La scheda dell’Inps:
CASSA
TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO (CTPS). PERSONALE
APPARTAMENTE AL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO
La
cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) è stata
istituita il 1° gennaio 1996, in applicazione della Legge n.335 del 1995, come
gestione separata dell’INPDAP. La soppressione dell’INPDAP, dal 1° gennaio
2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti dall’ex INPDAP
all’INPS.
Alla
cassa CTPS sono iscritti i dipendenti dello Stato, della scuola,
dell’università e le forze armate per un totale di 1.581.000 iscritti.
Gli
iscritti al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del Fuoco,
Corpi di Polizia, Forze Armate, Carriera Prefettizia, Carriera Penitenziaria)
sono circa 536.000.
La situazione
economico-finanziaria
La
cassa CTPS è gestita contabilmente in maniera unitaria, senza dare un’evidenzia
contabile separata per categorie di iscritti/pensionati. Pertanto, non è
possibile esporre alcun dato sulla situazione economica e patrimoniale del solo
comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico.
Le principali
peculiarità del Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico
I
lavoratori del comparto sicurezza (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e
Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale
dei vigili e Corpo Forestale dello Stato), ancora nel corso del 2015, possono
accedere al pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispetto al resto
del personale dipendente dello Stato (cosiddetto personale civile) iscritto
alla CTPS in relazione alla qualifica o grado. In particolare, per i lavoratori
del comparto sicurezza, l’età massima per la permanenza in servizio è
ricompresa tra i 61 anni e tre mesi e i 66 anni e tre mesi.
Questi
lavoratori maturano il diritto alla pensione di anzianità a 57 anni e tre mesi
con 35 anni di anzianità contributiva, oppure - a prescindere dall’età
anagrafica- con 40 anni e tre mesi di contributi(1). Gli iscritti che, alla
data del 31 dicembre 2011, hanno già raggiunto la massima anzianità
contributiva prevista (aliquota massima di pensione pari all’80% della
retribuzione pensionabile(2) ), possono accedere alla pensione di anzianità
all’età di 53 anni e tre mesi.
I
lavoratori usufruiscono di maggiorazioni di servizio in relazione alla natura
del servizio svolto (ad esempio: servizio di confine; servizio di volo;
servizio d’impiego operativo etc). Queste maggiorazioni consentono di
raggiungere l’anzianità lavorativa per l’accesso alla pensione più rapidamente.
Dal 1° gennaio 1998, l’accredito di queste maggiorazioni convenzionali è stato
limitato ad un massimo totale di 5 anni.
Il
personale militare che, al momento della cessazione del servizio, percepisce
l’indennità di volo e/o di aeronavigazione ha diritto a specifiche maggiorazioni
economiche sulla pensione.
Fino
al 31 dicembre 1992:
-
la
pensione era calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo
giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento;
-
non
esistevano tetti retributivi, che sono stati parzialmente introdotti dal 1993
ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998.
Pensione
privilegiata
La
pensione privilegiata è stata abrogata per il personale civile nel 2011 mentre
è rimasta in vigore per il personale militare e delle forze di polizia.
L’attuale
disciplina³ prevede il diritto alla pensione di privilegio anche se l’infermità
contratta in servizio non determina l’inidoneità al servizio. Il meccanismo
attualmente in vigore prevede che il personale militare che ha avuto il
riconoscimento di una infermità contratta in servizio può permanere in servizio
ed ottenere, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il
riconoscimento di una pensione di privilegio. L’importo di tale trattamento,
normalmente, è determinato dalla pensione ordinaria incrementata di un decimo.
Pensione
ausiliaria
La
pensione ausiliaria si applica solo al personale militare (Forze Armate, Arma
dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Il collocamento in ausiliaria consiste
nella possibilità, al raggiungimento dell’età pensionabile o dei 40 anni di
anzianità contributiva, di essere congedati dal servizio attivo – con
disponibilità ad eventuale richiamo in servizio per un periodo massimo di 5
anni.
Al
militare in ausiliaria, a decorrere dal 1° gennaio 2015(4), spetta, in aggiunta
al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50% della
differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento
economico che spetta al pari grado in servizio, dello stesso ruolo e con
anzianità di servizio corrispondente, a quella posseduta dal militare all'atto
del collocamento in ausiliaria.
