A
seguito dell’avvio del nuovo servizio Durc On Line, sono stati effettuati
alcuni adeguamenti in www.sportellounicoprevidenziale.it e sono state
disabilitate le richieste di DURC finora previste.
Nonostante
l’avviso pubblicato nell’home page dell’applicativo, nella giornata del 1°
luglio alcuni utenti, soprattutto stazioni appaltanti, hanno continuato ad
effettuare richieste di Durc selezionando le nuove tipologie disponibili,
indicando dati incongruenti con le stesse.
Per
impedire l’inoltro di ulteriori richieste anomale alle ore 18,30 del 1° luglio
2015 l’applicativo è stato reso disponibile agli utenti esterni per la sola
consultazione.
Come
specificato nell’avviso, per tutte le richieste con data 1 luglio 2015
pervenute tramite Sportello Unico Previdenziale che non riportano le specifiche
previste per ciascuna delle tipologie disciplinate dall’art. 9, comma 1, del DM
30.1.2015 non deve essere effettuata alcuna istruttoria e non sarà emesso alcun
certificato, in quanto gli utenti devono verificare la regolarità contributiva
esclusivamente con il nuovo servizio Durc On Line.
Non
sarà emesso alcun certificato nemmeno per le richieste inoltrate dagli utenti
tramite Sportello Unico prima delle ore 9 del 1° luglio, utilizzando le
tipologie (appalti pubblici, lavori edili privati, attestazioni SOA, ecc.)
previste prima del rilascio dell’ultima versione dell’applicativo.
Si
fa riserva di notizie circa la ripresa dell’operatività di Sportello Unico, che
dovrebbe rimanere attivo in via transitoria non oltre il 1 gennaio 2017
esclusivamente per le verifiche di regolarità contributiva in presenza di
certificazione di crediti, per il pagamento di fatture relative a debiti della
P.A. scaduti al 31.12.2012, per la regolarizzazione di lavoratori
extracomunitari di cui al D.Leg.109/2012 e per la ricostruzione privata in
Abruzzo.
Si
descrivono gli adeguamenti apportati all’applicativo con la versione 4.0.1.34
per le richieste di Durc - temporaneamente inibite - previste dall’art. 9,
comma 1 del decreto, già illustrate al paragrafo 6 della circolare Inail
61/2015 e al paragrafo 8 della circolare Inps 126/2015.
L’unica
richiesta effettuabile in www.sportellounicoprevidenziale.it
è "Altra Tipologia" per "Altri
usi consentiti dalla legge", impostata automaticamente dal sistema.
L’utente deve quindi selezionare una delle seguenti opzioni inserendo un flag
nella corrispondente casella:
-
DURC con certificazione crediti P.C.C.
-
DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012
-
DURC regolarizzazione extracomunitari
-
DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo
1. DURC CON
CERTIFICAZIONE CREDITI P.C.C.
La
casella è selezionabile solo da un utente SA/AP o da un utente Azienda o
Intermediario (sono escluse le SOA); se la richiesta è effettuata da un
soggetto diverso la procedura propone il messaggio "La richiesta non può
essere accettata, utilizzare il servizio Durc On Line attivo dal 1° luglio 2015
in www.inps.it e www.inail.it
"
L’utente
deve obbligatoriamente compilare il campo "specifica uso" a testo
libero per indicare i dati della certificazione, in caso contrario la procedura
propone il messaggio "E’ obbligatorio inserire la specifica
dell’uso".
Si
ricorda che nel certificato di regolarità emesso da Sportello Unico devono
essere indicati i dati identificativi della "Richiesta Durc" prodotta
attraverso la "Piattaforma per la certificazione dei crediti"
appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’importo
disponibile dopo l’attivazione della funzione "Verifica la capienza per
l’emissione del Durc" e quello del debito contributivo accertato nei
confronti del contribuente, in modo che la stazione appaltante possa procedere
all’attivazione dell’intervento sostitutivo.
2. DURC FATTURE
P.A. DEBITI SCADUTI 31.12.2012
La
casella è selezionabile solo da un utente SA/AP (sono esclusi Aziende,
Intermediari e SOA); se la richiesta è effettuata da un utente diverso la
procedura propone lo stesso messaggio del punto 1. L’utente deve
obbligatoriamente compilare il campo "specifica uso" a testo libero
per indicare la data della fattura, in caso contrario la procedura propone il
messaggio "E’ obbligatorio inserire la specifica dell’uso".
Per
questi Durc, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter, del
DL 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, la regolarità deve
infatti essere accertata alla data di emissione della fattura.
3. DURC
REGOLARIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI
La
casella è selezionabile solo dalle utenze rilasciate agli Sportelli Unici per
l’Immigrazione; se la richiesta è effettuata da un’utenza diversa la procedura
propone lo stesso messaggio del punto 1.
