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martedì 26 maggio 2015

Termini più stretti per impugnare il licenziamento

Nella sentenza n.5717 del 20 marzo 2015, la Corte di Cassazione si è discostata dall’orientamento giurisprudenziale consolidato da anni, relativo ai termini di impugnativa del licenziamento.

Nella pronuncia in commento, infatti, gli ermellini hanno precisato che il termine per ricorrere in giudizio avverso il licenziamento asseritamente illegittimo decorre dalla data di spedizione dell’atto di impugnazione stragiudiziale del recesso promossa dal dipendente e non dal ricevimento dell’atto stesso da parte del datore di lavoro, né, tantomeno, dalla scadenza dei sessanta giorni che il lavoratore aveva a disposizione per impugnare il licenziamento.

Valerio Pollastrini

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