Per
coloro che sono stati collocati in ausiliaria entro il 31 dicembre 2014 la
percentuale dell’indennità è del 70%.
Al
termine del periodo, la pensione viene calcolata considerando come retribuzioni
anche quanto percepito in posizione di ausiliaria; ciò determina di conseguenza
un trattamento pensionistico maggiorato.
Pensione di
vecchiaia
Per
il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso la pensione di vecchiaia
si ottiene al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per i singoli
ordinamenti (Forze Armate, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato e
Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco), che varia anche
in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo
minimo di 20 anni.
Tali
requisiti sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita che sia applicano alla generalità dei
lavoratori.
Tuttavia,
dal 1° gennaio 2013, se al compimento del limite di età sono già stati raggiunti
i requisiti per il diritto a pensione di anzianità, il collocamento a riposo
d’ufficio continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la
permanenza in servizio, senza adeguamento alla speranza di vita.
Per
coloro che rientrano nel sistema contributivo è possibile andare in pensione al
compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati almeno 5 anni
di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione, fino ai 65 anni,
risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale(5); fatto
salvo l’adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di
vita a decorrere dal 2013.
Pensione di
anzianità
Le
leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi
anni&sup6; non sono state applicate al personale del comparto difesa,
sicurezza e soccorso pubblico. Il decreto legge n. 201/2011 ha previsto un
regolamento di armonizzazione per incrementare i requisiti minimi per la
pensione anche per il personale di queste tre categorie, per il quale sono
previsti requisiti diversi da quelli vigenti nel FPLD. Tuttavia tale
regolamento ad oggi non è stato emanato, quindi il personale militare ha
mantenuto i requisiti anagrafici e contributivi di 57 anni di età e tre mesi
con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall'età
anagrafica, di 40 anni e tre mesi.
Con
l’introduzione della quota di pensione contributiva per le anzianità successive
al 1° gennaio 2012, prevista dalla legge n. 214/2011, è invece venuta meno la
possibilità di ottenere la pensione di anzianità al raggiungimento della
massima anzianità contributiva prevista, (aliquota massima di pensione pari
all’80% della retribuzione pensionabile) in corrispondenza di un’età anagrafica
pari a 53 anni, ad eccezione di chi aveva maturato tale anzianità entro il 31
dicembre 2011.
Dal
1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento
(2%) gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva
ed ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione
(80% della base pensionabile), sono i seguenti:
Anzianità
contributiva al 31 dicembre 1997
|
Anzianità
contributiva massima dal 1° gennaio 1998 (per arrotondamento)
|
30 anni e oltre
|
30
|
29 anni
|
31
|
28 anni
|
32
|
27 anni
|
33
|
26 anni
|
34
|
25 anni
|
34
|
24 anni
|
35
|
23 anni
|
36
|
22 anni
|
37
|
21 anni e inferiore
|
38
|
Calcolo della
pensione
Fino
al 31 dicembre 1992 la pensione era costituita da un’unica quota calcolata
sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio (non
sulla base della retribuzione media degli ultimi 5 anni come per gli iscritti
al Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti - FPLD), maggiorata del 18%;
Non
vi erano tetti retributivi - esistenti invece nel FPLD (il tetto retributivo
nel FPLD viene applicato nella forma di riduzione progressiva, per fasce di
retribuzione, delle aliquote di rendimento);
I
tetti retributivi per il calcolo della pensione sono stati introdotti a partire
dal 1993, e sono stati integralmente adeguati a quelli del FPLD dal 1° gennaio
1998 per il calcolo delle pensioni retributive con riferimento alle anzianità
fino al 2011;
Inoltre,
fino al 31/12/1997, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale
con grado di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso
pubblico si applicano aliquote di rendimento diverse da quelle previste per la
generalità degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%.
Le
aliquote applicate sono le stesse previste per il personale civile (dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni universitarie):
-
fino
al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento (l’aliquota con la quale
nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine
del calcolo della pensione) è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
-
dal
16° anno in poi il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
-
il
valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della
retribuzione pensionabile.
