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MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


martedì 29 settembre 2015

Garanzia Giovani: 25 aziende di CNA Siena accoglieranno per un tirocinio retribuito i giovani selezionati dal progetto "Crescere in digitale"

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa del 28 settembre 2015

A meno di 20 giorni dall'avvio sono oltre 23 mila i giovani iscritti alla formazione on line; forte interesse anche da parte delle aziende: già quasi 900 quelle che hanno aderito, mettendo a disposizione 1.317 tirocini retribuiti

Da oggi 25 aziende aderenti a CNA Siena sono disponibili ad accogliere per un tirocinio retribuito altrettanti giovani tra quelli che verranno selezionati alla fine del percorso formativo del progetto crescere in Digitale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme con Google ed Unioncamere, e rivolto agli iscritti al programma Garanzia Giovani. L'annuncio è stato dato nel corso di un incontro organizzato dall'Associazione di rappresentanza dell'artigianato con il Ministro Poletti.

Proseguono intanto, a ritmo sostenuto, le iscrizioni dei giovani. Ad oggi, a meno di 20 giorni dal lancio del progetto, sono oltre 23.000 i giovani che si sono iscritti al percorso di formazione on line per le competenze digitali disponibile sulla piattaforma www.crescereindigitale.it, realizzata da Google. Di questi, quasi 13.000 stanno già seguendo il training on line, e 270 hanno già terminato le 50 ore di formazione previste.

Forte anche l'interesse delle aziende, la cui collaborazione è determinante per una piena riuscita del progetto: sono già quasi 900 quelle che hanno aderito, richiedendo l'attivazione di 1.317 tirocini retribuiti per i giovani che verranno selezionati al termine del percorso di formazione e che si impegneranno a sviluppare progetti di digitalizzazione nelle imprese che li accoglieranno.

Il Ministero dello Sviluppo Economico al Salone Nautico di Genova

Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicato Stampa del 28 settembre 2015

Informazioni immediate per aziende e cittadini.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è presente alla 55° edizione del Salone Nautico di Genova in programma a Genova da mercoledì 30 settembre a lunedì 5 ottobre 2015.

Nel quartiere fieristico, presso il padiglione B, il personale tecnico e amministrativo dell’Ispettorato territoriale Liguria, articolazione periferica della Direzione delle Attività Territoriali del Ministero, è a disposizione dell’utenza per ogni informazione di indirizzo e prima assistenza sulle attività del Ministero, nonché, per l’intera durata della manifestazione, all’accettazione di richieste nautiche e, ove possibile, al contestuale rilascio di licenze di esercizio RTF e patentini.

In particolare, l’Ispettorato Territoriale attua la vigilanza ed il controllo del corretto uso delle frequenze, la verifica della conformità tecnica degli impianti di telecomunicazioni, l'individuazione di impianti non autorizzati.

Tra le molteplici attività rilevano anche quelle relative al rilascio di autorizzazioni e licenze per apparati ricetrasmittenti installati a bordo di imbarcazioni, di patenti per radiotelefonista, di nulla osta per la costruzione di elettrodotti.

Presso l’Ispettorato Territoriale è operativo lo Sportello MiSE Liguria che, grazie alla condivisione dell’intero portafoglio di attività del Ministero, svolge ruolo fondamentale di rispondere in modo immediato e snello alle esigenze sul territorio di aziende e cittadini.

Lo Sportello fornisce informazioni sulle molteplici attività svolte dal Mise e individua gli erogatori finali dei servizi richiesti. Attività particolarmente utile alle imprese che vogliono usufruire delle misure attuate dal Ministero a favore dei processi produttivi e delle necessità di finanziamento.

Cna - Silvestrini: Il clima è cambiato. Ora subito le riforme. Le imprese hanno bisogno di certezze, di stabilità e di innovazione

Cna, Comunicato Stampa del 28 Settembre 2015

“Il dato dell’Istat sulla fiducia delle imprese e dei consumatori fotografa un cambiamento di clima che CNA aveva già colto, una propensione nuova al consumo e agli investimenti che speriamo si consolidi. Ora siamo tutti in attesa che le annunciate riforme prendano vita al più presto possibile. I nostri imprenditori hanno bisogno di certezze, di stabilità, di innovazione”. Lo ha dichiarato Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna, intervenendo questa mattina a Siena al  convegno su  tema “CNA e Imprese. Quale futuro per la rappresentanza”.

“Bene un governo militante, bene un governo che decide – ha aggiunto Silvestrini - . E bene parti sociali che formulano proposte e hanno spirito collaborativo. Ma bisogna stare attenti a non gettare il bambino con l’acqua sporca. Nessuno di noi ha nostalgia delle mega riunioni a Palazzo Chigi, dove si entrava sapendo che le decisioni in discussione erano già state prese altrove, ma il nuovo non può passare per l’annullamento del contributo di chi rappresenta interessi reali, di chi rappresenta gli interessi delle imprese”.

