Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 17
luglio 2015, alle ore 11.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente
del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
In apertura del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le
Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ha comunicato
che il Governo ha dato attuazione a 9 ulteriori provvedimenti e che lo stock
Monti - Letta si è ridotto a 279.
Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono
pubblicati gli elenchi aggiornati al 14 luglio dei provvedimenti adottati e i
link a quelli pubblicati.
RECEPIMENTO E STATO
DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
Il Sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi,
appositamente invitato, ha informato il Consiglio dei Ministri sul recepimento
e sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie con scadenza al 31
dicembre 2015, a norma dell’art. 39 della legge n. 234 del 2012.
Nel documento sono indicate complessivamente 32 direttive di
cui:
- 1 è contenuta nella legge di delegazione europea 2013;
- 9 sono contenute nella legge di delegazione europea 2013 -
2° semestre;
- 11 sono contenute nella legge di delegazione europea 2014;
- 11 verranno recepite con decreti ministeriali.
DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DI RIFORMA FISCALE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha svolto il secondo esame
preliminare di tre schemi di decreti legislativi attuativi della legge di
riforma fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23) che delega il governo ad introdurre
disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita. I provvedimenti hanno recepito gran parte delle indicazioni contenute
nei pareri delle Commissioni parlamentari ed ora tornano alle Camere per l’acquisizione
dei pareri definitivi.
1) Decreto
legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese
Accogliendo una indicazione del Parlamento, il Consiglio dei
Ministri ha introdotto una norma volta ad incentivare fiscalmente il rientro in
Italia di lavoratori con qualifiche elevate. La disposizione prevede che il
reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel
territorio dello Stato italiano beneficiano per tre anni di una riduzione del
reddito imponibile del 30%. Possono accedere all’incentivo i soggetti che nei
cinque anni precedenti non siano stati residenti in Italia, che svolgano una
attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano e che rivestano una
qualifica per la quale sia richiesta una alta specializzazione e il titolo di
laurea.
Il decreto legislativo, nel suo complesso, intende
rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese: ridurre i vincoli alle operazioni
transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente
per gli investitori.
Il provvedimento che risulta dal secondo esame preliminare
conferma le norme sul rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi
preventivi con il fisco per le imprese che detengono attività internazionali.
I principali ambiti di operatività degli accordi preventivi
riguardano la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo,
l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione
preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel
territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme
sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
Gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel
corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi.
Per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’istanza e quella
di conclusione dell’accordo il contribuente ha comunque la possibilità di
presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni a
condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a
base dell’accordo. Tali circostanze, viene specificato accogliendo le
osservazioni dei pareri parlamentari, devono sussistere congiuntamente per uno
o più periodi di imposta precedenti alla stipula del contratto ma non anteriori
a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza.
Il decreto introduce anche l’istituto dell’interpello per le
società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai
profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a
tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la
descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di
realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha
sul sistema fiscale italiano.
Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di
30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella
ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi
sull’occupazione.
La risposta scritta e motivata dell’Agenzia delle entrate è
resa entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia
necessario acquisire ulteriori informazioni.
2) Decreto
legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo
delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici
(fatturazione elettronica)
Le principali novità introdotte, a seguito dell’accoglimento
delle osservazioni parlamentari, riguardano un maggior coinvolgimento delle
associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione
elettronica, nei processi per la definizione delle regole tecniche, delle
modalità e dei termini per la trasmissione telematica delle fatture. Un’altra
novità riguarda i gestori di distributori automatici per i quali la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria.
Si prevede che nella stesura del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate sulla definizione dei tracciati informativi, degli standard di
sicurezza e delle tecniche di hardware saranno adottate soluzioni che
consentiranno di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi
distributori e di garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e
rinnovo degli apparecchi automatici, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati
dei corrispettivi.
Confermate le altre misure del decreto legislativo che si
rivolge a tutti i soggetti passivi Iva e introduce incentivi, in termini di
riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle
imprese che la utilizzano la fatturazione elettronica, In particolare, il decreto
legislativo:
- prevede in via opzionale a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture (e
relative variazioni), emesse e ricevute, anche mediante Sistema di
Interscambio;
- rende disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio
2016, da parte dell’Agenzia delle entrate, il servizio base il servizio base
per la predisposizione del file contenente i dati della fattura, il suo invio e
la conservazione delle fatture elettroniche;
- rende disponibile, per specifiche categorie di soggetti
passivi IVA (da individuare con apposito DM, sentite le associazioni di
categoria anche nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica)
il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture
elettroniche già utilizzato per gli scambi con la P.A;
- si introducono modalità nuove e semplificate per i
controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche ‘da remotò, riducendo
così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale
svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta
di dati.
Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione
elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto
‘spesometrò e alle ‘black lists’ e i contratti di leasing. Inoltre, beneficiano
di rimborsi Iva più veloci.
3) Decreto
legislativo riguardante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti
tra fisco e contribuente
Il decreto legislativo ha la finalità di rafforzare la
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso
del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax
compliance.
