
dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la
realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è
realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle
istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti
amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º
febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi
contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione
amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.
144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle
scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La
spesa è destinata prioritariamente: a) alla realizzazione delle rilevazioni
nazionali degli apprendimenti; b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini
internazionali; c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli
investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a
interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito
d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50
per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016.
146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto
alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di
reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le
medesime spese.
147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è ripartito in
tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al
credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun
periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito
d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo,
è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le
somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10
per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo
è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle
erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le
modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.
149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica
comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché
della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio
sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente
individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni
per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per
l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.
151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le spese per
frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»; b) al
comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) le spese per la
frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui
all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le
erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta
formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è
cumulabile con quello di cui alla presente lettera»; c) al comma 2, dopo le
parole: «lettere c), e),» è inserita la seguente: «e-bis),».
152. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei
requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla
coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla
legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio
della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di
lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è
diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta
significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e
intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli
esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative
dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza
energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla
presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto,
d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di
cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da
parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali
proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di
una scuola innovativa.
154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al
termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a
cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della
selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
155. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice
specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche,
avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati
dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal
comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.
156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti,
cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un
rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il
terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non
spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti
individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente articolo,
ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è
utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto
alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico
dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni
per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.
159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la
Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di
interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli
interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura
della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche
tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed
esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. E'
istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio
scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale
predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,
rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica
per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento,
sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia
scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque
destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse
di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio
degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a
carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per
l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento
all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le
modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e
antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica
di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale
triennale 2015-2017.
161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in
vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto
1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso
di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la
sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti
finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli
interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare.
Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento
finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo
criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica
individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160,
fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni
di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a
quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe
dell'edilizia scolastica.
162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia
scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la
mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative
economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle
regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli
edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva
programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176
del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari
all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi
da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati
dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.
163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e
di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le
risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia
scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali
degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica
per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma
160, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con
analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate
agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche
sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono
necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia
scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla
Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di
cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione
europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente
riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.
164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera
a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da
applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di
stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per
edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto
di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il
patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia
e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato,
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia
scolastica.
165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il
completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20
dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del
17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati
dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti
beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la
realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche
sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento
già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il
sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata
rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali
risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a
interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi
giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e
prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia
scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale
triennale 2015-2017 di cui al comma 160, secondo modalità individuate dallo
stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito
delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a
179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita
attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13
maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo
33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n.
6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere
pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende
positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli
presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena
la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal
CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi
compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità
individuate dal medesimo Comitato.
166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo
per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo
1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da
ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, è differito al 31
dicembre 2018.
167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel
piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con
particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette
a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e
può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».
168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli
interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e,
decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».
169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1º settembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015».
170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla
realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto
2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione
alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla
programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,
nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente
articolo a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159
a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative
all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica
che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili
individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti
nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con
riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a
stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di
contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385. Ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali
pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a
decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla
compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente
comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni
per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile
2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti:
«2015/2016»; b) dopo le parole: «ove non è ancora attiva» sono inserite le
seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»; c) le parole: «e comunque fino e non
oltre il 31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di
effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il
31 luglio 2016».
175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al
comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata
dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2,
dopo le parole: «effettuati dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche
attraverso la delegazione di pagamento,».
177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici
scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti
è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare
indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso
quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul
Fondo di cui al comma 202. 178. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le
modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma
177, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai
dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici
scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche
possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 160,
161, 162, 163, 166 e 170.