“Il nuovo, quando funziona, ci piace. Tra le nuove politiche del lavoro  – ha spiegato Silvestrini – ci è piaciuto particolarmente il Jobs Act, per il suo contenuto ma anche per il metodo usato: nel giro di pochi mesi, abbiamo avuto tutti i decreti attuativi, evitando che la riforma si svuotasse. Un metodo che purtroppo rimane poco comune. Invece le imprese hanno bisogno di certezze. Mi riferisco alle disposizioni contenute nella Delega fiscale, dalla istituzione dell’Iri, l’imposta sul reddito delle imprese, per dare concreti benefici fiscali alle imprese che reinvestono gli utili nella propria attività, all’esclusione dall’Irap di imprese e professionisti privi dell’autonoma organizzazione”.

“Mentre siamo in attesa di questi provvedimenti promessi e rimasti in sospeso – ha concluso Silvestrini – rimangono in vigore l’Imu sugli immobili destinati all’impresa, che colpisce quanto hanno più a cuore gli imprenditori,  il cuore stesso dell’impresa, e storture come lo split payment, che trasforma le imprese in bancomat dello Stato, o il reverse charge, al quale l’Ue ha dato il via libera a patto che si riducessero i tempi dei pagamenti pubblici alle imprese, che invece rimangono lunghi. Approfittando della Legge di Stabilità si potrebbero eliminare perlomeno questi ostacoli, ma ce ne sono tanti altri, al fare impresa”. 

Cdl - Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 28 Settembre 2015

E' entrato in vigore il 24 settembre 2015 il decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Il Testo Unico, presentato nel decreto, integra le novità sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e sui Fondi di solidarietà bilateriali. Il messaggio n.5919 pubblicato dall'Inps il giorno dell'entrata in vigore del decreto fornisce le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina, che deve essere applicata in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a partire dal 24 settembre 2015. Se, invece, la riduzione o la sospensione dell'attività è avvenuta prima delle suddetta data, restano in vigore le modalità operative previste dalla disciplina precedente. 

Confindustria - Bonomi: "È il momento di fare sistema"

Confindustria, Nota del 28 settembre 2015

La migliore opportunità per le aziende che vogliono crescere è aggregarsi, entrare in rete per essere più strutturate e competere meglio nella feroce concorrenza mondiale salvaguardando la propria autonomia.

E' questo il credo di Aldo Bonomi, presidente del Comitato tecnico Reti di impresa, filiere e aggregazioni dal 2009, che oggi, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, chiede il rifìnanziamento dello sgravio fiscale che ha permesso l'affermazione del modello di aggregazione.

Confcommercio - Fisco, l'Ue avverte: "l'Italia sposti il carico sui consumi"

Confcommercio, Nota del 28 settembre 2015

Nel rapporto 2015 'Riforme fiscali negli Stati membri dell'Unione europea', si legge che l'Italia dovrebbe ridurre la pressione fiscale sul lavoro e spostare il carico sui consumi, sugli immobili e sulle donazioni.

L'Italia dovrebbe ridurre la pressione fiscale sul lavoro e spostare il carico sui consumi, sugli immobili e sulle donazioni. E' quanto si sottolinea nel rapporto 2015 'Riforme fiscali negli Stati membri dell' Unione europea', redatto dalle direzioni generali Affari economici e Fiscalità della Commissione europea. Secondo il rapporto l'Italia - assieme a Belgio,  Repubblica Ceca, Francia, Lettonia, Ungheria, Austria, Portogallo e Romania, sembra "avere una potenziale necessità di ridurre la pressione fiscale relativamente elevata sul lavoro e la possibilità di aumentare tasse meno distorsive". Per l'Italia il rapporto indica il  potenziale di spostare il carico fiscale sui consumi, sugli immobili,  sulle eredità e sulle donazioni.

Ministero del Lavoro - Ora apprendistato formativo e alternanza scuola lavoro possono decollare

Ministero del Lavoro, Comunicato Stampa del 28 settembre 2015

Ora apprendistato formativo e alternanza scuola lavoro possono decollare. In Conferenza Stato-Regioni ratificato l'Accordo nella IeFP per lo sviluppo e rafforzamento della "via italiana al sistema duale"

Dichiarazione del Sottosegretario Luigi Bobba

Giovedì 24 settembre u.s., nella seduta della Conferenza Stato-Regioni è stato approvato l'Accordo sul progetto riguardante "Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale", che dà il via libera definitivo ad una sperimentazione sulla quale c'era già stata una intesa di massima tra i diversi attori, volto a dare forma concreta alla "via italiana del sistema duale" di apprendimento.