Nel secondo esame preliminare il Consiglio dei Ministri ha
introdotto alcune novità per tenere conto delle osservazioni contenute nei
pareri parlamentari. In particolare, per quanto riguarda i termini di
accertamento, il dlg contiene una disposizione a tutela dei contribuenti
secondo cui il loro raddoppio, in presenza di un reato penale, è possibile a
condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte
dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari
dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o
trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Accogliendo una condizione contenuta nei pareri parlamentari
è stata inserita una disposizione che salva gli effetti degli avvisi di
accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie
notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Sono fatti
salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di
contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o
sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
Un’altra novità introdotta con il secondo esame preliminare
del decreto riguarda una specifica disposizione sulla cosiddetta ‘Voluntary
Disclosurè. Si prevede che possano accedere alla collaborazione volontaria e
quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e
della non punibilità penale le attività e le imposte riferite ad annualità per
le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.
Confermato le disposizioni sull’abuso del diritto e
l’elusione fiscale che si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo
articolo nella legge sullo statuto del contribuente) con una valenza generale,
con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta
comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).
I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:
1. l’assenza di sostanza economica delle operazioni
effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio,
sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi
fiscali;
2. la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
3. la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca
l’effetto essenziale dell’operazione.
Quando Agenzia delle Entrate accerta la condotta abusiva, le
operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini
tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.
Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate
da "valide ragioni extrafiscali non marginali" anche di ordine
organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale
o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto
l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione
finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle
"valide ragioni extrafiscali" che stanno alla base delle operazioni
effettuate.
Confermata anche l’istituzione di un nuovo schema di
relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti denominato "Regime
di adempimento collaborativo", valevole in via di prima applicazione per
le imprese di maggiori dimensioni.
L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al
possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione
preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime
di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con
imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente si
realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali
controversie fiscali.
ARMONIZZAZIONE LEGISLAZIONI SU ARTICOLI PIROTECNICI
Attuazione della
direttiva europea sull’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri
sugli articoli pirotecnici (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo
dopo aver ottenuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari
competenti, il decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva
2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Il
decreto legislativo di attuazione della direttiva, proposto al Consiglio dal Presidente,
Matteo Renzi, e dai Ministri delle Interno, Angelino Alfano, della Difesa,
Roberta Pinotti, e dello Sviluppo economico, Federica Guidi, definisce la
disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici
nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità,
la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto
individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli
pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.
DISCIPLINA
SANZIONATORIA PER VIOLAZIONI SU PRODOTTI COSMETICI
Disciplina
sanzionatoria per la violazione del regolamento CE sui prodotti cosmetici (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri su proposte del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando ha approvato un decreto
legislativo riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento
(CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Con la nuova disciplina si è provveduto ad indicare la
sanzione per ogni disposizione del Regolamento in cui sono previsti degli
obblighi a carico dei soggetti indicati.
In primo luogo tale disposizione stabilisce i limiti delle
sanzioni penali, arresto e ammenda, e i casi in cui esse possono essere
comminate, ovvero nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo
interessi costituzionalmente protetti. In questi ultimi casi sono previste: la pena
dell’ammenda alternativa all’arresto, quando le infrazioni espongono a pericolo
o danneggiano l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella
dell’ammenda, quando le infrazioni recano un danno di particolare gravità.
Nella materia dei cosmetici risulta evidente che a poter essere leso è il
diritto alla salute dei consumatori, pertanto per le fattispecie la cui
violazione rischia di compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori si
è proceduto in tal senso. Invece, la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista
per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti.
In secondo luogo, il criterio seguito nella determinazione
delle sanzioni è stato quello di non discostarsi, ove possibile, dall’apparato
sanzionatorio attualmente vigente in base alla legge 713/86 sui cosmetici.
Laddove sono state previste sanzioni amministrative, l’irrogazione delle stesse
spetta all’organo regionale territorialmente competente.
NUOVE NORME IN MATERIA DI METALLI PREZIOSI
Regolamento
concernente norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi (decreto del Presidente della Repubblica - esame
definitivo)
Su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del
Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, è stato approvato in via
definitiva dopo aver accolto il parere del Consiglio di Stato il regolamento
che apporta ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 150 in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi. Le modifiche intervengono al fine di
adeguarne la portata allo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento
alle procedure necessarie per l’applicazione del "marchio
facoltativo" sugli oggetti in metallo prezioso, migliorando le procedure
nazionali di controllo dell’apposizione del marchio del saggio facoltativo e
accrescendo l’affidabilità e credibilità internazionale dei laboratori
incaricati delle analisi, anche al fine di facilitare le esportazioni di
prodotti italiani verso i Paesi cui si rivolge la Convenzione internazionale di
Vienna sui metalli preziosi. Il testo nasce inoltre dall’esigenza di superare
le incertezze interpretative circa le modalità di legittima vendita di oggetti
usati in metallo prezioso in possesso di aziende commerciali, anche se privi
del marchio di identificazione e dell’indicazione del titolo e di ridurre i conseguenti
contenziosi relativi ai controlli locali.
