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sabato 30 maggio 2015

Sospensione dell’attività per impiego di lavoratori in nero: gli amministratori vanno esclusi dal computo della forza lavoro

Come è noto, il Testo Unico sulla Sicurezza (1)  ha introdotto la sanzione della sospensione dell’attività d’impresa nel caso in cui, nel corso di un accertamento ispettivo, venga accertato:

-         l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale lavoratori presenti sul luogo di lavoro, salvo che il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa;

oppure

-         gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In relazione ai suddetti criteri di computo,  il Ministero del Lavoro, nella Nota Prot. n.7127/2015, ha precisato che, ai fini della irrogazione della sanzione della sospensione dell’attività d’impresa, gli amministratori, anche ove prestino  attività in azienda, sono esclusi dal calcolo della forza lavoro.

Valerio Pollastrini

1)      - art.2, comma 1, lett. a, del D.Lgs n.81/2008;

Aggiornate le FAQ ISEE

Inps, News del 28 maggio 2015

Aggiornate dal Ministero del Lavoro e dall’Inps le FAQ ISEE: le domande più frequenti pervenute, nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Le F.A.Q aggiornate sono disponibili sul portale ISEE 2015:

Tfr in busta paga: un flop. Lo rileva l’Osservatorio della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Comunicato del 30 maggio 2015

Roma, 30 maggio 2015 - Su un campione di 1 milione di lavoratori, la scelta di liquidare il TFR in busta paga è stata effettuata solo da 567, ossia lo 0,0567%.

E’ questo il risultato dell’adesione dei lavoratori registrata a quasi due mesi di vigenza dell’articolo 1, commi da 26 a 35 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015).

La norma è stata attuata dal DPCM 20 febbraio 2015 n.29 il quale è entrato in vigore il 3 aprile scorso.

I lavoratori dunque, a partire da questa ultima data, hanno avuto la possibilità di presentare la loro istanza per liquidare il proprio TFR in busta paga fino a giugno 2018.

Tuttavia per espressa previsione del DPCM la liquidazione in busta paga del dipendente che ha fatto richiesta è ammessa a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza: ossia a partire dal mese di maggio in corso.

Proprio in questi giorni sono partite le elaborazioni degli stipendi del mese di maggio 2015 da parte dei Consulenti del Lavoro che interessano 7 milioni di dipendenti e oltre 1 milione di aziende. In questa prima fase sono stati analizzati i dati delle grandi aziende (che mediamente occupano più di 500 dipendenti) e nei prossimi giorni l’analisi si sposterà sulle micro imprese.

Dopo questa prima fase di elaborazione di quasi 1 milione di stipendi il risultato sulla liquidazione in busta paga del TFR è il seguente: solo 567 lavoratori ossia lo 0,0567% dei lavoratori interessati ha scelto di liquidare il proprio TFR in busta paga.

L’identikit dei lavoratori richiedenti è il seguente:

Collocazione geografica

- 75% centro nord

-  25% al sud

Settore di appartenenza

- 43% commercio, terziario e turismo

- 18% industria

- 9% piccola industria

- 12% artigianato

- 18% altro

Fasce di reddito dei lavoratori richiedenti:

Fino a 20.000 euro
25%
Fino a 30.000 euro
50%
Fino a 40.000 euro
18,75%
Oltre 40.000 euro
6,25%

- Solo il 10% dei lavoratori che hanno scelto di liquidare il TFR in busta paga lo hanno tolto da un fondo pensione integrativo, negli altri casi il TFR era destinato all’INPS poiché dipendenti di aziende con più di 50 dipendenti

E’ stato ascoltato un campione significativo dei lavoratori che non hanno effettuato la scelta e sono stati chiesti i motivi:

La tassazione ordinaria è troppo penalizzante
60%
Togliere il TFR dal fondo pensione mi crea un danno per la
Pensione
16%
Non ho ancora valutato adeguatamente
20%
Altro
4%

"I Consulenti del Lavoro all'indomani dell'approvazione dell'operazione 'Tfr in busta paga' avevano preventivato una scarsa adesione. Oggi ne abbiamo la conferma è il dato non ci stupisce", ha commentato la Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone.
 
