Nella
pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno precisato che il termine
per ricorrere in giudizio avverso il licenziamento asseritamente illegittimo
decorre dalla data di spedizione dell’atto di impugnazione stragiudiziale del
recesso promossa dal dipendente e non dal ricevimento dell’atto stesso da parte
del datore di lavoro, né, tantomeno, dalla scadenza dei sessanta giorni che il
lavoratore aveva a disposizione per impugnare il licenziamento.
Valerio
Pollastrini
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