"Questa sperimentazione parte dalla consapevolezza che per far decollare il nuovo sistema di  apprendistato per la qualifica e il diploma e quello in alta formazione e ricerca, introdotto dai recenti decreti attuativi del Jobs Act, è richiesta una fase di accompagnamento che consenta di presidiare, insieme alle Regioni, tutti i processi di governance locale, finalizzandola alla costruzione di modelli condivisi come base su cui poi consolidare il nascente sistema duale" dichiara il Sottosegretario presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali On. Luigi Bobba "il progetto sperimentale rappresenta una novità assoluta e, al contempo, un punto di forza perché si fonda sul consenso preventivo delle parti in causa, ponendosi obiettivi concreti da raggiungere e tempi certi. Si articola seguendo due filoni principali- continua Bobba - da una parte è previsto lo sviluppo e il rafforzamento  del sistema di placement dei centri di formazione pubblici e privati, dall'altra il sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale. La sperimentazione nella IeFP, che verrà avviata a breve – conclude il Sottosegretario- consentirà, in un biennio a circa 60 mila giovani di poter conseguire i titoli di studio attraverso percorsi formativi che prevedono lo svolgimento del 50 per cento dell'orario ordinamentale in contesto di impresa. Per una parte cospicua di studenti, l'apprendimento in impresa avverrà tramite apprendistato di primo livello, mentre per l'altra parte avverrà attraverso l'introduzione dell'alternanza rafforzata di 400 ore annue. Già solo questi numeri sono chiari indicatori di una volontà di rilancio e di una vera svolta nell'apprendistato, fortemente voluti dal Governo  come  strumento per favorire la transizione tra sistema di formazione professionale e mondo del lavoro e come azione concreta per incrementare l'occupazione giovanile".

Istat - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto 2015

Istat, Comunicato del 28 settembre 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. del 28 settembre 2015, n. 225)

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di agosto 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A07215)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI
INDICI
Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente
di due anni precedenti
 
 
 
(Base 2010 = 100)
2014
Agosto
107,5                              -0,1   1,0
 
Settembre
107,1                              -0,1   0,7
 
Ottobre
107,2                               0,1   0,8
 
Novembre
107,0                               0,2   0,8
 
Dicembre
107,0                             -0,1   0,5
 
Media
107,2
2015
Gennaio
106,5                            -0,7  -0,2
 
Febbraio
106,8                             -0,4   0,1
 
Marzo
107,0                             -0,2   0,1
 
Aprile
107,1                             -0,3   0,2
 
Maggio
107,2                             -0,1   0,3
 
Giugno
107,3                             -0,1   0,2
 
Luglio
107,2                             -0,1   0,0
 
Agosto
107,4                             -0,1 -0,2

 

Inail - In Italia un esercito di 260mila baby lavoratori, quelli più a rischio sono 30mila

Inail, News del 29 settembre 2015

A tracciare l’identikit del lavoro minorile è l’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, che lo giudica un vero e proprio “furto dell’infanzia, da condannare senza se e senza ma”. Rampi (Civ Inail): “L’impiego dei giovanissimi non va incentivato, ma se non si può evitare va almeno tutelato”

ROMA - Commessi, baristi, parrucchieri. Ma anche braccianti agricoli, meccanici di officina, manovali nei cantieri. Questi alcuni degli impieghi più diffusi tra il piccolo esercito di 260mila lavoratori under 16 che in Italia, invece di andare a scuola, ogni giorno si guadagna da vivere lavorando complessivamente oltre un milione di ore. Uno su due non viene neppure pagato, anche perché la maggioranza aiuta in casa (33%) o nell’attività di famiglia (40%).

Per il 54% dei genitori scelta ok se c’è la crisi.
A tracciare il loro identikit è l’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza (Paidòss), che bolla il fenomeno dei baby lavoratori come un vero e proprio “furto dell’infanzia, da condannare senza se e senza ma”. Non tutti i genitori, però, sembrano condividere questo giudizio così netto. Come emerge da un’indagine commissionata a Datanalysis e condotta su un campione rappresentativo di mille mamme e papà – i cui risultati sono stati presentati la scorsa settimana a Roma, in un convegno ospitato dal Civ Inail presso la sede dell'Istituto di via IV Novembre – nonostante l’80% sia consapevole del fatto che il lavoro minorile priva i ragazzi dell’infanzia, della formazione scolastica e della crescita psicofisica, il 54% lo giustifica, in parte, se dettato dalla necessità di far fronte alla crisi economica.

“La gavetta prima dei 16 anni pregiudica salute e benessere”.
“L’idea che iniziare la gavetta presto possa aiutare i ragazzi a inserirsi meglio nel mondo del lavoro è falsa e fuorviante – ha spiegato Giuseppe Mele, presidente di Paidòss – Un modo utile soprattutto a nascondersi ipocritamente di fronte alla realtà: lavorare prima dei 16 anni mette a rischio la salute e il benessere psicofisico e non aiuta a trovare meglio lavoro. Le stime indicano addirittura che un bambino costretto a lavorare prima del tempo da adulto avrà il doppio delle difficoltà per trovare un impiego dignitoso”.

“Spesso sono esperienze dure e insicure”.
“Purtroppo c’è una diffusa mancanza di consapevolezza della pervasività e delle conseguenze del lavoro minorile – ha confermato la senatrice Camilla Fabbri, presidente della commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro – L’istruzione nell’infanzia non può essere sostituita con il lavoro: gli impieghi dei minori non hanno mai ‘valore’ e soprattutto negano un diritto umano, quello a una crescita personale, sociale e morale in serenità che ciascuno deve avere. Il lavoro minorile non è mai positivo, spesso si tratta di esperienze dure per gli orari estenuanti, la mancanza di condizioni di sicurezza, i rapporti complessi con i datori di lavoro anche quando si tratta di familiari. Un ragazzino lavoratore corre più rischi di rimanere ai margini della società: l’istruzione deve essere garantita e l’abbandono scolastico combattuto con ogni mezzo, perché è l’unico modo per garantire che i giovani acquisiscano conoscenze e competenze davvero adeguate al mercato del lavoro in continua evoluzione”.

