Corte di
Cassazione, Sezione L civile
Sentenza 4
maggio 2015, n. 8873
Integrale
Assegni nucleo
familiare - Pagamento ai dipendenti - Conguaglio - Onere della prova a carico
del datore di lavoro - D.P.R. 797/55
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
1. La Corte
d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1546 del 2010, decidendo
sull'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti della societa' (OMISSIS)
s.c. a r.l. (gia' (OMISSIS)) e (OMISSIS) spa, avverso la sentenza del Tribunale
di Reggio Calabria n. 2539/03, nonche' sul reciproco appello incidentale e
sull'appello riunito proposto dalla suddetta societa' avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 842/06, dichiarata la carenza di legittimazione
passiva di (OMISSIS) spa, cosi' provvedeva:
rigettava
l'appello dell'INPS;
in parziale
accoglimento dell'appello incidentale della societa' rideterminava le spese di
lite, liquidate nella sentenza n. 2539/03, in 1.900,23 euro per diritti e
2.900,00 euro per onorari, oltre iva, cpa e spese generali;
in parziale
accoglimento dell'appello principale della societa' e in riforma della sentenza
n. 842/06, annullava la cartella esattoriale n. (OMISSIS), condannando tuttavia
la societa' a versare all'INPS 70.762,87 euro per assegni nucleo familiare e
1.193,02 euro per DM/10 insoluti mesi ottobre e novembre 1999, e dichiarando
altresi' che l'INPS aveva diritto anche a riscuotere le poste illiquide
costituite dal recupero delle agevolazioni godute dai dipendenti (OMISSIS),
(OMISSIS) e (OMISSIS), descritte a pag. 8 del verbale di accertamento del 28
aprile 2000, delle differenze di aliquota dal 14,6% al 14 % per sgravi oneri
sociali dicembre 1994, descritte nel medesimo verbale pag. 8, e delle
differenze sulla fiscalizzazione per contributi Tbc 1998 (da calcolare al solo
0,16%) e SSN luglio-ottobre 1995 (percentuale corretta 8,44%), gennaio-maggio
1996 (percentuale corretta 7,44%), e giugno-agosto 1996 (percentuale corretta
6,84%), somme tutte maggiorate di interessi e rivalutazione nei limiti della
Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, a decorrere dalle singole
scadenze.
Confermava nel
resto le impugnate sentenze.
2. Per la
cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la (OMISSIS)
societa' cooperativa nei confronti dell'INPS, della (OMISSIS) e di (OMISSIS),
prospettando un motivo di ricorso.
3. Resiste
l'INPS in proprio e per la (OMISSIS) con controricorso e ricorso incidentale
articolato in un motivo. (OMISSIS) e' rimasta intimata.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.
Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi in quanto proposti avverso
la medesima sentenza di appello.
2. Con il
ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme
di cui al Decreto Legge n. 69 del 1988, articolo 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 797 del 1955, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43,
dell'articolo 414 c.p.c., dell'articolo 2967 c.c..
Espone la
ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato nel condannarla al pagamento
nei confronti dell'INPS della somma di euro 70.762,87 per assegni nucleo
familiare.
Tale statuizione
sarebbe stata fondata su una pretesa inversione dell'onere della prova, fondata
sulla asserzione che il pagamento ai dipendenti dell'assegno per il nucleo
familiare configuri uno sgravio contributivo o una posta dedotta in
compensazione dopo l'accertamento di un'evasione contributiva e non, come e'
avvenuto nel caso di specie, un ordinario conguaglio Decreto del Presidente
della Repubblica n. 797 del 1955, ex articoli 42 e 43, sugli assegni familiari.
Il conguaglio
opererebbe automaticamente e non sarebbe soggetto ad alcuna autorizzazione da
parte dell'INPS. Intervenuta la compensazione, il recupero di eventuali assegni
non dovuti poteva configurarsi solo nei confronti dei lavoratori e non del
datore di lavoro.
3. Il motivo non
e' fondato e deve essere rigettato.
3.1. La Corte
d'Appello ha statuito che il diritto al conguaglio, quale fatto parzialmente
estintivo del debito contributivo, deve essere dimostrato dal datore di lavoro,
e pertanto, imputet sibi (OMISSIS) di non aver tempestivamente dimostrato che i
propri dipendenti avevano prestato il numero di giornate necessario, che la
produzione all'INPS della necessaria documentazione era stata tempestiva, che
erano stati tenuti presenti solo i familiari aventi diritto, che tutte le somme
conguagliate erano state effettivamente erogate. Dunque, l'onere della prova
spettava a (OMISSIS), che non aveva mai specificamente contestato le somme
indicate nell'allegato 6 della produzione INPS in primo grado, in cui erano
indicati gli importi indebitamente sgravati a tale titolo.
3.2. Occorre
ricordare che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del
1955, articolo 37, comma 1, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi
diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento
della retribuzione.