"Questo insuccesso è l'ennesima dimostrazione che la politica ha spesso la percezione delle esigenze del mondo del lavoro ma non è in stretto contatto con chi parla tutti i giorni con lavoratori e imprese. La bontà del provvedimento è apprezzabile, ma non la sua struttura tecnica poiché la tassazione applicata a questa misura ne ha determinato il suo insuccesso fino ad oggi. I Consulenti del Lavoro gestiscono circa 8 milioni di rapporti di lavoro e sono come sempre, attraverso il Consiglio Nazionale che presiedo, a disposizione del Governo per studiare preventivamente e in corso d'opera qualsiasi misura vada ad impattare sul mondo del lavoro e dei lavoratori”.

Pensioni: uscita a 62 anni con assegno ridotto del 20-30%

Dopo l’approvazione del Decreto recante la soluzione alla questione emersa a seguito dell’illegittimità del blocco delle rivalutazioni delle pensioni disposto dal Governo Monti, il Premier, Matteo Renzi, ha annunciato che, con la prossima Legge di Stabilità, verrà introdotto un nuovo meccanismo per consentire a chi ha 61 o 62 anni di età di andare in pensione con un assegno ridotto.

Valerio Pollastrini

Legittimo utilizzare Facebook per “controllare” i dipendenti

Nella sentenza n.10955 del 27 maggio 2015, la Cassazione ha ritenuto legittimo il controllo effettuato dal datore di lavoro, attraverso un falso profilo Facebook, sulla condotta di un proprio dipendente.

Nel confermare il licenziamento irrogato dall’azienda, gli ermellini hanno sottolineato l’ammissibilità dei controlli occulti, ove approntati per accertare la sussistenza di condotte illecite diverse dal mero inadempimento della obbligazione lavorativa. 

Leggi il testo integrale della Sentenza:

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2015, n. 10955

Svolgimento del processo

1. D.D. dipendente della P.A. s.r.l. con la qualifica di operaio addetto alle presse stampatrici, è stato licenziato in data 24 settembre 2012 sulla base delle seguenti contestazioni: 1) in data 21/8/2012 si era allontanato dal posto di lavoro per una telefonata privata di circa 15 minuti che gli aveva impedito di intervenire prontamente su di una pressa, bloccata da una lamiera che era rimasta incastrata nei meccanismi; 2) nello stesso giorno era stato trovato, nel suo armadietto aziendale, un dispositivo elettronico (Ipad) accesso e in collegamento con la rete elettrica; 3) nei giorni successivi, in orari esattamente indicati, si era intrattenuto con il suo cellulare a conversare su facebook. Il licenziamento è stato intimato per giusta causa, ai sensi dell’art. 1, comma 10, Sez., IV- Tit. VII del C.C.N.L. di categoria.

1.1. II D. ha presentato ricorso ex art. 18 legge n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al Tribunale di Lanciano il quale, con sentenza resa in sede di opposizione contro l'ordinanza con la quale era stata rigettata l’impugnativa di licenziamento, l'ha accolta e ha dichiarato risolto rapporto di lavoro tra le parti con effetto dalla data del licenziamento; ha quindi condannato la società datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore un risarcimento del danno pari a ventidue mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Tribunale ha infatti ritenuto che i fatti contestati al lavoratore, - non essendo riconducibili a condotte punite dal C.C.N.L. con sanzioni conservative, in ragione della pluralità delle stesse e della loro commissione in un ristretto contesto spaziotemporale -, nondimeno, non integrassero gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, con la conseguenza che in base al quinto comma dell'art. 18 cit, nel testo modificato, doveva riconoscersi al lavoratore la sola tutela "attenuata" del risarcimento del danno.

1.2. La sentenza è stata reclamata dinanzi alla Corte d'appello dell'Aquila, con impugnazione principale, dal D. e, con impugnazione incidentale, dalla P.s r l. e la Corte aquilana, con sentenza depositata in data 12 dicembre 2013 ha rigettato il reclamo principale e accolto quello incidentale, rigettando così l’impugnativa di licenziamento proposta dal ricorrente, che ha poi condannato alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza reclamata.

