OGGETTO:
Assunzioni
congiunte in agricoltura. Art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76,
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.
1. Premessa
L’art.
9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, inserendo all’art. 31 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, i commi da 3 bis a 3 quinquies, ha introdotto nel
settore agricolo la fattispecie dell’“assunzione congiunta” prevedendo che “Le
imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa,
appartenenti allo stesso gruppo […], ovvero riconducibili allo stesso
proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di
affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione
di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le
relative aziende”.
Viene,
inoltre, previstoche”L'assunzione congiunta […] può essere effettuata anche da
imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse
sono imprese agricole”.
È,
altresì, precisato che “I datori di lavoro rispondono in solido delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal
rapporto di lavoro instaurato”.
Pertanto,
l’assunzione congiunta di uno o più dipendenti può essere effettuata da:
1.imprese
agricole, comprese cooperative, appartenenti allo stesso gruppo;
2.imprese
agricole, comprese cooperative, riconducibili allo stesso proprietarioo a
soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il
terzo grado;
3.imprese
legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono
imprese agricole.
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 27
marzo2014, hadefinito le modalità di comunicazione relative all’assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori assunti congiuntamente da
effettuarsi al Centro per l’impiego tramite il modello Unilav, stabilendo che:
-
nel
caso di assunzioni da parte di gruppi di imprese, la comunicazione sarà
effettuata dall’impresa capogruppo;
-
nel
caso di assunzioni da parte di imprese dello stesso proprietario, la
comunicazione sarà effettuata dallostesso proprietario;
-
nel
caso di assunzioni da parte di soggetti legati tra loro da un vincolo di
parentela o di affinità entro il terzo grado e imprese legate tra loro da un
contratto di rete,la comunicazione sarà effettuata da un soggetto individuato
da uno specifico accordo o dal contratto di rete. L’accordo e il contratto sono
depositati presso le associazioni di categoria.
Con
Decreto Direttoriale n. 85 del 28 novembre 2014, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha disposto le modalità operative per la comunicazione
delle “assunzioni congiunte in agricoltura” introducendo alcune modifiche al
Modello Unilav, che nel caso di assunzioni congiunte viene denominato
“UnilavCong”.
A
decorrere dal 7 gennaio 2015 è consentito l’invio delle comunicazioni di
istaurazione/cessazione/variazione di “assunzioni congiunte in agricoltura”
tramite l’applicazione web “Unilav-Congiunto” presente nel portale “cliclavoro”
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con
la presente circolare vengono impartite le istruzioni per gli adempimenti
previdenziali connessi alla fattispecie dell’“assunzione congiunta” in
agricoltura.
2. Soggetto obbligato agli adempimenti
previdenziali: il “Referente Unico”.
In
linea con le modalità di gestione individuate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti
lavoristico/previdenziali, vengono individuati, ai fini degli adempimenti
previdenziali, i medesimi soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni
(UnilavCong) ai sensi del citato D.M. 27 marzo 2014.
Pertanto,
il “referente Unico” sarà:
-
l’Impresa
capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
-
il
proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
-
il
soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete
depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate
tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un
contratto di rete.
Il
“Referente Unico”, come sopra individuato, sarà tenuto alla presentazione della
Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG),
secondo le modalità di seguito illustrate.
3. Adempimenti del “Referente Unico”
3.1
Presentazione della denuncia aziendale (D.A.)
Le
imprese legate dai rapporti di cui all’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno
2013 n. 76, al fine di procedere, nell’ambito del settore agricolo,
all’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti, sono tenute a presentare,
per il tramite del “Referente Unico”, una Denuncia Aziendale (D.A.) finalizzata
a fornire l’insieme delle informazioni riferite ai co-datori di lavoro.
Il
“Referente Unico” sarà tenuto alla compilazione di un apposito Quadro, di nuova
istituzione, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
-
Tipologia Co-Datori(potrà essere indicata solo una delle 4 fattispecie
previste):
-
gruppi di imprese;
-
imprese dello stesso proprietario;
-
imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo
grado;
-
imprese legate da uncontratto di rete.
-
Codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici;
-
Codice CIDA, se azienda agricola;
-
Matricola Inps, se azienda iscritta ad altra gestione non agricola;
-
Data contratto/accordo da valorizzare nell’ipotesi in cui i co-datori siano
legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado o
abbiano sottoscritto un contratto di rete;
-
Associazione di categoria presso la quale è depositato l’accordo o il contratto
sottoscritto dai co-datori di cui al punto precedente.
Nell’elenco
dei co-datori dovranno essere riportati anche gli elementi identificativi
(C.F/P.IVA – CIDA – matricola INPS) dell’azienda individuata quale referente
unico.
Per
quanto sopra, il “Referente Unico” non dovrà essere necessariamente una azienda
agricola ma dovrà essere, obbligatoriamente, un’azienda già presente negli
archivi dell’Istituto, anche in altre gestioni. Pertanto, il “Referente Unico”
dovrà essere dotato di matricola INPS o codice CIDA prima di poter procedere
all’invio della D.A. in argomento. Medesima condizione deve sussistere per le
altre aziende co-datrici di lavoro.
In
fase di approvazione della D.A. verrà attribuito un nuovo Tipo Ditta che
identificherà le aziende che effettuano assunzioni congiunte di lavoratori in
agricoltura ai sensi dell’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76. A
differenza dell’ordinario processo di validazione delle D.A., nel caso in
esame, non sarà attribuita alcuna Zona Tariffaria.
A
seguito di approvazione della Denuncia Aziendale, al “Referente Unico” sarà
attribuito apposito codice identificativo CIDA tramite il quale potrà adempiere
agli obblighi di denuncia DMAG con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti
congiuntamente dal gruppo d’imprese da lui rappresentate.
3.2
Presentazione della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG)
Per
la denuncia di manodopera dei lavoratori agricoli assunti congiuntamente dal
gruppo d’imprese il “Referente Unico” dovrà, accreditandosi con il CIDA
rilasciato a seguito della validazione della specifica Denuncia Aziendale sopra
descritta, trasmettere apposito flusso DMAG.
In
qualità di “Referente Unico” il denunciante potrà trasmettere denunce DMAG
riferite ai soli lavoratori presenti nell’apposita sezione “Unilav-Congiunto”.
Con
la medesima denuncia DMAG il “Referente Unico”, per ogni lavoratore, dovrà
riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia
ripartendolo su ogni azienda co-assuntrice che abbia, nel periodo di
riferimento, utilizzato lo stesso lavoratore.
Pertanto,
la denuncia DMAG dovrà riportare tanti codici CIDA quanti sono stati i
co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente,
compreso, eventualmente, anche il CIDA già in possesso dell’azienda che solo
successivamente si sia accreditata come “Referente Unico”.
4. Periodo transitorio
In
attesa delle necessarie implementazioni dei sistemi operativi interessati, le
modalità di gestione dell’assunzione congiunta in agricoltura sopra descritte
saranno operative a decorrere dalla denuncia DMAG relativa al IV trimestre 2015
(gennaio 2016).
Con
successivo messaggio saranno diramate, pertanto, le necessarie istruzioni
operative.
Considerato
che la fattispecie dell’assunzione congiunta è operativa a decorrere dal 7
gennaio 2015, la denuncia contributiva DMAG dei lavoratori interessati,
riferita ai soli primi tre trimestri 2015, sarà effettuata dalle singole
aziende appartenenti al gruppo che abbiano utilizzato il lavoratore assunto
congiuntamente denunciando le giornate lavorative prestate presso la propria azienda.
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