Per
il personale dell’esercito, dell’aeronautica militare e della marina militare
privo di grado di ufficiale si applicano le regole seguenti:
-
Fino
al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento è pari al 2,33% per ogni
anno di anzianità;
-
dal
16° anno e fino al 20° il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
-
dal
21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25%
per ogni anno di anzianità;
-
dall’1.1.1998
in poi il coefficiente di rendimento è pari al 1,8% per ogni anno di anzianità;
-
il
valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della
retribuzione pensionabile.
Per
l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza (Ispettori, Sovrintendenti,
Appuntati, Carabinieri e Finanzieri); per i dipendenti del Corpo dei Vigili del
Fuoco appartenenti al settore operativo e settore aeronavigante; per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria (se in servizio alla data dell’11
gennaio 1991); per il personale della Polizia; per il personale del Corpo
Forestale dello Stato con ruolo di Ispettore Sovrintendente, Assistente e
Agente le regole sono le seguenti:
-
Fino
al 15° anno di anzianità il coefficiente è pari al 2,33% per ogni anno di
anzianità;
-
dal
16° anno e fino al 20° il coefficiente è pari all’1,8%;
-
dal
21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente è pari al 3,60% per ogni anno di
anzianità;
-
dall’1.1.1998
in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità;
-
l’aliquota
massima non può in ogni caso superare l’80% della retribuzione pensionabile.
Dal
1° gennaio 1993 il trattamento pensionistico è dato dalla somma di due quote di
pensione: la quota A, (determinata sulla base delle voci retributive(7)
percepite l’ultimo giorno di servizio e sulla base dell’anzianità contributiva
maturata al 31.12.1992) e la quota B (determinata considerando l’aliquota di
rendimento riferita agli ulteriori servizi valutabili dal 1993 al 31.12.1995
per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni a tale data,
oppure fino al 2011 per coloro che hanno almeno di 18 anni al 31.12.1995 ed
alla media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo
detto “periodo di riferimento”, comprensive dal 01.01.1996 degli elementi
accessori corrisposti per la parte eccedente la maggiorazione del 18%).
Dal
1° gennaio 1996 per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva
al 31/12/1995 la pensione si calcola con il sistema retributivo; per coloro che
avevano meno di 18 anni di anzianità (sistema misto), invece, la quota A si
calcola come sopra mentre la quota B e la quota C, contributiva, si calcolano
come per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD.
Dal
1° gennaio 2012 coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al
31/12/1995 sono destinatari della quota contributiva di pensione come la
generalità dei lavoratori.
Maggiorazioni
economiche spettanti in sede di pensione
A
tutto il personale appartenente a tali corpi sono attribuiti(8) , in aggiunta
alla base pensionabile, sei aumenti periodici alla base pensionabile.
Se
al momento della cessazione dal servizio il personale percepisce l’indennità di
volo e/o di aeronavigazione ha diritto ad una quota di pensione che si aggiunge
all’importo del trattamento pensionistico, calcolata sulla base del numero di
anni in cui è stata percepita tale indennità.
Per
coloro che cessano dal servizio per limiti di età con un sistema di calcolo
contributivo o misto il montante individuale dei contributi è incrementato di
un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio
moltiplicata per un’aliquota del 33 per cento. Ai fini della maggiorazione la
base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva
percepita alla cessazione.
Agli
ufficiali la cui nomina in servizio permanente o l’ammissione ai corsi normali
delle accademie militari sia stata subordinata al possesso di diploma di
laurea, spetta il riconoscimento d’ufficio di massimo 6 anni di laurea.
Maggiorazioni di
servizio
Le
maggiorazioni sono aumenti di servizio che la legge riconosce in relazione ad
un particolare status dell’iscritto o in base alla natura del servizio svolto e
che concorrono alla definizione dell’anzianità contributiva. Nel caso di
sovrapposizione di maggiorazioni viene valutata quella più favorevole per
l’iscritto. Dal gennaio 1998 le maggiorazioni non possono complessivamente
eccedere i 5 anni. Gli aumenti di servizi a seguito di maggiorazioni maturate
al 31/12/1997 sono riconosciuti utili ai fini pensionistici anche se eccedenti
i 5 anni, ma non possono essere riconosciute ulteriori maggiorazioni.