1.3. La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati al lavoratore siano stati provati attraverso la deposizione del teste P., responsabile del personale; che l'accertamento compiuto dalla società datrice di lavoro delle conversazioni via internet intrattenute dal ricorrente con il suo cellulare nei giorni e per il tempo indicato - accertamento reso possibile attraverso la creazione da parte del responsabile del personale di un "falso profilo di donna su facebook" - non costituisse violazione dell’art. 4 della legge n. 300/1070, in difetto dei caratteri della continuità, anelasticità, invasività e compressione dell'autonomia del lavoratore, nello svolgimento della sua attività lavorativa, del sistema adottato dalla società per pervenire all’accertamento dei fatti. Ha quindi proceduto al giudizio di proporzionalità tra i fatti accertati e la sanzione arrogata, ritenendo che si fosse in presenza di inadempimenti che esulano dallo schema previsto dall’art. 10 del C.C.N.L., in considerazione del fatto che il lavoratore era stato già sanzionato per fatti analoghi nel 2003 e nel 2009 e che tali precedenti erano stati espressamente richiamati nella lettera di contestazione.

1.4. Contro la sentenza il D. propone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi, cui resiste con controricorso la società. Le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

In via preliminare deve rilevarsi che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla difesa della P.A. s.r.l. nella memoria ex art. 378 c.p.c., sul presupposto che esso sarebbe stato notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. l’11 febbraio 2014 (espressamente definito dal notificante, quale "ultimo giorno"), e cioè il sessantunesimo giorno dopo la data di comunicazione della sentenza della Corte aquilana, avvenuta a mezzo PEC il 12 dicembre 2013. In realtà, come si evince dalla stampigliatura in calce al ricorso, apposta dal l'ufficiale giudiziario notificatore, l’atto è stato consegnato per la notifica il 10 febbraio 2014, con la conseguenza che il ricorso è tempestivo e, dunque, ammissibile.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta "la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 300/1970, dell'art. 18, comma 4°, legge n. 300/1970 e dell'art. 1175 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per non essersi dichiarato inutilizzabile il controllo a distanza operato sul lavoratore senza la preventiva e indispensabile autorizzazione". Assume che lo "stratagemma" (così definito dalla corte del merito) adoperato dall'azienda per accertare le sue conversazioni telefoniche via internet durante l’orario di lavoro costituisce una forma di controllo a distanza, vietato dall’art. 4 dello statuto dei lavoratori, trattandosi peraltro di un comportamento di rilievo penale, oltre che posto in violazione dei principi di correttezza e buona fede previsti dall’art. 1175 c.c.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. E’ rimasto accertato nella precedente fase di merito che, previa autorizzazione dei vertici aziendali, il responsabile delle risorse umane della R.A. s.r.l. ha creato un falso profilo di donna su facebook con richiesta di "amicizia" al D., con il quale aveva poi "chattato in più occasioni ", in orari che la stessa azienda aveva riscontrato concomitanti con quelli di lavoro del dipendente, e da posizione, accertata sempre attraverso facebook, coincidente con la zona industriale in cui ha sede lo stabilimento della società.

1.4. - L'art. 4 dello statuto dei lavoratori vieta le apparecchiature di controllo a distanza e subordina ad accordo con le r.s.a. o a specifiche disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro l'installazione di quelle apparecchiature, rese necessarie da esigenze organizzative e produttive, da cui può derivare la possibilità di controllo. E’ stato affermato da questa Corte che l’art. 4 "fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore" (Cass., 17 giugno 2000, n. 8250), sul presupposto - "espressamente precisato nella Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro" (Cass., n. 8250/2000, cit., principi poi ribaditi da Cass., 17 luglio 2007, n. 15892, e da Cass., 23 febbraio 2012, n. 2722).

1.5. - Il potere di controllo del datore di lavoro deve dunque trovare un contemperamento nel diritto alla riservatezza del dipendente,ed anche l’esigenza, pur meritevole di tutela, del datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.

1.6. - Benché non siano mancati precedenti di segno contrario (Cass., 3 aprile 2002, n. 4746), tale esigenza di tutela della riservatezza del lavoratore sussiste anche con riferimento ai cosiddetti "controlli difensivi" ossia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso, ove la sorveglianza venga attuata mediante strumenti che presentino quei requisiti strutturali e quelle potenzialità lesive, la cui utilizzazione è subordinata al previo accordo con il sindacato o all’intervento dell’Ispettorato del lavoro" (Cass., n. 15892/2007, cit.; v. pure Cass., 1 ottobre 2012, n. 16622). In tale ipotesi, è stato precisato, si tratta di "un controllo cd. preterintenzionale che rientra nella previsione del divieto flessibile di cui all'art. 4, comma 2" (Cass. 23 febbraio 2010 n. 4375).

