A
tale riguardo, infatti, l’Ente interpellato ha chiarito che, in base alla
corretta lettura della disposizione di cui all’art.2, comma 1, del D.Lgs.
n.81/2008, riveste la qualifica di RSPP
quella persona che, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale
risulti legata al datore di lavoro, sia incardinata nell’ambito
dell’organizzazione aziendale e sia preposta al coordinamento del servizio di prevenzione e protezione interno,
istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’impresa.
Valerio
Pollastrini
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