Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - concessione benefici
contributivi di cui alla L. n. 407/1990 - passaggio appalto imprese di pulizie
- art. 4 CCNL / Servizi di Pulizie / Multiservizi
La Confapi ha avanzato istanza di interpello per conoscere
il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità - nelle
ipotesi di cambio appalto - di beneficiare delle agevolazioni contributive di
cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, in relazione alle nuove assunzioni
effettuate dall’azienda cedente l’appalto entro sei mesi dalla cessazione dei
rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati
nell’appalto.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
degli Ammortizzatori Sociali e I.O. e della Direzione generale delle Tutela
delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali nonché dell’Ufficio
legislativo, si rappresenta quanto segue.
Va innanzitutto osservato che l’art. 1, comma 121, della L.
n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ha previsto che "i benefici
contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni
dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015"; pertanto i
chiarimenti che seguono sono evidentemente riferibili a fattispecie intervenute
entro la predetta data.
Ciò premesso, si ricorda che la disposizione richiamata,
come riformulata a seguito della L. n. 92/2012, stabiliva che "(...) in
caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori
disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di
trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a
quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o
per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed
assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di
trentasei mesi".
Dalla lettura della disposizione, si evince che il
Legislatore non ha ritenuto meritevole di incentivazione la condotta del datore
di lavoro nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato licenziamenti o sospensioni
dal lavoro, per ragioni legate all’attività produttiva o all’organizzazione,
abbia effettuato nuove assunzioni per sostituire i lavoratori licenziati o
sospesi. In proposito l’INPS, con circolare n. 137/2012, ha chiarito che
ricorre la "sostituzione" di lavoratori dipendenti quando il datore
di lavoro effettui l’assunzione di un lavoratore per adibirlo a mansioni per le
quali il personale licenziato vanta un diritto di precedenza alla riassunzione.
Come evidenziato da questo Ministero nella risposta ad
interpello n. 29/2014, in virtù dell’art. 4, comma 12 lett. b), L. n. 92/2012,
i benefici contributivi non spettano, infatti, laddove l’assunzione violi
"il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto
collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto
a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine".
Ciò posto, in risposta al quesito avanzato, occorre
soffermarsi sulla fattispecie del cambio appalto disciplinata principalmente
nell’ambito della contrattazione collettiva, laddove alcuni accordi (v. ad es.
contratto collettivo Servizi di pulizie/Multi servizi) obbligano l’impresa
appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza
presso il precedente appaltatore (v. ML interpello n. 22/2012), con ciò
escludendo tali assunzioni da eventuali agevolazioni in quanto effettuate in
"attuazione di un obbligo preesistente" sancito da clausole
contrattuali (art. 4, comma 12 lett. a), L. n. 92/2012).
Diversamente, con riferimento alle assunzioni di nuovo
personale da parte dell’azienda cedente, anche se effettuate entro sei mesi
dalle cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in
conseguenza del cambio appalto, si ritiene possano trovare applicazione i
benefici di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.
Ciò nella misura in cui l’effettiva riassunzione dei
lavoratori da parte dell’azienda subentrante comporti il
"superamento" dei diritti di precedenza nei confronti dell’impresa
cedente che ha operato la riduzione del personale. Resta fermo che l’accesso ai
benefici è altresì subordinato al rispetto delle condizioni speciali di
esclusione poste dalle disposizioni incentivanti e delle altre condizioni
generali poste dall’art. 4, comma 12, della L. n. 92/2012.
Nessun commento:
Posta un commento