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mercoledì 28 gennaio 2015

Falso lavoratore autonomo: determinazione delle sanzioni civili

Nella sentenza n.1476 del 27 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della determinazione le sanzioni civili, l’ipotesi dell’instaurazione di un rapporto di lavoro  autonomo, successivamente disconosciuto giudizialmente e convertito in rapporto subordinato, è esclusa dalla fattispecie di evasione contributiva, rientrando in quella  più lieve della omissione.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Trieste aveva confermato, riunendo i giudizi, le tre sentenze di primo grado che avevano respinto le opposizioni proposte da un’impresa di costruzioni avverso le cartelle esattoriali alla stessa notificate  per il pagamento, a favore dell’Inps, dei contributi previdenziali e relative sanzioni civili in conseguenza di un rapporto di lavoro subordinato che era stato denunciato come autonomo.

La Corte del merito, premesso che l’impugnazione della società aveva riguardato solo l’ammontare delle sanzioni civili applicate dall’Inps per il mancato pagamento dei contributi relativi al rapporto anzidetto, aveva ritenuto:

a)     che fossero dovute, ratione temporis, le sanzioni nella misura di cui alla Legge n.662/96, trattandosi di un credito esistente alla data del 30 settembre 2000, accertato dall’Inps con verbale del maggio 2000;

b)     che ricorreva un’ipotesi di evasione contributiva e non già di omissione contributiva, posto che questa presuppone che il datore di lavoro, pur avendo provveduto alla denuncia del rapporto, abbia omesso il pagamento dei contributi, mentre nella specie il rapporto subordinato non era stato denunziato, ma era stato accertato a seguito di una ispezione e successivamente per via giudiziale.

Avverso questa sentenza, la società aveva proposto ricorso per Cassazione e, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.116, comma 18, della Legge n.388/2000, aveva dedotto che tale disposizione, nel sancire che, per i crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000, le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217 e seguenti dell’art.1 della Legge n.662/96 e che il maggior importo versato, pari alla differenza tra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi e quanto calcolato in base all’applicazione della Legge n.388/2000, costituisce un credito contributivo nei confronti dell’Ente Previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell’arco di un anno, costituirebbe una norma di favore per il contribuente di immediata applicabilità.

A questo proposito, la ricorrente aveva aggiunto, che la questione non riguarderebbe   un effetto retroattivo della norma,bensì la sussistenza di un regime sanzionatorio più favorevole, che si applicherebbe a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli precedenti per i quali sia sorta una controversia innanzi all’autorità giudiziaria.

L’azienda, inoltre, aveva sostenuto che, nella specie, ricorrerebbe una ipotesi di omissione contributiva e non già di evasione contributiva.

Quest’ultima infatti presuppone, a norma dell’art.116, comma 8, della Legge n.388/2000, che il datore di lavoro occulti il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, evenienza questa nella specie non ricorrente, essendo stata la natura subordinata del rapporto accertata in via giudiziale.

La ricorrente aveva poi sostenuto che, quand’anche si ritenesse applicabile nella fattispecie in esame l’art.1, comma 217, della Legge n.662/96, in ogni caso, ricorrerebbe una ipotesi di omissione e non già di evasione contributiva, atteso che la società, ritenendo autonomo il rapporto di lavoro in contestazione, aveva denunciato il rapporto, provvedendo al versamento dei contributi alla Cassa Geometri, circostanza questa che escluderebbe l’evasione.

L’azienda, infine, aveva censurato  la Corte del merito perché avrebbe omesso di spiegare in base a quali elementi di fatto avesse ritenuto che la società avesse voluto occultare la natura subordinata del rapporto. Peraltro, la ricorrente aveva ricordato come  l’INPS, nella Circolare n.74/2003, avesse chiarito che la simulazione di un rapporto di lavoro subordinato, ipotesi che si verifica in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti di natura autonoma successivamente individuati come subordinati, configuri, ai fini sanzionatori, un’omissione contributiva.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze predette, ricordando come la stessa Corte di legittimità avesse più volte affermato che, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la Legge n.388/2000, in deroga al principio tempus regit actum, abbia sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla Legge n.662/1996, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purché esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la voluntas legis, da un lato, l’esigenza di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della disciplina precedente, mantenendo ferme le penalità di cui alla legge n.662 citata, ma riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente, un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l'impatto (1).

