Corte di Cassazione –
Sentenza n.31378 del 20 luglio 2015
Ritenuto in fatto
1.1 Con sentenza del
24 giugno 2014, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di quella città del 17 gennaio 2014 con la quale G.G.C.
era stata ritenuta colpevole del reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali per i lavoratori dipendenti (art. 2 della L. 638/83) relative al
periodo compreso tra marzo e dicembre 2007 e condannata alla pena ritenuta di
giustizia, escludeva la contestata recidiva e, per l'effetto, riduceva la pena
originariamente inflittale a mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa,
confermando nel resto.
1.2 Avverso la detta
sentenza ricorre l'imputata personalmente sollevando, con un primo motivo,
eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. per
violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 4 Prot. 7 CEDU: rileva,
in proposito, la ricorrente che essendo stata la stessa già condannata in via
definitiva per il medesimo fatto storico al pagamento di una sanzione civile ai
sensi dell'art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/00, sarebbe affetto da
illegittimità costituzionale l'art. 649 del codice processuale di rito per
contrasto con l'art. 117 Comma 1 Cost. nella parte in cui non prevede che
procedimenti non qualificati formalmente come penali, ma aventi natura
sostanzialmente penale possano determinare il proscioglimento dal reato per il
principio del ne bis in idem. Richiama, al riguardo, i contenuti della sentenza
emessa dalla CEDU nella causa Grande Stevens ed altri c. Italia del 4 marzo
2014 ed i principi di diritto in essa richiamati tra i quali il divieto del
doppio grado di giudizio in materia penale; la natura sostanzialmente penale
della sanzione civile in quanto afflittiva; l'identità del fatto e del reato.
Con un secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione per
contraddittorietà e/o illogicità manifesta con specifico riferimento al profilo
afferente alla crisi di liquidità dell'azienda ritenuta irrilevante dalla Corte
ed alla correlata carenza dell'elemento psicologico del reato (dolo), pur a
fronte delle specifiche doglianze formulate sul punto con l'atto di appello.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è
fondato: l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc.
pen. nei termini prospettati dalla ricorrente, a giudizio del Collegio, è
manifestamente infondata.
1.1 Si osserva da
parte della ricorrente che, avendo la stessa subito una sanzione civile ai
sensi dell'art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000 conseguente al mancato
pagamento dei contributi, tale sanzione per la sua natura afflittiva
acquisirebbe caratteristiche proprie della sanzione penale. E poiché la
sanzione penale prevista dall'art. 2 comma 1 bis della L. 638/83 consegue
all'omesso versamento dei contributi per il medesimo periodo di riferimento
oggetto della sanzione civile, ciò costituirebbe il presupposto della identità
del fatto sulla quale si è poi sviluppato il percorso argomentativo della CEDU
con la menzionata sentenza Grande Stevens c. Italia.
1.2 La ricorrente, al
fine di dimostrare l'incostituzionalità della norma processuale penale (art.
649 cod. proc. pen.) nella parte in cui non prevede la possibilità del
proscioglimento in applicazione del principio del divieto del bis in idem per
fatti identici assoggettati a due diverse sanzioni aventi, però, identica
natura, richiama le argomentazioni sviluppate dalla CEDU con la ricordata
sentenza del 4 marzo 2014.
2. Secondo i giudici
della Corte Europea, dopo che sono state comminate sanzioni dalla C. l'avvio di
un processo penale sugli stessi fatti violerebbe il principio giuridico del ne
bis in idem, in virtù del quale non si può essere giudicati due volte per lo
stesso fatto. I ricorrenti, infatti, dopo essere stati sanzionati nel 2007
dalla C., erano stati rinviati a giudizio, per essere poi assolti in primo
grado e condannati in appello.
2.1 Anche se il
processo celebrato innanzi alla C. ha natura amministrativa, secondo la Corte
di Strasburgo le sanzioni inflitte possono essere parificate alle sanzioni
penali in considerazione dell'eccessiva afflittività della sanzione sia per
l'importo in sé considerato che per le sanzioni accessorie ed ancora per le
loro ripercussioni sugli interessi del condannato: in quanto sanzioni penali,
le sanzioni "amministrative" devono dunque osservare le garanzie che
l'art. 6 CEDU riserva ai processi penali.