180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla
codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti: a)
riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di
istruzione e formazione attraverso: 1) la redazione di un testo unico delle
disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella
codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna
di esse; 3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle
disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando
integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica,
logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione
del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea; 4) l'adeguamento della
normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e
dell'Unione europea; 5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge
abrogate; b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione,
mediante: 1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda
sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla
professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o
alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle
istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi
ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata; 2) l'avvio di un
sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto
retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti
nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che
sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico
di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la
classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione
scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono
previsti: 2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso
nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le
metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di
ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti
aggiuntivi; 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il
periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della
funzione di docente; 3) il completamento della formazione iniziale dei docenti
assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 3.1) il
conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di
specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale
istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle
università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo
della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza,
della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; 3.2) la
determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al
conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di
apprendistato; 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione,
nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e
la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti
assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni
scolastiche di assegnazione; 3.4) la possibilità, per coloro che non hanno
partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al
numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per
l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1); 4) la sottoscrizione del
contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e
valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da
63 a 85 del presente articolo; 5) la previsione che il percorso di cui al
numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella
scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi
formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla
valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno
conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui alla presente lettera; 6) il riordino delle classi
disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in
modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2),
nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe
disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di
flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline
insegnate; 7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in
servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti,
consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione,
l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini; 8) la
previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al
numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole
paritarie; c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione
attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al
fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche
attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2)
la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al
fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con
disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso
insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 3)
l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche,
sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza
istituzionale; 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la
valutazione dell'inclusione scolastica; 5) la revisione delle modalità e dei
criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le
abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati
di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o
convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre
2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e
l'inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione
degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i
dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e
organizzativi dell'integrazione scolastica; 8) la previsione dell'obbligo di
formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti
organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione
scolastica; 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli
alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni
dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche
laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico,
dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e
dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari
opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché
ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei
genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della
continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle
famiglie, attraverso: 1) la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia
previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi
sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 1.2) la qualificazione
universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per
l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 1.3) gli standard strutturali,
organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola
dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli
orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi
educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il
coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; 2)
la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali
al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la
qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera; 3) l'esclusione
dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a
domanda individuale; 4) l'istituzione di una quota capitaria per il
raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi
di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione
diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali
al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la
promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al
raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; 6) la copertura dei
posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale
per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a
esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di
entrata in vigore della presente legge; 7) la promozione della costituzione di
poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a
scuole primarie e istituti comprensivi; 8) l'istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con
compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti
locali; f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il
territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale
materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni,
sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento
della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di
studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di
natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad
ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale
scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per
strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; g) promozione e diffusione
della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione
culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della
creatività connessa alla sfera estetica, attraverso: 1) l'accesso, nelle sue
varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica,
consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di
pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali,
mediante: 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel
curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia,
nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli
educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche
competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; 1.2) l'attivazione, da
parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e
collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le
istituzioni interessate; 1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta
formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico
e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente; 2) il riequilibrio
territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a
indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri
settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel
primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo; 3) la
presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole
secondarie di secondo grado; 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici
e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei; 5)
l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore
artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei
giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e all'università; 6) l'incentivazione delle
sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le
esperienze di ricerca e innovazione; 7) il supporto degli scambi e delle
collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani
talenti; 8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei
soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero; h)
revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e
iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e
sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della
lingua italiana all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle
modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente
e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale
docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni
italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione
della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la
legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a
insegnanti a contratto locale; i) adeguamento della normativa in materia di
valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli
esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di
certificazione delle competenze, attraverso: 1) la revisione delle modalità di
valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di
istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della
valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo; 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato
relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in
coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.
182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri
competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli
schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine
previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato
di novanta giorni.
183. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo
17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari
vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni
necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa
conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente
articolo.
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del
presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.
185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in
attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e
strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o
più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi
compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la
legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale
docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale
187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e
linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la provincia autonoma
di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la
personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della
flessibilità ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre
gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà
dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla
normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di
integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla
realtà locale. Le norme per l'attuazione delle predette disposizioni sono adottate
dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. La provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle
commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In
relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del testo
unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, e successive modificazioni, la terza prova dell'esame di Stato
conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è determinata in aderenza
alle linee guida definite dalla provincia autonoma sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia
autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica
che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e
pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia
autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche
nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove
di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con
possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in
lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di
insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale
formazione può comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari
del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il
relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano,d'intesa con
l'università ed il conservatorio di cui al primo periodo, definisce altresì il
punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso
di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1
del Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri
insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle
località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione
all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio
formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonché le relative modalità di accesso a
numero programmato, sono disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per
lo specifico contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di
Bolzano e per l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a
garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle
competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed
economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella provincia stessa, la
Libera Università di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ha facoltà di ampliare, in tutti i corsi di
laurea e di laurea magistrale da essa attivati, i settori scientifici e
disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai
rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e
caratterizzanti.
190. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad
esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli
di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea
ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso
esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o ai soli fini dell'accesso
ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della
provincia autonoma di Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle
località ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in lingua
tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche
professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. L'ultimo
periodo del comma 4 dell'articolo 427 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.
191. Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia
autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento
del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente
legge.
192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli
atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo
collegiale consultivo nazionale della scuola.
193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera
a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano
straordinario di assunzioni.
194. In sede di prima applicazione della presente legge e
limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione
dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano
alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei
contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.
197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni
della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo,
per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare: a) la
formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del
personale docente; b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei
dirigenti scolastici; c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma
degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.
198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge nonché del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della
regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.
199. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e
9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.
200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
la parola: «docente,» è soppressa.
201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la
dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni
scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno
2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017,
1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34
milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni
nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno
2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle
determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge,
nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128.
202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente,
denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la
valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000
euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per
l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno
2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a
56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno
2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può
destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al
sistema di istruzione scolastica.
203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di
funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, è incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento
della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo
periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177,
201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015,
a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno
2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per
l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni
di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437
milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e
a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri
derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016,
in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno
2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per
l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La
Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n.
190; b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno
2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a
97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto
a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo
per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre
2006, n. 296.
205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari,
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime
disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per
l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno
2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019,
479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000
euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per
l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.
206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo
e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato
di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia
e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico
dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di
assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo
per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle
previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario
2015 con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto
delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati
nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202.
207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di
cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella
prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi
dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non
spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o
emolumento comunque denominato.
209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli
effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente
scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun
anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28
febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei
servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
210. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione.
212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Nessun commento:
Posta un commento