Al riguardo, infatti, gli ermellini hanno rammentato che il legislatore - consapevole che una modifica "in corsa" sui meccanismi di calcolo delle sanzioni avrebbe comportato la necessità per gli enti previdenziali di effettuare complessi procedimenti di correzione - ha evitato di interferire sulla attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuati sulla base della disciplina precedente, disponendo che a tutte le omissioni, esistenti ed accertate a quella data, si applicano le sanzioni di cui alla Legge n.662/1996, ma riconoscendo poi, alle aziende che pagano queste più consistenti sanzioni, un credito contributivo.

Ed infatti, il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dell’art.1, comma 217, della Legge anzidetta e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 dell’art.116 della Legge n.388/2000, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'Ente Previdenziale, che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali, previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo le modalità operative fissate dall’Istituto.

Sul punto, inoltre, la Suprema Corte ha aggiunto che la possibilità di conguaglio costituisce un mero risvolto pratico successivo al pagamento delle sanzioni secondo il sistema delineato dalla Legge n.662/1996, che resta obbligatorio, giacché, solo a seguito di detto pagamento si potrà operare la compensazione (ratealmente nell'arco di un anno) tra la maggiore sanzione, già pagata, ed i contributi correnti da pagare.

Al termine di questa premessa, la Cassazione, osservando come la questione al vaglio riguardi le sanzioni esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, ha conseguentemente accolto la doglianza formulata sul punto dalla ricorrente.

Affrontando, poi, le altre censure aziendali, gli ermellini hanno ricordato che l'art.1, comma 217, della Legge n.662/1996 - applicabile nella specie ratione temporis -, testualmente recita:"I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari, in caso di evasione connessa a registrazioni o denuncie obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente...".

Sulla materia è intervenuto successivamente l'art.116, comma 8, della Legge n.388 del 23 dicembre 2000,  che ha così disposto:"I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a)     nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari...;

b)     in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari...".

Con la nuova disciplina, pertanto, il legislatore ha precisato che, ai fini della realizzazione della fattispecie della evasione contributiva, le registrazioni o le denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero devono avere il fine specifico di non versare i contributi o premi, occultando così il rapporto di lavoro in essere o le retribuzioni erogate.

A tale riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato (2) il seguente principio di diritto: "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non già della semplice omissione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera b) dell'art.1, comma 217, della Legge n.662/1996, che commina una sanzione "una tantum" il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma dall'art.59 della Legge n.449/1997) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che, in subiecta materia, spieghi influenza l’entrata in vigore dell'art.116, commi 8 ss., della Legge n.388/2000 (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro), attesante la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore".

Sempre secondo l’indirizzo fornito dalle Sezioni Unite,  la fattispecie dell’omissione contributiva, in sostanza, deve ritenersi limitata all’ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti d’istituto dell’Ente Previdenziale - è sufficiente ad integrare gli estremi dell’evasione. Con la conseguenza che nelle ipotesi in cui le denunce obbligatorie non siano state presentate è integrata la fattispecie legale sanzionabile, anche qualora i dipendenti risultino registrati nei libri matricola.

Tanto premesso, il Collegio ha precisato che la fattispecie in esame presenta aspetti diversi da quelli esaminati dalle Sezioni Unite.

Nel caso di specie, infatti, non risulta affatto che il datore di lavoro abbia omesso registrazioni o denunce obbligatorie ovvero che queste fossero non conformi al vero (3).