L’utente
deve obbligatoriamente compilare il campo "specifica uso" a testo
libero per indicare i dati del lavoratore extracomunitario oggetto della
dichiarazione di emersione, in quanto la verifica della regolarità è limitata
agli obblighi contributivi relativi allo specifico lavoratore indicato (art. 5
D.Leg. 109/2012 e art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012).
Anche
in questo caso in mancanza della compilazione è proposto il messaggio "E’
obbligatorio inserire la specifica dell’uso".
4. DURC
RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA ABRUZZO
La
casella è selezionabile solo da un utente SA/AP con sede nella provincia
dell’Aquila; se la richiesta è effettuata da un utente diverso la procedura
propone lo stesso messaggio del punto 1.
Si
ricorda che ai sensi dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013, questi Durc sono
richiesti dal Comune dell’Aquila e dagli altri Comuni del cratere per verificare
la regolarità delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di
ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del
6.4.2009 per l’erogazione dei contributi alla ricostruzione privata dei centri
storici.
L’utente
deve obbligatoriamente compilare il campo "specifica uso" a testo
libero per indicare la data di ultimazione dei lavori, in caso contrario la
procedura propone il messaggio "E’ obbligatorio inserire la specifica
dell’uso".
Per
tutte le suddette richieste il sistema richiede la compilazione telematica dei
quadri previsti dall’attuale modulo C (richiesta "semplificata").
Il
testo della "specifica uso" inserito nel campo a testo libero non è riprodotto
sul CIP e sul DURC.
Nel
CIP e nel DURC è riportata sempre la descrizione della casella selezionata,
cioè DURC con certificazione crediti P.C.C., DURC fatture P.A. debiti scaduti
31.12.2012, DURC regolarizzazione extracomunitari, DURC ricostruzione privata
sisma Abruzzo o DURC art.9 co.2 DM 30.1.2015.
I
DURC emessi con esito regolare riportano la dicitura "Il presente
certificato ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e non può
essere utilizzato per finalità diverse da quella per cui è stato
rilasciato".
Contestualmente
sono state disabilitate tutte le seguenti richieste di DURC previste in
precedenza:
Contestualmente
sono state disabilitate tutte le seguenti richieste di DURC previste in
precedenza:
Tipologia
|
Motivazione/Appalto
|
Fase
|
Lavori
|
Appalto
Subappalto
Affidamento
|
Stipula
contratto/convenzione/ concessione
Stato
di avanzamento lavori
Liquidazione
finale/Regolare esecuzione
|
Forniture
|
Appalto
Subappalto
Affidamento
|
Stipula
contratto/convenzione/ concessione
Emissione
ordinativo/Liquidazione fattura
|
Servizi
|
Appalto
Subappalto
Affidamento
|
Stipula
contratto/convenzione/ concessione
Emissione
ordinativo/Liquidazione fattura
|
Altre
tipologie
|
Verifica
autodichiarazione
Partecipazione/Aggiudicazione
appalto
Attestazione
SOA/Iscrizione albo fornitori
Lavori
privati in edilizia
Contratti
pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
Agevol
azi oni/ finanzi amenti/sovvenzi oni/autorizzazi oni
Altri
usi consentiti dalla legge
|
Le
richieste per le suddette tipologie presentate dagli utenti tramite Sportello
Unico con data di protocollo/CIP anteriore al 1 luglio 2015 ancora in
istruttoria devono essere definite con l’emissione del relativo certificato in
Sportello Unico.
Per
quanto riguarda i requisiti di regolarità contributiva da applicare ai casi in
questione, occorre fare riferimento all’art. 10, comma 5, del DM 30.1.2015
secondo cui "le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3, e agli
articoli 5 e 8".
Da
quanto sopra deriva in particolare che le richieste di regolarità ancora in
istruttoria riguardanti le verifiche di autodichiarazioni, nelle quali le
stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti hanno indicato la data alla
quale deve essere verificata la regolarità stessa, devono essere definite con
esito regolare se alla data indicata nella richiesta:
1.
risultano rateazioni concesse dagli enti ovvero dagli Agenti della riscossione,
sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, crediti in fase
amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il
credito e che sia stata accettata dagli Enti, crediti in fase amministrativa in
pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il
ricorso e in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato
delle sentenza (salva l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999) o
infine risultano crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o
dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario (ipotesi previste
dall’art. 3, comma 2, lettere da a) a f) del decreto);
2.
risulta uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che
risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di
legge (art. 3, comma 3, del decreto);
3.
risultano sussistenti i requisiti previsti in presenza di procedure concorsuali
(art. 5 del decreto).
Resta
fermo che, stante la portata generale della previsione di cui all’art. 4, comma
1, del D.M., l’eventuale situazione di irregolarità rilevata in sede di
verifica alla data indicata nella richiesta, comporterà l’attivazione del
procedimento di regolarizzazione come disciplinato dalla medesima norma.
L’intervenuta regolarizzazione, nei termini precisati dalla circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’8 giugno 2015,
consentirà l’attestazione della regolarità.
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