1.7. - Diversamente, ove il controllo sia diretto non già a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, si è fuori dallo schema normativo dell’art. 4 l. n. 300/1970.

1.8. - Si è così ritenuto che l’attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali per conoscere il testo di messaggi di posta elettronica, inviati da un dipendente bancario a soggetti cui forniva informazioni acquisite in ragione del servizio, prescinde dalla pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa ed è, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) (Cass., n. 2722/2012). Cosi come è stata ritenuta legittima l’utilizzazione, da parte del datore di lavoro, di registrazioni video operate fuori dall'azienda da un soggetto terzo, estraneo all'impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità "difensive" del proprio ufficio e della documentazione in esso custodita (Cass., 28 gennaio 2011, n. 2117).

1.9. - Infine, è stato precisato che le norme poste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e 3, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi con specifiche attribuzioni nell'ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria e di controllo della prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno - costituito in ipotesi da dipendenti di una agenzia investigativa - l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti né il divieto di cui alla stessa L. n. 300 del 1970, art 4, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (Cass. 10 luglio 2009, n. 16196).

1.10. - Nell’ambito dei controlli cosiddetti "occulti", la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermarne la legittimità, ove gli illeciti del lavoratore non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa, ma incidano sul patrimonio aziendale (nella specie, mancata registrazione della vendita da parte dell’addetto alla cassa di un esercizio commerciale ed appropriazione delle somme incassate), e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi (Cass., 9 luglio 2008, n. 18821; Cass., 12 giugno 2002, n. 8388; v. Cass., 14 febbraio 2011, n. 3590, che ha precisato che le disposizioni dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori non precludono al datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori -, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione; e Cass., 2 marzo 2002, n. 3039 che ha ritenuto legittimo il controllo tramite pedinamento di un informatore farmaceutico da parte del capo area; v. pure Cass., 14 luglio 2001, n. 9576, in cui si è ribadita, citando ampia giurisprudenza, la legittimità dei controlli effettuati per il tramite di normali clienti, appositamente contattati, per verificare l'eventuale appropriazione di denaro -(ammanchi di cassa)-da parte del personale addetto).

In questo stesso orientamento, si pone da ultimo, Cass., 4 marzo 2014, n. 4984, che ha ritenuto legittimo il controllo svolto attraverso un’agenzia investigativa, finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex lege n. 104 del 1992, ex art. 33, (suscettibile di rilevanza anche penale), non riguardando l’adempimento della prestazione lavorativa, in quanto effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.

1.11.- Da questo panorama giurisprudenziale, può trarsi il principio della tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi "occulti", anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti al l’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi. e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale.

1.12. - Ad avviso del Collegio, la fattispecie in esame rispetta questi limiti e si pone al di fuori del campo di applicazione dell'art. 4 dello statuto dei lavoratori.

Infatti, il datore di lavoro ha posto in essere una attività di controllo che non ha avuto ad oggetto l’attività lavorativa più propriamente detta ed il suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, poi effettivamente riscontrati, e già manifestatisi nei giorni precedenti, allorché il lavoratore era stato sorpreso al telefono lontano dalla pressa cui era addetto (che era così rimasta incustodita per oltre dieci minuti e si era bloccata), ed era stata scoperta la sua detenzione in azienda di un dispositivo elettronico utile per conversazioni via internet.

Il controllo difensivo era dunque destinato ad riscontare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti. Si è trattato di un controllo ex post, sollecitato dagli episodi occorsi nei giorni precedenti, e cioè dal riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione aziendale che vieta l’uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di servizio.

1.13. - Né può dirsi che la creazione del falso profilo facebook costituisca, di per sé, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva né induttiva all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito.

1.14. Altrettanto deve dirsi con riguardo alla localizzazione del dipendente, la quale, peraltro, è avvenuta in conseguenza dell’accesso a face book da cellulare e, quindi, nella presumibile consapevolezza del lavoratore di poter essere localizzato, attraverso il sistema di rilevazione satellitare del suo cellulare.