Risulta viceversa che la società ricorrente avesse stipulato con il lavoratore un contratto  qualificato dalle parti quale autonomo, rapporto denunziato, come evidenziato dalla sentenza impugnata, alla Cassa Geometri, alla quale erano stati versati i relativi contributi.

Il successivo accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto, pertanto, non vale ad integrare la fattispecie della evasione contributiva, poiché, da un lato, dagli elementi acquisiti al processo non risulta che vi fosse da parte della società la volontà o il deliberato proposito di occultare il rapporto di lavoro, dall’altro, il datore di lavoro aveva regolarmente denunziato il rapporto di lavoro quale autonomo, ancorché allo stesso sia stata poi attribuita per via giudiziale una qualificazione giuridica diversa da quella convenuta dalle parti.

Del resto, ritenere che nell’ipotesi di erronea qualificazione del rapporto conseguente ad incertezze sulla sua natura ricorra l’ipotesi di evasione contributiva, significherebbe attribuire alla disciplina di cui alla Legge n.662/1996 un significato che essa non solo non ha, ma che nemmeno è desumibile dal tenore delle relative disposizioni, le quali fanno riferimento a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

In relazione all’ipotesi dianzi indicata, ne deriva, dunque,  che l’Istituto ha diritto di richiedere alla società ricorrente le sanzioni civili ai sensi dell’art.1, comma 217, lettera a), della Legge n.662/96 e non già in base alla lettera b) dello stesso articolo.

Sulla base delle considerazioni sopra riportante, pertanto, la Suprema Corte ha  cassato con rinvio la sentenza impugnata, formulando il seguente  principio di diritto: “Nel vigore della Legge n.662/1996, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, il datore di lavoro che abbia denunziato il rapporto di lavoro quale autonomo, così come qualificato dalle parti, ed abbia provveduto al versamento dei contributi al relativo ente previdenziale, deve pagare, in caso di obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede amministrativa o giudiziale, le sanzioni civili per omissione ai sensi dell’art.1, comma 217, lettera a), della suddetta Legge e non già per evasione contributiva”.

Il giudice del riesame, indicato in dispositivo, nel riesaminare la causa, dovrà attenersi ai principi sopra indicati, provvedendo anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.2385 del 5 febbraio 2007; Cass., Sentenza n.22001 del 1° settembre 2008; Cass., Sentenza n.22414 del 22 ottobre 2009;
2)      - Cass. SS.UU., Sentenza n.4808 del 7 marzo 2005;
3)      - come stabilito dall’art.1, comma 217, della Legge n.662/96;

Litisconsorzio necessario per la domanda giudiziale di maternità

Nella sentenza n.1172 del 22 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che la domanda giudiziale per il riconoscimento dell’indennità di maternità deve necessariamente proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell’Inps.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo accogliendo  la domanda con la quale una dipendente aveva chiesto il diritto ad ottenere la corresponsione del trattamento di maternità, aveva condannato la datrice di lavoro a pagarle  le retribuzioni dovute fino al termine dell'astensione per puerperio, data in cui la lavoratrice si era dimessa.

Successivamente, la Corte di Appello di Milano aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’azienda e,   ricordata la ratio dei molteplici provvedimenti legislativi a tutela della lavoratrice madre, aveva ritenuto non rilevante la prova chiesta in ordine alla avvenuta (contestata) comunicazione alla datrice di lavoro della dipendente dello stato di gravidanza, essendo pertinente solo il fatto storico della gravidanza stessa, in coerenza con le direttive sovranazionali e la giurisprudenza della Corte di giustizia.

La Corte territoriale, inoltre, in  virtù del  divieto di licenziamento irrogato in costanza del periodo di astensione, aveva ritenuto nulle le presunte dimissioni, che la lavoratrice aveva sostenuto di aver firmato in bianco all'atto di assunzione, in quanto, in ogni caso, non erano state convalidate secondo la procedura prevista.

