COMUNICATO DEL PRESIDENTE
L’Autorità ritiene opportuno fornire indicazioni in
merito all’obbligo di aggiornamento
annuale del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione (P.T.P.C.) da parte di tutti i soggetti tenuti alla
relativa adozione.
L’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190,
stabilisce che: «l’organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione». In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che l’organo di
indirizzo politico deve adottare il
P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.
La sussistenza dell’obbligo in parola
discende, dunque, dalla stessa natura del
P.T.P.C. che, in quanto atto programmatorio, non costituisce un
insieme astratto di previsioni e misure,
ma tende alla loro concreta attuazione in modo
coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di
programmazione presenti
nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance (P.P.), col quale deve essere
realizzato un collegamento effettivo e
puntuale. Si tratta, in sintesi, di uno strumento dinamico, che si evolve
con l’evolversi della struttura
amministrativa cui pertiene, in relazione al
progredire della strategia di prevenzione.
Le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti, hanno adottato, sulla base del PNA del 2013, un
primo piano 2014-2016 entro il 31
gennaio 2014 e molti di essi hanno aggiornato il PTPC adottando un nuovo
piano con validità 2015-2017. Tale
obbligo di aggiornamento, cioè di adozione di un PTPC con validità 2015-2017, vale per tutti i
soggetti che non vi abbiano ancora
provveduto.
Tale piano tiene conto degli indirizzi contenuti nel PNA
del 2013, ma anche delle specifiche
situazioni di contesto esterno e interno nelle
quali l’amministrazione si trova ad operare. Così, a mero titolo esemplificativo, si rammenta che, di anno in
anno, il P.T.P.C. deve contenere le
schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in
riferimento a ciascuna area di rischio,
con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle
modalità di verifica dell’attuazione;
deve individuare le priorità di trattamento; deve dar conto degli esiti
di verifiche e controlli effettuati (in
particolare in relazione alle cause di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, alla formazione di commissioni, alla assegnazione di uffici,
allo stato di applicazione del Codice di
comportamento); deve quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione, nonché indicare il
numero di incarichi e aree oggetto di
rotazione (per dirigenti e funzionari aree a rischio).
L’attività di
monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C., è, dunque,
strumento strategico per la concreta
realizzazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e, come tale, contenuto informativo fondamentale del Piano.
Quanto alle modalità di aggiornamento, ferma restando
le competenze del R.P.C. e dell’organo
di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente alla predisposizione e alla adozione, ciascun
soggetto tenuto, sulla base delle
proprie specificità, potrà ritenere di assolvere l’obbligo in parola
approvando un piano che sostituisca in
toto il precedente ovvero approvando un
aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C. precedente. Elemento di sicura attenzione, in
occasione dell’aggiornamento, è la
relazione annuale del R.P.C. i cui contenuti vanno adeguatamente
considerati nel P.T.P.C..
Al fine di rendere conoscibile l’evoluzione della strategia
di contrasto alla corruzione, i P.T.P.C.
relativi agli anni trascorsi vanno
comunque pubblicati e resi consultabili nella apposita sezione di “amministrazione trasparente”.
Quanto al PTPC da approvarsi entro il 31 gennaio 2016,
con validità 2016-2018, le
amministrazioni si dovranno attenere ai nuovi indirizzi del PNA 2015, che l’Autorità approverà entro
il mese di ottobre del corrente anno.
Posta la sussistenza dell’obbligo di aggiornamento,
occorre ulteriormente precisare che la
mancata adozione del PTPC 2015-2017 è
sanzionabile ai sensi dell’art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla l.
11 agosto 2014, n. 114.
In relazione al termine e alle modalità di aggiornamento
del P.T.T.I. e il suo coordinamento con
il P.T.P.C., si rinvia a quanto indicato nelle
Linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013.
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