Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – limite dei 36 mesi nel
quinquennio ai trattamenti CIGS – dipendenti delle imprese della ristorazione
collettiva appaltatrici di servizi mensa presso imprese industriali.
La Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha avanzato
istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alla possibilità di concedere i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria in favore dei dipendenti di imprese del settore della
ristorazione collettiva, appaltatrici di servizi di mensa presso imprese
industriali committenti, per un periodo superiore al limite di 36 mesi nel
quinquennio fissato dall’art. 1, comma 9, L. n. 223/1991.
In particolare, l’istante chiede se la suddetta deroga trovi
o meno applicazione per le menzionate imprese appaltatrici della ristorazione,
nell’ipotesi in cui i trattamenti in questione siano stati riconosciuti ai
dipendenti delle aziende industriali committenti per un periodo superiore ai 36
mesi.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
degli ammortizzatori sociali e I.O. e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta
quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art.
1, comma 9, L. n. 223/1991, ai sensi del quale “per ciascuna unità produttiva i
trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata
complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio
indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi ivi compresa
quella prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si
computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per
contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee
e di mercato”.
La norma in esame prosegue sancendo che il predetto limite
può essere superato laddove ricorrano determinate condizioni.
Nello specifico, si fa riferimento alle ipotesi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di particolare
complessità ex art. 1, comma 3, L. n. 223/1991, nella misura in cui l’impresa
venga ammessa a procedure concorsuali ai sensi dell’art. 3 della medesima
legge; al caso di stipulazione di contratti di solidarietà di cui all’art. 1
D.L. n.726/1984 (conv. da L. n. 863/1984); nonché di proroga degli stessi
contratti in virtù dell’art. 7 D.L. n. 536/87 (conv. da L. n. 48/1988). Il
Legislatore mediante le deroghe di cui sopra ha voluto impedire che, operando
rigidamente il limite massimo dei 36 mesi nel quinquennio per la fruizione
della CIGS, possano essere pregiudicati i piani e i programmi di risanamento
aziendale finalizzati al salvataggio dei livelli occupazionali.
Ciò premesso, si fa presente che l’art. 23, comma 1, L. n.
155/1981, richiamato dall’istante, estende il trattamento straordinario di
integrazione salariale “con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso,
ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione,
addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o
che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di
situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale,
presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purchè dette
situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa
per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria”.
La norma in questione introduce una specifica causale che
consente l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria alle
aziende appaltatrici di servizi di mensa in tutti i casi in cui l’azienda
industriale presso la quale viene reso il servizio versi in situazioni di crisi
o di difficoltà che abbiano comportato la concessione del trattamento di CIGO o
di CIGS.
In proposito il D.M. n. 31347 del 2002 recante “Criteri
generali di concessione del trattamento CIGS alle aziende appaltatrici di
servizi di mensa presso aziende industriali, ai sensi dell’art. 23 primo comma,
della l. 23 aprile 1981 n. 155”, nel procedere ad una ricognizione dei
requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo che devono sussistere ai fini
dell’estensione del trattamento di integrazione salariale de qua, interviene
per specificare alcuni aspetti (es. il requisito dimensionale della azienda che
eroga il servizio di mensa – art. 1 lett. a3) e per ribadire espressamente che
la “contrazione dell’attività dell’azienda di mensa debba essere in diretta
connessione con la contrazione dell’attività dell’impresa committente” (art 1,
lett. b1), e che “le difficoltà dell’impresa committente devono essere già
state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale” (art. 1
lett. b2).
Dal complessivo quadro normativo riportato, emerge che
l’estensione del trattamento di integrazione salariale ai dipendenti delle
imprese appaltatrici dei servizi di mensa si giustifica in ragione delle
conseguenze che dette imprese subiscono per effetto della contrazione
dell’attività dei committenti.
Tale principio di portata generale vale, sino alla scadenza del
contratto di appalto, sia nel caso in cui i trattamenti di integrazione
salariale abbiano una durata massima di 36 mesi che nel caso in cui abbiano una
durata superiore ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 223/1991.
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