Avverso questa sentenza, la datrice di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione, dolendosi della circostanza che, nel corso del giudizio di Appello, non fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, quale  soggetto effettivamente tenuto alla prestazione.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura, accolta alla stregua dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale "La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell’ indennità di malattia deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'INPS, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.102 cod. proc. civ. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art.1 del D.L. n.663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art.74 della legge n.833 del 1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale" (1).

Ciò premesso, la Suprema Corte ha escluso che si possa distinguere tra indennità di malattia e indennità di maternità, essendo il meccanismo di sola anticipazione da parte del datore di lavoro (rimanendo tenuto l'Istituto) il medesimo.

Conseguentemente, gli ermellini hanno cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione alla Corte di Appello milanese.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.669/2001; cfr. anche Cass., Sentenza n.6190/2000;

lunedì 26 gennaio 2015

Insubordinazione, aggressione e minacce: legittimo il licenziamento disciplinare

Nella sentenza n.1246 del 23 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che l'insubordinazione ed il diverbio litigioso seguito da vie di fatto costituiscono delle condotte passibili di licenziamento.

Nel caso di specie, un dipendente  aveva proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Vasto aveva rigettato il suo ricorso volto a sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società datrice di lavoro.

In particolare, il lavoratore aveva lamentato l'erroneità della decisione, allorché aveva ritenuto che la sua condotta integrasse le ipotesi, previste dall'art.72 del CCNL del settore del vetro, di insubordinazione, consistente in una "grave infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro", e in "azioni delittuose ai termini di legge" con ricorso a vie di fatto, per effetto di una erronea rappresentazione dell'episodio in questione.

Secondo il dipendente, inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato la sproporzione tra l’infrazione disciplinare e la sanzione irrogata, mai preceduta da richiami di sorta in 15 anni di servizio, dovendo invece considerarsi come egli risultasse anche afflitto da sindrome depressiva, nonché da una situazione di disagio a livello personale, e che detta condotta non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla società.

Tuttavia, anche la Corte di Appello di L'Aquila aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente, il quale, avverso questa pronuncia, aveva quindi proposto  ricorso per Cassazione, contestando, in primo luogo, che il comportamento addebitatogli potesse inquadrarsi nella fattispecie dell'insubordinazione. D'altra parte, a suo dire, il contratto collettivo di settore individuerebbe a tale proposito una fattispecie complessa, ossia il diverbio litigioso seguito dalle vie di fatto.

Secondo il ricorrente, la ricostruzione della condotta contestatagli porterebbe, invece, ad escludere che nella specie fossero ravvisabili "vie di fatto", ossia percosse. Infatti, le sole ingiurie e minacce non potrebbero integrare gli estremi della suddetta fattispecie contrattuale.

Il dipendente aveva poi censurato la Corte del merito anche per aver  ritenuto che il diverbio litigioso e la discussione sulle mansioni, impropriamente qualificati come insubordinazione, avessero leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto con il datore di lavoro.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le suddette doglianze, precisando come, nella specie, il giudice dell’appello, con motivazione ampiamente sufficiente e nient'affatto contraddittoria, avesse correttamente valutato i fatti di causa.

Nel corso dell’istruttoria, infatti, era emerso che il ricorrente, in occasione del cambio di turno:

-          si era rifiutato di ottemperare alle disposizioni impartitegli dal conduttore di linea;

-         aveva contestato vivacemente tali disposizioni, sino a costringere all'intervento il responsabile dello stabilimento;

-         in presenza di quest'ultimo, che gli aveva chiesto spiegazioni, e di altri, il lavoratore, anziché enunciare i motivi del rifiuto, aveva aggredito verbalmente, proferendo delle minacce, il conduttore di linea, attraverso frasi quali "ti spacco il...", "ti ammazzo", "vieni fuori se hai il coraggio";

-         a tali frasi aveva fatto seguire "vie di fatto", alzando le mani sul conduttore di linea e spingendolo.