Ricalcolo con
metodo contributivo di pensioni effettivamente erogate del personale
appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico
Nel
presente documento si presentano i risultati di uno studio che si propone di
verificare gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni
vigenti del comparto Difesa e Sicurezza della Cassa trattamenti pensionistici
ai dipendenti dello Stato (CTPS).
Il
grafico qui sotto documenta come le pensioni del Fondo con decorrenza
successiva al 2009 si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate
applicando il metodo contributivo.
Più
del 90% dei trattamenti in essere subirebbe, con il calcolo contributivo, una
riduzione dell'importo compresa tra il 40% e il 60%.
La
concentrazione della distribuzione su livelli di riduzione elevati è
determinata anche dal fatto che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva
previste dalla normativa vigente nel calcolo retributivo non sono state
computate nel ricalcolo contributivo.
Nota
metodologica sul ricalcolo contributivo
Il
calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative alla
storia contributiva del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza
lontana nel tempo risulta assai difficoltosa da reperire.
Sono
state prese in considerazione circa 13 mila pensioni di vecchiaia ed anzianità
con decorrenza compresa fra il 2010 e il 2015.
L’analisi
è stata condotta su un numero limitato di posizioni individuali per le quali è
stato possibile recuperare le informazioni retributive necessarie al ricalcolo,
così come disciplinato nel caso di opzione per il contributivo.
Per
ciascun pensionato sono state raccolte le informazioni anagrafiche e
contributive relativa alla storia lavorativa rilevate dagli archivi del sistema
di gestione delle liquidazioni ex-INPDAP.
Per
quanto riguarda le retribuzioni sono state acquisite quelle utilizzate nel
calcolo della pensione che le amministrazioni di appartenenza hanno determinato
sulla base del profilo economico-giuridico di ciascun assicurato.
La
disponibilità delle informazioni retributive è comunque limitata agli anni
successivi al 1992 in relazione alle esigenze elaborative legate al calcolo
della prestazione pensionistica.
Sulla
base delle retribuzioni suddette è stato determinato il montante contributivo
secondo le regole previste nell’informativa INPDAP n. 65 del 30/11/2001 recante
le disposizioni per il calcolo della pensione con opzione per il contributivo.
Ai
fini della determinazione della quota di montante relativa ai periodi più
risalenti nel tempo sono state prese in considerazione le retribuzioni degli
anni 1993-1995 o in mancanza di queste, le ultime disponibili.
Le
somma delle contribuzioni capitalizzate mediante i coefficienti di
rivalutazione (media quinquennale del PIL nominale) costituiscono il montante
contributivo.
Le
aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti così come previsto nell’informativa citata.
Il
montante così determinato fino all’anno e al mese di decorrenza è stato
moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo alla età
dell’assicurato alla decorrenza della pensione.
Avendo
preso in considerazione pensioni con decorrenza successiva al 2009 sono stati
utilizzati i coefficienti di trasformazione contenuti nella Legge 247/2007 e
per le decorrenze successive al 2012 quelli riportati nel Decreto 15 maggio
2012 del Ministero del Lavoro.
In
relazione al fatto che i coefficienti di trasformazione sono pubblicati a
partire dall’età di 57 anni, per tutti pensionati con età alla decorrenza
inferiore a tale limite è stato utilizzato il coefficiente di trasformazione
dell’età 57 con un effetto migliorativo dell’importo ricalcolato in forma
contributiva essendo questi coefficienti crescenti al crescere dell’età.
Moltiplicando
il montante per il coefficiente di trasformazione e dividendo per tredici si
ottiene la pensione contributiva mensile lorda che va confrontata con l’importo
della pensione alla decorrenza rilevata negli archivi dell’Istituto.
Per
le analisi riferite all’anno 2015 l’importo della pensione contributiva è stato
rivalutato applicando alla pensione contributiva determinata come sopra, la
stessa percentuale di variazione calcolata tra l’importo retributivo lordo in
pagamento al 1.1.2015 e quello alla decorrenza.
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