In ogni caso, è principio affermato dalla giurisprudenza penale che l'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto e a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo ed in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (GPS), costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile ad attività di intercettazione prevista dall'art. 266 e seguenti c.p.c. (Cass. pen., 13 febbraio 2013, n. 21644), ma piuttosto ad un’attività di investigazione atipica (Cass., pen., 27 novembre 2012, n. 48279), i cui risultati sono senz'altro utilizzabili in sede di formazione del convincimento del giudice (cfr. sul libero apprezzamento delle prove atipiche, Cass., 5 marzo 2010 , n. 5440).

1.14. - Sono invece inammissibili per difetto di autosufficienza le ulteriori doglianze del ricorrente, incentrate sull’inquadrabilità della condotta posta in essere da G.P., responsabile delle risorse umane della P., e costituita dalla creazione del falso profilo facebook, nel reato di cui all'art. 494 c.p. Di tale questione non vi è, infatti, cenno nella sentenza impugnata e la parte, pur asserendo di averla sottoposta alla cognizione dei giudici di merito, non indica in quale momento, in quale atto e in quali termini ciò sarebbe avvenuto, con la precisa indicazione dei dati necessari per il reperimento dell'atto o del verbale di causa in cui la questione sarebbe stata introdotta. Né l'accertamento della rilevanza penale del fatto può essere condotto d'ufficio da questa Corte, poiché la valutazione circa l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato richiede un'indagine tipicamente fattuale, che esula dai limiti del sindacato devoluto a questa Corte. Conseguentemente, sono da dichiararsi inammissibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c. i documenti prodotti dal ricorrente unitamente alla memoria difensiva, relativi ad atti del procedimento penale avviato nei confronti del p (decreto penale di condanna e verbali di interrogatorio), poiché essi non riguardano la nullità della sentenza impugnata né l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., dell'art. 5 legge n 604/1966, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 7 legge n.300/ 1970 e dell'art. 18, comma quattro, legge n. 300/1970 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) per non essersi assolto all'onere probatorio gravante in capo al datore di lavoro giustificativo del comminato licenziamento. Erronea e carente valutazione delle risultanze probatorie in relazione all’art 360 comma primo n. 5), per essersi erroneamente valutate ed interpretate le acquisizioni probatorie agli alti di causa".

2.1. - Il motivo è inammissibile sotto il profilo della violazione di legge, dal momento che il ricorrente non indica quale affermazione della Corte territoriale si pone in violazione delle norme indicate. Ed invero il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle nonne assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, (cfr. Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038; 1 dicembre 2014, n. 25419).

2.2. - Sotto il profilo del vizio di motivazione deve rilevarsi che, nel regime del nuovo art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c. (applicabile ratione temporis alla sentenza in esame, in quanto pubblicata dopo il 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134), valgono i principi espressi dalle Sezioni unite di questa Corte, che con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, hanno affermato che "L'art. 360, primo comma, n. 5. cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciatile per cassazione, relativo all' omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal lesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminalo, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale atto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ".

2.3. - Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere, avendo omesso di specificare quale tra i fatti principali o secondari non sia stato considerato dal giudice di merito, risolvendosi la censura essenzialmente nel l'addebitare alla Corte di non aver valutato la documentazione esibita dalle pani nel secondo grado del giudizio - documentazione di cui peraltro non viene indicato né il contenuto né i tempi e i luoghi della sua produzione, con evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -; nonché di aver ritenuto provale circostanze di fatto che, invece, non erano state trovate, senza peraltro, anche in tal caso, riportare integralmente le deposizioni testimoniali che non sarebbero state esattamente interpretate e senza specificare dove sarebbero rinvenibili i verbali in cui le dette deposizioni sarebbero state trascritte. Infine, introduce questioni nuove, che non risultano affrontate nella sentenza di merito e rispetto alle quali il ricorrente non fornisce indicazioni sul modo ed il tempo in cui esse sarebbero state introdotte nelle pregresse fasi del giudizio di merito. Ciò vale per la mancata affissione del codice di disciplinare e per la recidiva, che secondo il suo assunto non avrebbe potuto esser utilizzata dal giudice di merito in quanto i fatti, relativi all'anno 2009, sarebbero stati archiviati e gli altri, risalenti al 2003, non potevano certo valere affini di determinare il licenziamento.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è sufficiente rilevare che il giudice del merito ne ha tenuto conto ai soli fini della globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati, non già come fatto costitutivo del diritto di recesso, con la conseguente irrilevanza dell’asserita archiviazione (Cass., 19 dicembre 2006, n. 27104; Cass., 20 ottobre 2009, n. 22162; Cass., 27 marzo 2009, n. 7523; Cass., 19 gennaio 2011, n. 1145).

