Possono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità anche i contribuenti che
hanno iniziato una nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del Dl
n.192/2014, che - in deroga all’abrogazione prevista dalla Legge di stabilità -
ha prorogato questa disciplina di favore. Una possibilità che resta aperta
anche per chi non ha manifestato l’opzione al momento di iniziare l’attività:
sarà possibile darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi 2016. Sono
questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 67/E, diffusa oggi dall’Agenzia
delle Entrate, che spiega tempi e modi per esercitare l’opzione.
Opzione salva per tutto il 2015 - Chi ha iniziato
un’attività nel 2015 può ancora avvalersi del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in
mobilità esteso a quest’anno dal Decreto milleproroghe (Dl
n.192/2014). L’opzione è accessibile anche a coloro che hanno intrapreso
l’attività nel 2015 prima dell’entrata in vigore della proroga: per
esercitarla, potranno - entro 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione o
entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo questo termine
- apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta.
In particolare, per le operazioni attive potranno emettere nota di variazione
per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente,
che a sua volta sarà tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo
diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo
di rivalsa. Dovrà inoltre essere effettuata la variazione in aumento dell’Iva
sugli acquisti detratta nel primo trimestre.
Per chi non ha indicato l’opzione la scelta va in
dichiarazione - Coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e
professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono accedere al
regime fiscale di vantaggio, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7
l’opzione, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le
regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta
2015 (da presentare nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni
predisposto per la dichiarazione Iva.
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