L'articolo 43,
del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, stabilisce, al primo
comma, richiamando quanto previsto dall'articolo 42, che se l'ammontare dei
contributi dovuti risulta superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il
datore di lavoro provvedere, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, a
versare l'eccedenza all'INPS, e al successivo terzo comma, che se l'ammontare
degli assegni corrisposti risulta superiore all'ammontare dei contributi
dovuti, l'INPS provvedera' a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.
Questa Corte ha
gia' avuto modo di affermare (sentenza n. 19261 del 2013) che disposizioni
normative regolatoci delle modalita' di pagamento degli assegni familiari, ne
prevedono l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del
datore di lavoro (per conto dell'INPS che sopporta l'onere definitivo della
prestazione), e il diritto dello stesso datore ad operarne il conguaglio con i
contributi e le altre somme dovute all'ente previdenziale.
La
particolareggiata disciplina dettata al riguardo nel detto Testo unico obbliga,
infatti, il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari alla fine di
ogni periodo di pagamento della retribuzione (Decreto del Presidente della
Repubblica n. 797 del 1955, articoli 37 e 45) nonche' a comunicare all'INPS,
entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, l'ammontare dei contributi
dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga
scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce
agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi cui si
ha diritto e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei
contributi e la corresponsione degli assegni (articolo 42). La procedura
prevista dalla richiamata disciplina si completa (per quanto qui interessa) con
la previsione (articolo 43), alla quale si e' fatto sopra riferimento, del
diritto del datore di lavoro, ove l'ammontare dei contributi dovuti risulti
superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, di versare all'INPS la sola
eccedenza.
Per converso,
ove l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore a quello dei
contributi dovuti, il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell'eccedenza da
parte dell'INPS.
L'attivazione da
parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di
anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al
suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all'Istituto previdenziale,
comporta l'obbligo dello stesso datore - in caso di prestazioni indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme,
trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo
in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del precitato
Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, articolo 24, che,
testualmente, stabilisce: "In caso di indebita percezione di assegni da
parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute
sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni
altro credito derivante dal rapporto di lavoro".
Al tempo stesso,
il ricorso al detto meccanismo, determinando il versamento all'INPS della sola
eccedenza tra l'importo degli assegni corrisposti e il complessivo maggiore
ammontare dei contributi dovuti, comporta che il datore di lavoro e'
giustificatamente chiamato a contraddire in ordine alla pretesa avanzata
dall'Istituto previdenziale per la restituzione dell'importo degli assegni
indebitamente corrisposti (e, quindi, indebitamente detratto dalle somme dovute
a titolo contributivo); ne', stante il difetto di una qualunque previsione
normativa che disponga al riguardo, puo' configurasi un onere per l'INPS di
attendere l'avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro per
pretenderne giudiziariamente il pagamento.
3.3. Pertanto,
deve trovare ingresso il recupero da parte dell'INPS dei contributi
erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari
indebitamente versati, spettando al datore di lavoro provare l'assolvimento
dell'obbligo contributivo sia pure con le modalita' della normativa sopra
richiamata.
3.4. Peraltro,
nel punto 3.2 e, della sentenza di appello dedicato al conguaglio ANF, non
vengono prospettate argomentazioni, atte ad integrare la ratio decidendi, con
riguardo alla disciplina degli sgravi contributivi, richiamati a titolo
meramente esemplificativo nel punto 3.2.
Alla luce delle
considerazioni che precedono nessuna censura puo' muoversi alla statuizione
impugnata, onde il ricorso va rigettato.
4. Deve essere
esaminato il motivo del ricorso incidentale.
Con lo stesso
l'INPS deduce violazione e falsa applicazione della Legge n. 662 del 1996,
articolo 1, comma 217, e della Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6.
Vizio di motivazione.
Espone il
ricorrente incidentale che la Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, pone
a carico degli enti previdenziali l'obbligo di corrispondere gli interessi
legali, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulla domanda. Poiche', nel caso di specie, l'obbligazione contributiva
grava sul datore di lavoro, la previsione dell'articolo 16, comma 6, citato,
non puo' trovare applicazione.
4.1. Il motivo
e' fondato e deve essere accolto.
La Legge n. 412
del 1991, articolo 16, comma 6, a cui fa riferimento la Corte d'Appello poiche'
disciplina la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute dagli
enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, prevedendo la non
cumulabilita' d'interessi e rivalutazione monetaria, non puo' trovare
applicazione nel caso di specie, ove e' la societa' (OMISSIS) debitrice
dell'INPS.
Di conseguenza
tale divieto non e' applicabile e la rivalutazione monetaria e' dovuta, ed e'
cumulabile con gli interessi, secondo le regole generali.
5. Pertanto, la
sentenza va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e decidendo nel
merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, vanno dichiarati
dovuti sia gli interessi che la rivalutazione.
6. La Corte,
sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, tenuto conto della complessita'
dell'intero giudizio in cui si inseriscono le statuizioni impugnate e la
peculiarita' delle questioni venute in esame, compensa tra le parti le spese
dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte
riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Accoglie quello incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in ordine al ricorso incidentale e decidendo nel
merito dichiara dovuti sia gli interessi sia la rivalutazione. Compensa tra le
parti le spese dell'intero processo.
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