2.4. - In definitiva, così impostato, il motivo del ricorso si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate c, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal Giudice di merito cui non può imputarsi d'avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacche soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee c sufficienti a giustificarlo (cfr. tra le tante, Cass., 25 maggio 2006, n. 12446; Cass. 30 marzo 2000 n. 3904; Cass. 6 ottobre 1999 n. 11121).

2.5. - Non sussiste pertanto il denunciato vizio di motivazione il quale, anche nella giurisprudenza precedente all’intervento delle sezioni unite citato, deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettate dalle parti rilevabili, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dalla ricorrente e, in genere, dalle parti per tutte, Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013. n. 24148; Cass., ord. 7 gennaio 2014, n. 91).

3. - Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza per "violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., dell'art. 1 legge n. 604/1966, dell’art. 1455 c.c., dell’art. 2697 c.c.. e dell’art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. sotto il profilo della mancata proporzionalità tra il comportamento addebitato al lavoratore e il licenziamento comminatogli. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 1 legge n. 604/1966, degli artt. 9) e 10) sez. IV, titolo VII del C.C.N.L. dei metalmeccanici e dell'art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3) sotto il profilo dell'erronea, incongrua e immotiva applicazione della sanzione del licenziamento comminato al lavoratore".

3.1. - Il motivo è improcedibile con riferimento alla dedotta violazione delle norme del C.C.N.L. dei metalmeccanici, ai sensi dell'art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c. in difetto della produzione, unitamente al ricorso per cassazione, del contratto collettivo, oltre che di ogni precisa indicazione circa il tempo e il luogo della sua produzione nelle pregresse fasi del giudizio e l'attuale sua collocazione nel fascicolo del giudizio di cassazione.

Quanto al giudizio di proporzionalità, esso è stato condotto dal giudice del merito con rigore, valutando tutti gli elementi di fatto raccolti e complessivamente considerati dai quali ha tratto un giudizio, da un lato, di gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall’altro, di proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per giungere al convincimento che le lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, era tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e 4000 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Tfr in busta paga: è un fallimento totale

Totale fallimento per l’operazione Tfr in busta paga. Secondo la stima compiuta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, su circa milione di retribuzioni esaminate, solo 567 dipendenti hanno optato per la liquidazione mensile del trattamento di fine rapporto.

L’analisi ha riguardato i dati rilevati nelle aziende con più di 500 dipendenti, all’interno delle quali solamente lo 0,05% dei lavoratori ha scelto di utilizzare lo strumento introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Il fallimento della misura in commento sembra dettato, per lo più, dal sistema di tassazione applicato al Tfr in busta, meno favorevole rispetto alla percezione integrale dell’indennità alla cessazione del rapporto. Il 60% dei soggetti presi a campione, infatti, ha dichiarato di non avere aderito all’opzione perché “la tassazione ordinaria è troppo penalizzante”, mentre il 16% considera sbagliato togliere il Tfr dal fondo pensione ed il 20% non ha ancora valutato adeguatamente una simile opportunità.

Valerio Pollastrini

Garanzia Giovani: sono oltre 101.366 i giovani avviati ad almeno una delle misure previste dal programma

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato Stampa del 29 maggio 2015

Continua la crescita del numero dei giovani presi in carico e quello dei giovani ai quali è stata offerta un'opportunità concreta tra quelle previste dal programma Garanzia Giovani. Al 28 maggio 2015, i presi in carico sono 322.014, con un incremento del 15,1% nelle ultime quattro settimane; tra questi, sono 101.366 quelli cui è stata proposta almeno una misura del programma, con un incremento, nelle ultime quattro settimane, del 22%.

Cresce, settimana dopo settimana, anche il numero dei giovani che si registrano al programma. I 595.000 registrati al 28 maggio (oltre 13.000 in più della scorsa settimana), confermano, con un incremento di quasi il 10% nelle ultime quattro settimane, il dato di un'attenzione costante al programma da parte dei giovani.