“Molti infortuni denunciati come incidenti di gioco”.
La fascia più vulnerabile è quella dei 30mila ragazzi con meno di 16 anni che sono a rischio sfruttamento perché impiegati in lavori pericolosi o che possono compromettere molto seriamente il loro sviluppo, ad esempio perché costretti a stare svegli durante la notte. Molti infortuni, ha osservato a questo proposito il presidente del Civ Inail, Francesco Rampi, al pronto soccorso non vengono neppure denunciati come tali, ma come incidenti accaduti durante il gioco: “Il lavoro tra i giovanissimi non va incentivato – ha aggiunto Rampi – ma se non si può evitare va almeno tutelato, per esempio anticipando l’assicurazione per la sicurezza”.

“Le conseguenze possono compromettere il resto della vita”.
“Purtroppo non sono rari i casi in cui ragazzini sono costretti a lavorare alla sera, rinunciando a ore di riposo ed esponendosi a una maggior probabilità di malattie come obesità, diabete, tumori – ha sottolineato il presidente dell’Anmil, Franco Bettoni – Molti maneggiano assiduamente sostanze chimiche tossiche, pensiamo ad esempio ai piccoli impiegati in negozi di parrucchiere o come calzolai, meccanici, braccianti agricoli. Ci sono ragazzini che svolgono lavori in cui si devono utilizzare oggetti taglienti o attrezzi pericolosi, altri che aiutano in cantieri edili dove il rischio di incidenti è considerevole. Tutto ciò incrementa moltissimo la probabilità che un piccolo lavoratore si faccia seriamente male, con conseguenze che possono in alcuni casi compromettere tutto il resto della vita”.

La percezione del fenomeno è distorta.
La percezione del fenomeno del lavoro minorile, però, è distorta. Il 40% del campione interpellato da Datanalysis, infatti, ha ammesso di non sapere della sua esistenza e ben il 55% è convinto che riguardi esclusivamente i Paesi poveri. Tra chi invece ne è a conoscenza, il 40% pensa che riguardi solo il Meridione e il 30% che coinvolga solo minori stranieri, mentre in realtà dei 260mila lavoratori under 16 solo 20mila non sono italiani. “I dati raccolti – ha commentato Mele – indicano una preoccupante indulgenza dei genitori italiani nei confronti del lavoro minorile: il 26%, con punte del 33% al Sud, non ci vede nulla di male, mentre il 20% ritiene che il giudizio debba dipendere dalla situazione del singolo”.

“Ogni bambino ha il diritto di essere protetto”.
Per il presidente di Paidòss, però, ciò che “turba ancora di più è che solo il 34% delle mamme e dei papà costringerebbe a restare sui banchi un figlio intenzionato a lasciare la scuola per lavorare, impedendogli una scelta dannosa per la sua vita: uno su quattro, infatti, ha risposto che accetterebbe la decisione, pur ritenendola un errore, uno su cinque la considera invece una volontà da rispettare comunque. Non è così: ogni bambino ha il diritto di essere protetto dallo sfruttamento economico, in qualunque sua forma”.

Mef - Padoan: “L’Italia tra i protagonisti della lotta internazionale all’evasione fiscale”

Mef, Nota del 28 settembre 2015

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha inaugurato questa mattina l’annuale conferenza tecnica del Centro Interamericano delle Amministrazioni Tributarie, curata dalla Guardia di Finanza in rappresentanza dell’amministrazione finanziaria italiana.

Nel suo discorso inaugurale il Ministro ha passato in rassegna l’evoluzione recente, caratterizzata da forti innovazioni dovute alla rapida evoluzione del quadro economico e legale internazionale, insieme all’innovazione tecnologica e alla globalizzazione. Le tecniche investigative e di audit devono adattarsi a questi scenari per evolvere e migliorare la propria capacità di intercettare l’evasione e l’elusione fiscale realizzate da chi sfrutta gli spazi determinati da queste asimmetrie.

Per promuovere un maggior livello di lealtà fiscale sono state lanciate nuove iniziative nel campo della collaborazione reciproca tra gli Stati, con un ruolo importante della intelligence analysis e del risk assessment.

L’Italia è stata protagonista di questa stagione di nuovi accordi internazionali ed è tra i Paesi che hanno promosso lo standard OECD/OCSE per lo scambio di informazioni che dal prossimo 1° gennaio 2016 obbliga gli intermediari finanziari a identificare la residenza fiscale dei propri clienti, mentre nel 2017 vi sarà il primo scambio automatico di informazioni sui conti bancari e finanziari.

Anche nel campo degli accordi bilaterali l’Italia è stata molto attiva, come testimoniano i nuovi accordi con le giurisdizioni di Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Città del Vaticano.

Inps – Presentato il “Rapporto WorldWideInps” sulle pensioni all’estero

Inps, News del 29 settembre 2015

Oggi è stato presentato il primo rapporto INPS sul pagamento delle pensioni all’estero.

Il rapporto è stato presentato dal Presidente dell’Istituto, prof. Tito Boeri, e dal direttore della Direzione centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie, dott. Giuseppe Conte.