2.2 La Corte ha così
riconosciuto un indennizzo ai ricorrenti per la violazione da parte dell'Italia
dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione (diritto a un giusto processo
in tempi ragionevoli) nonché dell'articolo 4 del protocollo n. 7 (diritto a non
essere giudicati o puniti due volte per i medesimi fatti).
3. Come è noto l'art.
4 del Protocollo n. 7 sancisce il c.d. principio del "ne bis in
idem", laddove si afferma che "Nessuno può essere perseguito o
condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per
il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva
conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato".
3.1 Tale principio,
concepito in origine con riguardo esclusivamente ai reati penali, viene
applicato dalla CEDU anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale
e procedimento amministrativo o meglio, viene utilizzato con riferimento a
quest'ultimo, laddove la sanzione che esso preveda abbia natura sostanzialmente
penale.
3.2 Premessa
ineludibile per l'applicabilità del principio del ne bis in idem è quindi
l'individuazione della natura penale di una sanzione.
3.3 La stessa CEDU ha
avuto modo di consolidare una giurisprudenza ai sensi della quale, per
stabilire la sussistenza di una "accusa in materia penale", occorre
effettuare una valutazione sulla base di tre criteri: la qualificazione
giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di
quest'ultima, e la natura e il grado di severità della "sanzione"
(cfr. sent. Engel e altri c. Paesi Bassi).
4. Riassunte nei
termini testé enunciati le linee direttrici della sentenza CEDU, occorre
analizzare quali siano le conseguenze derivanti da una eventuale
incompatibilità delle norme interne rispetto alle convenzioni internazionali
indicate dalla CEDU.
5. Muovendo dal
presupposto che le conseguenze nascenti dai principi giuridici enunciati nella
sentenza CEDU del 4 marzo 2014 assumono rilievo specifico nell'ordinamento
interno e ricordato, anche, che la Corte Costituzionale con le note sentenze
348/07 e 349/07 ha individuato nell'art. 117 comma 1 Cost. il parametro
costituzionale al quale il legislatore interno deve fare riferimento
nell'ambito del dovere primario di rispettare gli obblighi assunti in ambito
internazionale, al fine di verificare la compatibilità delle norme interne
rispetto a quelle della CEDU, può affermarsi che, una volta accertata
l'incompatibilità della norma nazionale rispetto all'art. 117 comma 1 Cost., si
è in presenza di una norma incostituzionale.
5.1 Laddove non sia
possibile una interpretazione conforme, va escluso che il giudice interno possa
disapplicare una disposizione di legge ordinaria ritenuta non conforme alla
Convenzione internazionale, dovendosi invece percorrere obbligatoriamente -
come ricordato nelle richiamate sentenze della Corte Costituzionale - la strada
di sollevare la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art.
117 comma 1 Cost.
6. Sulla base di tali
premesse occorre allora riguardare, alla luce dei criteri indicati dalla Corte
di Strasburgo, la natura della sanzione prevista dall'art. 116 comma 8 lett. a)
della L. 388/00 onde verificare se le sue caratteristiche possano incidere
sulla sua qualificazione in termini assimilabili a quelli propri della sanzione
penale.
7. Detta norma recita
testualmente: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il
cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere
superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge".
7.1 La collocazione
della norma in un complesso legislativo avente quale finalità, secondo
l'intitolazione dell'art. 116, quella della adozione di misure atte a favorire
l’emersione del lavoro irregolare", esclude la natura penale della
sanzione tanto più che il successivo comma 12 dello stesso articolo stabilisce
il primato delle sanzioni penali previste per gli omessi versamenti di
contributi o premi, rispetto alle sanzioni amministrative già previste che
vengono invece abolite ("Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza
e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del
versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione
totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo
35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a
violazioni di norme sul collocamento di carattere formale"). La tipologia
della sanzione disciplinata dal ricordato comma 8 dell'art. 116 rientra quindi
nel novero di quelle civili.