Il Report può essere consultato sul sito di Garanzia Giovani all'indirizzo:

Voucher lavoro: la nuova espressione del precariato

Il Presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha lanciato l’allarme sulla diffusione in Italia dei voucher lavoro, paventando il rischio che tale tipologia contrattuale possa diventare la frontiera del nuovo precariato.

In particolare, Boeri ha espresso la propria preoccupazione per il consistente aumento del ricorso allo strumento dei voucher registrato negli ultimi mesi. Il rischio, in sostanza, è che, nel persistere della crisi economica, i buoni lavoro costituiscano per molti l’unica forma di impiego.

Per tale ragione, l’Inps ha predisposto nelle prossime settimane un attento monitoraggio su tale fattispecie.

Valerio Pollastrini

Trasparenza e anticorruzione, il percorso dell’Inail in un seminario al Forum Pa

Inail, News del 28 maggio 2015

L’incontro organizzato dall’Istituto, nell’ambito della 26esima edizione della manifestazione, ha promosso un confronto con altri enti – Anac, Ministero del Lavoro, Inps, Formez Pa, Osservatorio Socialis – finalizzato alla costruzione di una pubblica amministrazione moderna al servizio dello sviluppo del Paese

ROMA - La giornata conclusiva della 26esima edizione del Forum Pa, al Palazzo dei Congressi di Roma, ha ospitato un seminario sulla trasparenza organizzato dall’Istituto per promuovere un confronto con altri enti – Autorità nazionale anticorruzione, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Inps, Formez Pa, Osservatorio Socialis – in un percorso finalizzato alla costruzione di una pubblica amministrazione moderna al servizio dello sviluppo del Paese, all’interno della cornice normativa delineata con l’emanazione della legge 190/2012, per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nella Pa, e del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013, che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nicotra: “Le ultime norme hanno determinato un cambio di passo”. “Queste recenti discipline normative – ha sottolineato la componente dell’Anac Ida Angela Nicotra, nell’intervento di apertura dei lavori – hanno determinato un cambio di passo che finalmente ha fatto comprendere che quella dell’approccio repressivo, e quindi il delegare alla magistratura il compito di sconfiggere la corruzione, era una prospettiva miope, mentre l’investimento degli enti pubblici doveva riguardare la dimensione alternativa della prevenzione, attraverso la diffusione di una cultura diversa”.

“Per l’Italia è l’inizio di un cammino diverso”. Prendendo come riferimento la domanda contenuta nel titolo del seminario – “Trasparenza e anticorruzione: mero adempimento o una reale opportunità di sviluppo?” – Nicotra ha aggiunto che “la missione istituzionale dell’Anac deve andare sul concreto, cercando cioè di risolvere problematiche, non di burocratizzare ulteriormente la pubblica amministrazione”. Per la componente dell’Autorità anticorruzione, “anche se l’attuale legislazione è ancora da implementare e da migliorare in alcune parti, segna l’inizio di un cammino diverso per il nostro Paese”. Un cammino in cui le singole amministrazioni pubbliche, come dimostra il piano triennale 2015-2017 per la prevenzione della corruzione adottato dall’Inail, “diventano capaci di autovalutarsi, senza che le regole di comportamento migliori debbano necessariamente essere calate dall’alto”.

Pastorelli: “Un Arco contro i comportamenti illeciti”. A questo proposito, nel corso del seminario è stato presentato Arco (Analisi rischi di compliance e operativi), l’ambiente informatico improntato alla cultura della trasparenza e della sicurezza dell’azione amministrativa che l’Istituto ha progettato per il monitoraggio e la gestione dei rischi legati alla corruzione. Come sottolineato dal responsabile del servizio Ispettorato e Sicurezza dell’Inail, Alessandro Pastorelli, “il concetto di Arco richiama un’arma per colpire il bersaglio, i comportamenti illeciti, ma anche un elemento strutturale delle costruzioni, come appoggio di fattori di criticità strutturale delle organizzazioni, come l’arco di volta si oppone alla forza di gravità, e una rotta possibile per aiutare l’organizzazione a orientarsi nelle tempeste del futuro, come l’arco di cerchio massimo compiuto dalle navi oceaniche”.