L’INPS eroga all’estero circa 400.000 trattamenti pensionistici all’anno per un importo complessivo di oltre un miliardo di euro in più di centocinquanta Paesi.

L’andamento del numero di pensioni erogate risulta altalenante nell’ultimo decennio, con un picco registrato negli anni 2010 e 2011 e una riduzione negli anni successivi. Questa riduzione è causata sia dalle norme intervenute per ridurre i pensionamenti, sia dalle campagne incisive e massive di accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati INPS pagati all’estero, che hanno portato alla sospensione di 24.460 posizioni.

-         Leggi la versione integrale del Rapporto WorldWideInps:

Disabilità e pet therapy, Inail Benevento in campo per sostenere le adozioni di cani randagi

Inail, News del 28 settembre 2015

L’iniziativa è rivolta agli assistiti dell’Istituto, che potranno prendersi cura di loro grazie alla collaborazione con il Comune sannita e l’associazione “Gli amici di Snoopy”. Opportunamente riaddomesticati e addestrati, gli amici a quattro zampe possono facilitare il percorso di reinserimento degli infortunati

BENEVENTO - “Mi sprona a uscire, a muovermi e a stare meglio con me stesso”. A raccontare la sua esperienza di convivenza con un ex cane di strada è uno degli assistiti Inail che, nonostante la carrozzina, è riuscito a prendersi cura di un amico a quattro zampe. Grazie alla collaborazione con il Comune e con l’associazione no profit “Gli amici di Snoopy”, il servizio sociale della sede di Benevento dell’Istituto si occuperà di promuovere e seguire gli affidi temporanei e le adozioni di cani abbandonati o presenti nei vari canili municipali.

Il primo passo è il colloquio con l’assistente sociale.
Il primo step previsto è un colloquio individuale tra la persona con disabilità e l’assistente sociale, che valuterà e segnalerà a “Gli amici di Snoopy” la richiesta di adozione. È invece compito dell’associazione no profit far vaccinare, sverminare, sterilizzare, curare e rieducare i cani, grazie anche al servizio veterinario della Asl. Tra le figure chiamate a collaborare è presente, inoltre, un veterinario comportamentale per l’impostazione della terapia, che può svolgersi anche a casa del nuovo padrone.

Un aiuto nel percorso di recupero dopo l’infortunio.
Oltre a promuovere una maggiore attenzione per la tutela del benessere degli animali, l’iniziativa punta a valorizzare il ruolo del cane, che in alcuni casi può essere uno straordinario facilitatore nel percorso di reinserimento sociale degli infortunati. I randagi, opportunamente riaddomesticati e addestrati, potranno infatti essere utilizzati per la pet therapy da persone in particolare condizione di disagio.

“Il valore del progetto rafforzato dal ‘Dog Day’ del 10 luglio”.
“La disponibilità dimostrata dall’assessorato alla protezione animali del Comune e dall’associazione ‘Gli amici di Snoopy’ – sottolinea Anna Villanova, responsabile di struttura dell’Inail di Benevento – ci ha dato la possibilità di avviare un percorso di sensibilizzazione presso i nostri assistiti per il ricollocamento di cani abbandonati, senza necessità di ulteriori accordi, essendo sufficiente, per le sole attività di intermediazione tra infortunato e volontari, il protocollo sottoscritto lo scorso febbraio tra l’amministrazione comunale e l’associazione. La nostra partecipazione al ‘Dog Day’ del 10 luglio ha poi rafforzato le intese e sottolineato il valore sociale del progetto”.

“Un antidoto a situazioni di disagio emotivo e affettivo”.
“Sono diverse le persone interessate all’adozione – precisa a questo proposito Giuseppina Carrillo, funzionario socio educativo dell’Istituto – perché si sta diffondendo sempre di più l’idea che un cane sia in grado di stimolare la persona, favorirne la partecipazione attiva, migliorare situazioni di disagio emotivo e affettivo, e sviluppare nuove modalità comunicative. Ma c’è anche chi ha colto questa opportunità per far compiere un percorso di riabilitazione comportamentale a uno dei suoi cani, facendolo affiancare da un educatore cinofilo. La disabilità, infatti, rende più difficile l’addestramento e l’addomesticamento”.

Ministero del Lavoro - Al via la campagna nazionale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nel mondo

Ministero del Lavoro, Nota del ​28 settembre 2015

'Lavora con il cuore"
Al via la campagna nazionale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nel mondo

"25by25 - Insieme al mondo del lavoro per ridurre la mortalità dalla malattie cardiovascolari" è il tema della Conferenza Stampa che si terrà martedì 29 settembre, alle ore 11.30, a Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Veneto, 56 - sala Donat Cattin ed alla quale sarà presente il Sottosegretario di Stato al Lavoro, On. Luigi Bobba.

Si tratta della presentazione di un progetto di prevenzione primaria sulla "Valutazione del rischio cardiovascolare nel luogo di lavoro" svolto nell'ambito della campagna di sensibilizzazione  promossa dall'Organizzazione mondiale della Sanità che ha inteso fissare l'obiettivo di ridurre del 25% il rischio cardiovascolare entro il 2025.