7.2 In coerenza con i
principi esposti nella sentenza Grande Stevens c. Italia, va verificato allora,
al di là del nomen juris attribuito alla sanzione prevista dal ricordato art.
116 comma 8, se essa assuma una natura intrinsecamente penale o meno: la
risposta, a giudizio del Collegio, è negativa in quanto mentre la sanzione
prevista dall'art. 2 comma 1 bis della L. 683/38 mira a tutelare il diritto del
lavoratore in danno del quale il datore di lavoro si è appropriato delle somme
a lui riservate (tanto che comunemente il delitto previsto dalla legge sopra
ricordata viene accostato alla figura dell'appropriazione indebita), la
sanzione contemplata nell'art. 116 citato ha effetti ristoratori verso l'INPS e
dunque assume caratteri sostanzialmente, e non solo formalmente, civilistici.
7.3 Ciò esclude in
radice la possibilità di considerare l'identità del fatto, come erroneamente
prospettato dalla ricorrente, in quanto per identità del fatto non basta certo
la medesimezza dell'avvenimento storico, ma occorre che siano identici tutti i
tratti caratteristici.
7.4 Inoltre, non può
certo attribuirsi carattere di particolare afflittività alla sanzione civile
tale da farla assimilare ad una sanzione penale tenuto conto anche dei limiti
massimi insuperabili ai quali parametrare la sanzione irrogabile.
7.5 In assenza,
allora, delle condizioni necessarie per potersi parlare di sanzioni, seppur
formalmente diverse per il loro nomen juris, identiche dal punto di vista della
afflittività e fermo restando che gli indici indispensabili per poter ritenere
violato l'art. 4 prot. 7 della CEDU non sono soltanto quelli collegati alla
afflittività della sanzione, ma anche quelli legati alla intrinseca natura di
essa che, nel caso in esame, è, e resta, esclusivamente civile anche per le
finalità che vengono perseguite, l'eccepita questione di incostituzionalità
della norma ai sensi dell'art. 117 comma 1 della Cost. in relazione all'art. 4
par. 7 del trattato CEDU va ritenuta manifestamente infondata.
8. Passando all'esame
del secondo motivo del ricorso, esso appare invece manifestamente infondato. La
Corte territoriale ha, in modo esaustivo e pienamente convincente sul piano
logico, escluso che l'azienda della ricorrente versasse in una situazione di
illiquidità alla scadenza dei singoli versamenti mensili rilevando come il
piano di rateizzazione concordato con la società Equitalia dimostrasse soltanto
che al momento dell'ammissione al pagamento dilazionato la situazione della
ricorrente era di temporanea obiettiva difficoltà ma non di illiquidità
assoluta.
8.1 Ma al di là di
tale circostanza di fatto - i cui rilievi da parte della ricorrente si
risolvono in censure improponibili in questa sede perché contenenti profili
fattuali non esaminabili in sede di legittimità - va ricordato, come peraltro
già argomentato dalla Corte territoriale, che, anche a voler ritenere fondato
il rilievo della crisi di liquidità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
è concorde nell'escludere ogni rilevanza, sotto il profilo soggettivo, alla
circostanza che il datore di lavoro stia attraversando una fase di criticità e
destini le proprie risorse finanziarie per fare fronte a debiti di altra natura
(come, in ipotesi, il pagamento degli emolumenti ai dipendenti) ritenuti più
urgenti: ciò in dipendenza del fatto che l'elemento soggettivo richiesto dalla
norma incriminatrice è il dolo generico costituito, dalla consapevole scelta da
parte del soggetto obbligato di omettere il versamento di quanto dovuto (sez.
3A 19.12.2013 n. 3705, P.G. in proc. casella, Rv. 258056; idem 19.1.2011 n.
13100, Biglia, Rv. 249917).
8.2 Nessun vizio di
motivazione nei termini denunciati dalla ricorrente ricorre nel caso in esame
essendosi la Corte territoriale adeguata ai principi elaborati dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema e costituendo, anzi, le doglianze
sollevate dalla G. mera riproposizione di censure già sollevate con l'atto di
appello e congruamente vagliate dalla Corte di Appello.
9. Il ricorso va, in
conclusione rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità
costituzionale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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