Articolo 1
Sono
assegnate per la chiusura delle competenze relative all’annualità 2014, le
seguenti risorse finanziarie alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia. Toscana,
Umbria e Veneto al fine della concessione o della proroga, in deroga alla
vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria
e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese
ubicate nelle Regioni medesime:
-
Regione Abruzzo - Euro 43.521.901,00;
-
Regione Basilicata - Euro 36.272.671,00;
-
Regione Calabria - Euro 55.000.000,00;
-
Regione Emilia Romagna - Euro 18.617.952,00;
-
Regione Friuli Venezia Giulia - Euro 7.773.057,00;
-
Regione Marche - Euro 49.128.267,00;
-
Regione Molise - Euro 14.266.499,00;
-
Regione Sardegna - Euro 55.000.000,00;
-
Regione Siciliana - Euro 55.000.000,00;
-
Regione Toscana - Euro 44.845.724,00; e Regione Umbria - Euro 22.928.057,00;
-
Regione Veneto - Euro 76.409.423,00;
Articolo 2
Per
le finalità di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale n.
83473 del 1° agosto 2014, per l’anno 2014, le Regioni possono disporre la
concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in
deroga ai criteri di cui all’art. 2 e 3 del sopraccitato decreto, nella misura
del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall’art. 1 del presente
decreto, secondo la seguente ripartizione:
-
Regione Abruzzo - Euro 2.176.095,05;
-
Regione Basilicata - Eurol.813633,55;
-
Regione Calabria - Euro 2.750.000,00;
-
Regione Emilia Romagna - Euro 930.897,60;
-
Regione Friuli Venezia Giulia - Euro 388.652,85;
-
Regione Marche - Euro 2.456.413,35;
-
Regione Molise - Euro 7 ] 3,324,95;
-
Regione Sardegna - Euro 2,750.000,00;
-
Regione Siciliana - Euro 2.750.000,00; o Regione Toscana - Euro 2.242.286,20;
-
Regione Umbria - Euro 1.146,402,85;
-
Regione Veneto - Euro 3.820.471,15;
Al
fine di consentire all’INPS il monitoraggio delle prestazioni corrisposte, le
Regione devono espressamente indicare nella determinazione concessoria
l’impiego delle risorse finanziarie di cui all’articolo 6 comma 3 del
sopraccitato decreto.
Articolo 3
L’onere
complessivo, pari ad euro 478.763,551,00
(quattrocentosettantottomiolionisettecentosessantatremilacinquecentocinquantuno
/00), è posto a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui
all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 4
Le
Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato
dai precedenti articoli 1 e 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
le Regioni sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti
all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a
dame riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze.
Il
presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.
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