Il Sottosegretario di Stato Luigi Bobba aprirà la Conferenza alla quale parteciperanno Emanuela Folco - Presidente Fondazione Italiana per il Cuore, Francesco Saverio Mennini -Direttore Centro Valutazione Economica e HTA dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Francesco Romeo -Presidente Società Italiana di Cardiologia, Giovanni Spinella -Presidente CONACUORE e Roberto Volpe del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR.

Privacy - Skype: il datore di lavoro non può spiare le conversazioni dei dipendenti

Garante della Privacy, Newsletter del 28 settembre 2015

Il datore di lavoro non può  spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.

Il principio è stato riaffermato dal Garante privacy nell'accogliere il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'illecita acquisizione di conversazioni, avute con alcuni clienti/fornitori, poste poi alla base del suo licenziamento.

A seguito del provvedimento del Garante il datore di lavoro non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Nel caso esaminato, rileva il Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni, attuata, per sua stessa ammissione, attraverso l'installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall'azienda, sia quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione. Una procedura, secondo il Garante, in evidente contrasto con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" e con le disposizioni poste dall'ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro. Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, occorre comunque che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy. Principi questi da tenere ben presenti, in considerazione del fatto che l'esercizio  del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a  terzi.      

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 settembre 2015, n. 224)

Art.1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;

c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

d) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto;

e) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

f) «Regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

g) «Regolamento n. 1408/2013»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

h) «Regolamento n. 717/2014»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

i) «Regolamenti de minimis»: il regolamento n. 1407/2013, il regolamento n. 1408/2013 e il regolamento n. 717/2014;

l) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

m) «grandi imprese»: imprese diverse dalle PMI;

n) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

o) «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

p) «impresa unica»: imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, di ciascuno dei regolamenti de minimis.

Art.2 - Finalità dell'intervento
1. Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di cui al successivo art. 3, comma 1.

Art.3 - Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
1. Il regime di aiuto istituito dal presente decreto è destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:

a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di società;

b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta;

c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ferme restando eventuali specifiche condizioni di ammissibilità richieste dai decreti di cui all'art. 8, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e) essere in regime di contabilità ordinaria;

f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui all'art. 9, comma 8, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all'impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -.

3. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro secondo, titolo II, del codice penale. L'esclusione non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;

e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

4. Non possono essere agevolate con il presente regime di aiuto le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e le ulteriori specifiche attività escluse dal campo di applicazione dei regolamenti de minimis.

Art.4 - Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui all'art. 3:

a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;

b) organici e funzionali all'attività esercitata;

c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese ai sensi dell'art. 5, comma 1, antecedentemente alla presentazione della domanda;

d) che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis applicabili di cui all'art. 6, comma 4.

2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 6, comma 1. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Ministero può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12.

Art.5 - Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) brevetti, licenze e marchi;

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;

h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

i) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;

l) spese generali inerenti allo svolgimento dell'attività d'impresa.

2. Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera a), le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile. Le spese di cui alla lettera b) non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile. Le spese generali di cui alla lettera l) sono ammissibili nella misura massima del 20% del totale delle spese rientranti nelle altre categorie di cui al comma 1.

3. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera l), devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e i beni cui sono riferite, devono:

a) essere ammortizzabili;

b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove;

c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;

d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese.

5. Le spese di cui al presente articolo sono considerate ammissibili al netto dell'IVA.

6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei ai sensi dell'art. 7, comma 2, il decreto di cui all'art. 8, comma 2, può stabilire particolari limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modiche e integrazioni. Ulteriori specificazioni in merito all'ammissibilità delle spese sono, in ogni caso, fornite in sede di attuazione del presente regime, con provvedimento del Ministero a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Art.6 - Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 4, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato, determinato dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, è pari almeno allo 0,50 per cento annuo;

b) la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di pre-ammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;

c) il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia;

d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di pre-ammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

2. Con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, è disciplinato il concorso da parte della Banca finanziatrice alla copertura dei costi del programma di investimenti tramite l'erogazione di finanziamenti ordinari a tasso di mercato.

3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 1, lettera a).

4. Nei limiti delle disponibilità di risorse di cui all'art. 7, comma 2, in aggiunta al finanziamento agevolato può essere concesso dal Ministero un contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili, nella misura determinata con il decreto previsto dall'art. 8, comma 2.

5. Le agevolazioni determinate ai sensi dei commi 3 e 4 sono concesse a titolo di «de minimis» ai sensi:

a) del regolamento n. 1407/2013, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica. Nel caso di impresa attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi il predetto massimale è pari a euro 100.000,00, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del predetto regolamento qualora la predetta impresa eserciti anche attività in contabilità separata soggette al massimale di euro 200.000; ovvero

b) del regolamento n. 1408/2013, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del predetto regolamento, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto al comma 6; ovvero

c) del regolamento n. 717/2014, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 30.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del predetto regolamento, per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

6. Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli o di imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento n. 1407/2013 per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del predetto regolamento, a condizione che per dette attività l'impresa richiedente disponga di una contabilità separata. Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, le agevolazioni per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 717/2014 sono concesse ai sensi del predetto regolamento, a condizione che per dette attività l'impresa richiedente disponga di una contabilità separata.