DIREZIONI MARITTIME DI BARI E NAPOLI
Rimodulazione di
alcuni uffici marittimi periferici di Bari e Napoli (decreto del Presidente
della Repubblica)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio Matteo Renzi, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Graziano Delrio, ha approvato il decreto del Presidente della Repubblica che
rimodula alcuni uffici marittimi periferici del Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera, ricompresi nelle regioni Puglia e Campania,
consentendo una ottimizzazione delle prestazione delle attività.
Il provvedimento nello specifico prevede:
- l’elevazione a Ufficio locale marittimo della Delegazione
di spiaggia di Savelletri (Brindisi) in "Ufficio locale marittimo di
Savelletri", che potrà fare affidamento sul personale già assegnato al
precedente ufficio e sulla consona sistemazione logistica;
- la ricollocazione dell’Ufficio locale marittimo di
Sorrento all’interno della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia
rispetto alla collocazione attuale nell’ambito della Capitaneria di porto di
Napoli";
- la soppressione delle Delegazioni di spiaggia di Marina di
Ginosa, Casalabate e Nardò, in Puglia, data la vicinanza di Uffici di rango
superiore che possono sopperire adeguatamente alle relative funzioni sul
territorio di riferimento.
Le misure sono state suggerite da valutazioni correlate
all’equilibrio dei compiti assegnati, all’efficacia dell’azione di controllo e
del litorale costiero, con contenimento della spesa in caso di presidi in zone
già servite da Uffici superiori.
STATO DI EMERGENZA PER I COMUNI VENETI
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di
emergenza per fare fronte ai danni causati dalla tromba d’aria che il giorno 8
luglio 2015 ha colpito il territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in
provincia di Venezia, e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno.
In tale contesto, il governo intende presentare un
emendamento al decreto legge Enti locali col quale consentire ai Comuni colpiti
un allentamento del Patto di stabilità.
SCIOGLIMENTO DEL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (FG)
Su proposta del Ministro dell’interno Angelino Alfano, il
Consiglio ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Monte
Sant’Angelo (FG), a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dove sono state accertate forme di condizionamento da parte della
criminalità organizzata.
NOMINE
Sono state approvate le seguenti nomine, entrambe a seguito
del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per
materia:
- Evelina CHRISTILLIN a Presidente dell’ENIT - Agenzia
nazionale del turismo, su proposta del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Dario Franceschini;
- Pietro PONGIGLIONE a Presidente dell’Istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova, su
proposta del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato dieci leggi delle
Regioni e delle Province Autonome.
Leggi regionali per le quali si è deliberata l’impugnativa:
1. Legge Regione Abruzzo n. 10 del 21/05/2015, "Norme
per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica", in quanto alcune disposizioni riguardanti il reimpiego dei
proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica invadono la potestà legislativa esclusiva statale in materia di "livelli
essenziali delle prestazioni", violando gli articoli 47 e 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, nonché i principi fondamentali in
materia di "coordinamento della finanza pubblica" e di "governo
del territorio" contenuti nella legislazione statale, in violazione
dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Legge Provincia Trento n. 9 del 03/06/2015,
"Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale
2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di
assestamento 2015)", in quanto alcune disposizioni in materia di tasse
automobilistiche violano l'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., in
materia di sistema tributario (di competenza esclusiva dello Stato), e
l’articolo 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, nonché l’articolo 119, secondo comma, Cost.,
che subordina la possibilità per gli enti locali di stabilire ed applicare
tributi ed entrate proprie secondo i principi statali di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario.
3. Legge Regione Abruzzo n. 13 del 08/06/2015,
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti
urgenti a tutela del territorio regionale)", in quanto alcune disposizioni
in materia di realizzazione di gasdotti contrastano con la disciplina di
principio dettata dallo Stato in materia di "produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia", in violazione dell’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione.
Leggi regionali per le quali si è deliberata la non
impugnativa:
1. Legge Provincia Trento n. 10 del 03/06/2015
"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015
e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento".
2. Legge Regione Abruzzo n. 11 del 28/05/2015
"Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli
Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre
1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l’alienazione e la valorizzazione
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge
Finanziaria Regionale 2012)".
3. Legge Regione Valle D’Aosta n. 13 del 25/05/2015
"Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma
Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
(direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, della
direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia e della
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)".
4. Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 del 05/06/2015
"Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" 2014-2020
cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale".
5. Legge Regione Emilia Romagna n. 6 del 18/06/2015
"Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n.15 (sistema regionale
integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e
l’alta formazione) e alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università".
6. Legge Regione Emilia Romagna n. 7 del 18/06/2015
"Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (misure per
l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione
del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile)".
7. Scadenza termine impugnativa ai sensi dell’art. 127
Cost.: 17/08/2015
8. Legge Regione Piemonte n. 11 del 15/06/2015 "Uso
terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci
cannabinoidi perfinalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni
sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati".
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