“Da un approccio reattivo a uno predittivo”. L’Inail, ha aggiunto Pastorelli, ha scelto di investire sull’adozione di questo software dedicato “per effettuare, in modo sistematico e organico, la ricognizione dei rischi cui l’Istituto è esposto, la loro valutazione e gestione attraverso specifiche attività di controllo”. In questo percorso si è scelto di partire dalle aree operative che la legge individua come a più a rischio di corruzione: gli appalti, l’assunzione di personale e l’erogazione di benefici economici a terzi. Dal punto di vista dei controlli, ciò comporta il passaggio da un approccio meramente “reattivo”, quale reazione istituzionale alla commissione di un illecito, a uno di tipo “predittivo”. “Analizzando i flussi delle procedure informatiche istituzionali – ha precisato Pastorelli – stiamo infatti cercando di definire un modello per individuare quegli scostamenti, rispetto agli standard operativi, che potrebbero precedere la commissione di illeciti”.

Il progetto articolato in quattro macro cantieri. Nel dettaglio, il programma Arco si sviluppa su quattro macro cantieri integrati: la gestione dei rischi di corruzione e dei rischi operativi, la gestione dei rischi di compliance, il supporto all’audit operativo e la gestione dei processi di pubblicazione obbligatoria legati alla trasparenza. Il controllo e la validazione della qualità dei dati pubblicati, in particolare, sono assicurati dal sistema Cat, acronimo di “Consultazione amministrazione trasparente”, che consente di gestire contestualmente dati eterogenei, provenienti da molteplici fonti, assicurando la loro accuratezza e conformità, e rendendone possibile la pubblicazione automatica, tempestiva e programmabile, con notevoli risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate.

“Un’operazione culturale, non solo tecnologica”. “Il processo che stiamo portando avanti – ha spiegato il responsabile del servizio Ispettorato e Sicurezza – entro la fine di quest’anno coprirà la gran parte delle aree operative dell’Istituto con una stretta interazione sia con la direzione centrale per l’Organizzazione digitale, che gestisce la piattaforma informatica, sia con le altre articolazioni centrali e territoriali dell’Inail”. Per Pastorelli il progetto sviluppato nell’ultimo biennio sul fronte della trasparenza si configura come “un’operazione culturale, non solo tecnologica”, destinata ad avere delle ripercussioni positive anche sull’approccio al lavoro di tutti gli operatori dell’Inail. “La sfida culturale innescata da questo tipo di operazione tecnica è importante – ha aggiunto – perché influenzerà gradualmente anche le modalità con cui perseguire il raggiungimento della missione istituzionale” e “getta i semi per un nuovo modo di fare amministrazione pubblica”.

Iodice: “Necessario condividere esperienze e servizi”. Uno dei temi più importanti, secondo Flavio Iodice, della direzione centrale per l’Organizzazione digitale dell’Inail, è la condivisione. “Per poter ottenere dei risultati significativi e coerenti – ha detto – non basta che la singola amministrazione si metta a testa bassa a lavorare. È necessario, invece, che ci sia la disponibilità reciproca di condividere esperienze, dati, servizi. Se un ente non ha il tempo o le risorse per investire in un servizio come Arco, c’è la possibilità, attraverso l’Inail, di usufruire di questo servizio in erogazione esterna”.

“Nessuno deve essere geloso delle proprie soluzioni”. “La sfida della trasparenza – ha aggiunto Iodice – per noi è qualcosa di simile a quella che è stata la corsa per la conquista della Luna. Dal punto di vista tecnologico appare molto complicata, con normative che nei momenti di sconforto sembrano servire soltanto a creare una rete insuperabile di difficoltà. Una volta superate queste difficoltà, però, oltre a realizzare gli obiettivi di trasparenza e lotta alla corruzione, uno sforzo di questo tipo ci può aiutare a migliorare anche da altri punti di vista. Tutto questo, però, solo a patto che ci sia un impegno collettivo, in cui nessuno è geloso delle proprie soluzioni”.

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente

LEGGE n. 68 del 22 maggio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015)

Art.1
1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice  penale è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l’ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l’ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l’ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d’ufficio.

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.

L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

2. All’articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All’articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

6. All’articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

7. All’articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all’Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-quater. (Verifica dell’adempimento). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art.2
1. All’articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All’articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l’arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All’articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All’articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Art.3
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.