7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione superi i massimali di aiuto previsti dal regolamento applicabile ai sensi dei commi 5 e 6, l'importo del finanziamento agevolato è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina. Nel caso di concessione del contributo di cui al comma 4, la riduzione predetta è applicata all'importo del contributo stesso e, ove necessario, al finanziamento agevolato.

8. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all'impresa beneficiaria a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, a condizione che non sia superato il massimale pertinente previsto dal regolamento applicabile a norma dei commi 5 e 6.

Art.7 - Risorse
1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi a valere sul FRI, previa assegnazione delle risorse disposta dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministero può stipulare con le regioni e con altri enti pubblici apposite convenzioni che, favorendo l'integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione all'economia sociale, prevedano la partecipazione finanziaria da parte degli stessi alla misura di sostegno prevista dal presente decreto, attraverso l'associazione ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 6, comma 1, di aiuti concessi sotto forma di contributi non rimborsabili. La concessione dei predetti contributi può, altresì, essere disposta, con modalità definite dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, anche a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti programmi operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto, ovvero a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative.

3. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 2 è riservata annualmente ai programmi proposti da PMI. Nell'ambito della predetta riserva è istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese.

Art.8 - Disciplina attuativa
1. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, specifiche condizioni e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente decreto sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 357, della precitata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri e le modalità relativi alla concessione dell'eventuale contributo di cui all'art. 6, comma 4, aggiuntivo rispetto al finanziamento indicato al comma 1.

3. Sulla base delle linee fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse del FRI nonché delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, il Ministero, CDP e ABI, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulano apposita convenzione per la disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione delle agevolazioni sono svolti dal Ministero e la valutazione del merito di credito e la gestione del finanziamento agevolato è operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI destinate ai finanziamenti agevolati.

4. Possono assumere il ruolo di Banche finanziatrici le banche italiane o le succursali di banca estera comunitaria o extracomunitaria operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni che abbiano aderito alla convenzione di cui al comma 3. L'adesione è condizionata dalla dimostrazione da parte delle predette banche del possesso di specifici requisiti di esperienza nell'erogazione di finanziamenti a favore di imprese operanti nel settore dell'economia sociale definiti con il decreto di cui al comma 1. L'elenco delle banche aderenti è reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI.

Art.9 - Procedura di concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La domanda di agevolazione è presentata al Ministero, a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il predetto provvedimento, il Ministero impartisce, altresì, le indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento e precisa gli oneri informativi a carico delle imprese. L'adozione del predetto provvedimento è subordinata all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 7, comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Al raggiungimento del predetto limite di disponibilità, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dandone analoga pubblicità.

4. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di due anni.

5. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata, tra l'altro, la seguente documentazione:

a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al programma di investimento;

b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;

c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante eventuali altri aiuti de minimis ricevuti durante l'esercizio finanziario corrente e nei due precedenti;

f) la delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalità definite dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 3.

6. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa, individuando i documenti necessari ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5.

7. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. Il Ministero, in particolare:

a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione presentata;

b) accerta l'ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria del programma, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice ai sensi del successivo comma 8;

c) valuta l'ammissibilità e la pertinenza delle spese esposte nella domanda e determina l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili.

8. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 7, il Ministero acquisisce le valutazioni del merito di credito operate dalle Banche finanziatrici, alle quali il Ministero stesso può richiedere gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalità definite dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 3. Resta ferma la facoltà per il Ministero di richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari all'istruttoria all'impresa richiedente. Il merito di credito è verificato dalle Banche finanziatrici sulla base dei propri modelli di valutazione.

E', altresì, effettuata dalle Banche finanziatrici la valutazione delle caratteristiche sociali dell'impresa e del programma di investimenti. Le Banche finanziatrici valutano, in particolare:

a) la capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione del finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese di cui all'art. 3;

b) la validità del programma di investimenti, in termini di impatto socio-ambientale dello stesso, tenendo conto dell'ambito sociale di intervento e dell'esistenza di altre imprese e organizzazioni già operanti per i medesimi interessi generali e finalità di utilità sociale.

9. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice.

10. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero trasmette le relative risultanze al comitato di cui al comma 13, che, mensilmente, secondo i termini e le modalità specificati con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, esprime il proprio parere sull'ammissibilità delle singole iniziative e ne dà comunicazione al Ministero. Acquisito il parere positivo da parte del predetto comitato, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la cui validità rimane subordinata alla stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui il parere del comitato sia negativo, il Ministero ne dà comunicazione all'impresa interessata ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice.

11. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni contiene, tra l'altro:

a) l'ammontare delle spese ammissibili;

b) l'ammontare del finanziamento agevolato e la misura minima del finanziamento ordinario;

c) il tasso da applicare al finanziamento agevolato;

d) la durata del finanziamento e del relativo piano di pre-ammortamento;

e) gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria nonché le condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

12. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione di cui ai commi 10 e 11, la Banca finanziatrice provvede alla stipula del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. I termini per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, le attività di comunicazione, nonché gli adempimenti a carico di CDP e della Banca finanziatrice necessari alla stipula del predetto contratto sono individuati, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3.

