SOMMARIO:
Premessa
1) Lavoratori agricoli dipendenti;
2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
imprenditori agricoli professionali;
3) Contributi integrativi volontari di cui
all’art.4 del D.P.R. 1432/1971:
a- Operai agricoli a tempo determinato;
b- Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione
generale obbligatoria:
a- Contribuenti già autorizzati alla data del
12 luglio 1997;
b-
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.
Premessa
Si
illustrano di seguito le modalità di calcolo, per l’anno 2015, dei contributi
volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate
in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori
volontari.
1. Lavoratori
agricoli dipendenti
Nei
confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria
dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli
dipendenti autorizzati dal 31/12/1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta
l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata
per il F.P.L.D. è pari al 28,30%.
Conseguentemente,
a partire dal 1° gennaio 2015, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il
30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è
pari al 28,30%.
Aliquote
e Coefficienti di riparto
Decorrenza
1 gennaio 2015
|
Aliquota
base
|
Quota
pensione
|
Totale
Ivs
|
Autorizzati
prima del 31 dicembre 1995
Coefficienti
di riparto
|
0,11%
0,003887
|
28,19%
0,996113
|
28,30%
1,000000
|
Autorizzati
dopo il 31 dicembre 1995
Coefficienti
di riparto
|
0,11%
0,003887
|
28,19%
0,996113
|
28,30%
1,000000
|
2. Coltivatori
diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per
effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990, n. 233 i coltivatori diretti,
coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi
volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni
anno da un apposito decreto ministeriale.
Le
quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della
percentuale di variazione annua del +0,2% verificatasi negli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Classi
di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza
1 gennaio 2015
Classi
|
Classi
di reddito settimanale
|
Reddito
settimanale medio imponibile
|
Quota
pensione 20,80% RM
|
Addizionale
Legge
233/90
2,00%RM
|
Addizionale
Legge
160/75
(€
0,66 x 3)
|
Contributo
totale
|
1°
|
Fino
a € 224,64
|
€
224,64
|
€
46,73
|
€
4,50
|
€
1,98
|
€
53,21 (a)
|
2°
|
Oltre
€ 224,64
Fino
a € 299,52
|
€
262,08
|
€
54,52
|
€
5,25
|
€
1,98
|
€
61,75 (a)
|
3°
|
Oltre
€ 299,52
Fino
a € 374,40
|
€
336,96
|
€
70,09
|
€
6,74
|
€
1,98
|
€
78,81
|
4°
|
Oltre
€ 374,40
|
€
411,84
|
€
85,67
|
€
8,24
|
€
1,68
|
€
95,89
|
(a)
Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del
contributo settimanale non può essere inferiore a :
- € 55,95 settimanali, se
l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31
dicembre 1995;
- € 65,99 settimanali, se
l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il 31
dicembre 1995.
3. Contributi
integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a)
Operai agricoli a tempo determinato
Come
è noto, in conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n.
1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo
volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è
pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono
i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto
i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo
determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata
l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2015, risulta essere: Fondo
pensioni Lavoratori dipendenti 28,19% + quota base 0,11% = 28,30% (cfr.
circolare n.49 del 26 febbraio 2015).
Si
fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n.
2, convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione
l’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi
erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già
previsto dall’art. 4 del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero
superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto
con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
b)
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Il
comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato
il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti
di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare
applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968,
n.488.
Si
riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate
dal Ministero competente con Decreto Direttoriale dell’8 maggio 2015 e valevoli
per il corrente anno, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei
confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai
quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali
determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le
aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a
tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2015.
Si
riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad
integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo
presente che nella colonna “retribuzione” è indicata la retribuzione
giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa
(allegato 1).
4. Coloni e
mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per
effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti
nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati
alla contribuzione volontaria prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata
in vigore del citato Decreto Legislativo.
a)
Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Si
riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2015,
dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della
data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Come
è noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media
settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12
luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).
b)
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il
contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo
integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni
imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al
riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata
nell’anno 2015, si devono utilizzare le seguenti modalità:
contributo
integrativo
è
costituito dalla somma:
-
dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,11;
-
dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media
delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di
autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari
al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello
0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297);
contributo
base
importo
dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle
retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di
autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti
di ripartizione calcolati sulla 18^ Classe
Base
IVS
|
0,005778
|
Quota
Pensione
|
0,994222
|
Totale
|
1,000000
|
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