13. Presso il Ministero è istituito un comitato tecnico di valutazione congiunta, composto da tre rappresentati del Ministero, tre rappresentati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante dell'ABI. Le funzioni di presidente del comitato sono svolte a rotazione annuale da un rappresentante del Ministero e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I componenti sono nominati dal Ministero e scelti da ciascuna amministrazione tra esperti in materia di economia sociale e di incentivazione alle imprese. Ai predetti componenti non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e al funzionamento del comitato si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comitato, oltre all'espressione dei pareri di cui al comma 10, in merito all'ammissibilità di ciascun programma di investimento può formulare eventuali proposte in merito alla migliore attuazione dell'intervento, anche in relazione all'evoluzione della normativa di settore e dei fabbisogni specifici delle imprese dell'economia sociale.

Art.10 - Erogazione delle agevolazioni e gestione del Finanziamento
1. Il finanziamento agevolato è erogato dalla Banca finanziatrice in non più di 6 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del programma, fatta salva l'eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento.

L'erogazione per stati di avanzamento del programma è disposta sulla base della richieste presentate periodicamente da parte dell'impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte di quest'ultimo delle condizioni di erogabilità. Alla richiesta, l'impresa beneficiaria deve allegare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute, secondo quanto specificato con il decreto di cui al comma 3.

2. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori ai sensi del comma 1 non può superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Ai fini dell'erogazione a saldo del residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute. Il Ministero verifica la completezza della documentazione presentata e la pertinenza delle spese al programma di investimento, dando comunicazione alla Banca finanziatrice dell'esito della valutazione effettuata. Ai predetti fini il Ministero procede a controlli e ispezioni a campione ai sensi dell'art. 14.

3. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, specifica le condizioni e le modalità di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da presentare a corredo della relativa richiesta, nonché i termini per l'istruttoria del Ministero e per l'erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. Nel rispetto delle predetta disciplina e delle disposizioni di cui al presente articolo, la convenzione di cui all'art. 8, comma 3, individua gli ulteriori impegni della Banca finanziatrice e di CDP. Gli schemi per la richiesta di erogazione sono resi disponibili con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.

4. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, l'erogazione dello stesso è effettuata dal Ministero, con le modalità individuate dal decreto di cui all'art. 8, comma 2.

5. La gestione del finanziamento agevolato, ivi compresi gli adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al pagamento degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del contratto di finanziamento, è effettuata dalla Banca finanziatrice, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3.

Art.11 - Variazioni
1. L'impresa beneficiaria comunica al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda.

2. Le variazioni di cui al comma 1 intervenute successivamente alla concessione delle agevolazioni devono ricevere l'assenso del Ministero che, a tal fine, può richiedere alla Banca finanziatrice conferma del merito di credito, nei modi e termini stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1.

3. L'erogazione delle agevolazioni resta sospesa fino a quando le variazioni di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero.

4. La Banca finanziatrice comunica al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art.12 - Revoche
1. Con provvedimento del Ministero, le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria;

b) fallimento dell'impresa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 8;

d) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di pre-ammortamento ovvero delle rate del finanziamento agevolato;

e) mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti;

f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, fatta salva l'autorizzazione del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le grandi imprese;

g) negli altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o dal contratto di finanziamento.

2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento e l'obbligo di restituzione da parte dell'impresa beneficiaria del debito residuo. La revoca totale comporta, altresì, l'obbligo di restituzione da parte della medesima impresa beneficiaria dell'importo del beneficio di cui la stessa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, la revoca totale delle agevolazioni comporta anche l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo erogato.

3. Nel caso di cui alla lettera e) la revoca delle agevolazioni è parziale qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale. In tale circostanza, le quote erogabili sono ricalcolate e le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successive, ovvero sono recuperate.

4. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le medesime vengono maggiorate nei termini fissati dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e specificati, in relazione al finanziamento agevolato, dalla convenzione di cui al comma 3 del medesimo art. 8.

Art.13 - Estinzione anticipata del finanziamento agevolato
1. Il decreto cui all'art. 8, comma 1, disciplina le condizioni per l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato da parte dell'impresa beneficiaria.

Art.14 - Vigilanza e controlli
1. Al fine di garantire la trasparenza degli interventi di cui al presente decreto e di prevenire tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito degli stessi, il Ministero promuove la stipula di specifici protocolli di intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Fermi restando gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma di investimenti disposti ai sensi dell'art. 10, comma 2, il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art.15 - Monitoraggio e valutazione
1. I risultati dei programmi di investimento e l'efficacia degli interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale. Il Ministero determina gli impatti attesi degli interventi di cui al presente decreto tramite la formulazione, anteriormente al termine iniziale per la presentazione delle domande fissato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, di indicatori e valori-obiettivo.

2. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, individua le specifiche attività informative e di rendicontazione necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art.16 - Obblighi a carico dei soggetti beneficiari per attività di controllo e monitoraggio
1. Al fine di consentire l'espletamento da parte del Ministero delle attività di cui agli articoli 14 e 15, le imprese beneficiarie sono tenute a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.