I fatti appena richiamati - secondo la Corte territoriale - risultavano sussumibili nella fattispecie di cui all'art.72 del CCNL del Vetro, che, sotto la rubrica "licenziamento per punizione", prevede che "nel provvedimento di licenziamento senza preavviso incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento di lavoro, azioni delittuose a termini di legge" e, a titolo esemplificativo, considera sia l'insubordinazione verso superiori, sia il diverbio litigioso seguito da vie di fatto e/o rissa nello stabilimento.

Lo stesso giudice dell’appello, pertanto, aveva ricondotto il comportamento posto in essere dal ricorrente  nella fattispecie sia dell'insubordinazione, sia del diverbio litigioso seguito da vie di fatto.

Ciò chiarito, gli ermellini hanno ricordato come, anche la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto agli addebiti contestati, fosse stata adeguatamente motivata dalla Corte di Appello, cosa, del resto, già compiuta dal primo giudice (1).

In sostanza, tutte le valutazioni di merito, in quanto assistite da sufficiente e non contraddittoria motivazione, risultano non censurabili in sede di legittimità.

Conseguentemente, la Cassazione ha concluso rigettando il ricorso.

Valerio Pollastrini

 
1)      - cfr., peraltro, Cass., Sentenza n.12806 del 6 giugno 2014 secondo cui la sanzione espulsiva è proporzionata alla gravità dell'addebito anche in presenza di un unico episodio di insubordinazione;

Infortunio mortale: responsabilità del datore di lavoro

Nella sentenza n.3272 del 23 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in caso di infortunio mortale del dipendente, l’eventuale concorso di colpa di altro soggetto non elide la responsabilità penale del datore di lavoro.

Nel caso di specie, sia al legale rappresentante di una ditta di costruzioni  che al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione era stato imputato di non avere impedito ad un lavoratore autonomo di manovrare l'autopompa per il getto del calcestruzzo in vicinanza di una linea elettrica ad alto voltaggio in funzionamento, così procurando la morte per folgorazione di un operaio intento all'opera di sversamento del calcestruzzo.

Dopo che i giudizi del merito si erano conclusi con la condanna degli imputati, i due avevano proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro,  che  l'evento suddetto sarebbe dovuto essere  addebitato, in via esclusiva, al menzionato lavoratore autonomo, la cui inadeguata condotta non  sarebbero stati in grado di prevedere.

Investita della questione, la Cassazione ha premesso che l’oggetto dell’imputazione risultava costituito  dalla mancata applicazione “della procedura prevista nel piano di sicurezza e di coordinamento, così come integrato dal piano operativo della sicurezza, in relazione alle operazioni di getto di calcestruzzo nella parete di contenimento posta al di sotto della linea elettrica area alimentata a 8.400 volt, al fine di mantenere la distanza minima di sicurezza di metri cinque tra il braccio dell'autopompa e i conduttori elettrici”.

Dall’istruttoria, inoltre, era emerso che quella stessa mattina il primo getto era stato effettuato, nella piena ed evidente consapevolezza del rischio, sotto la direzione di uno dei ricorrenti, il quale aveva impartito le disposizioni ritenute necessarie al richiamato lavoratore autonomo. Senza contare che entrambi i ricorrenti avevano già avuto modo di sperimentare concretamente la pericolosità del sito, in quanto, appena qualche giorno prima, un altro operaio  era stato coinvolto in un analogo incidente, dal quale era uscito miracolosamente incolume, e che la gravità della situazione aveva imposto riunioni tra alcuni esponenti della società, nell'interesse della quale operava il soggetto che aveva materialmente eseguito la sciagurata manovra, senza che si fosse acceduto alle misure preventive risolutive, costituite dalla richiesta di disattivazione temporanea della linea o dell'uso di congegni di autolimitazione del braccio dell'autobetoniera o di altri efficaci ed effettive cautele.

Si tratta di un addebito penale che, per gli ermellini, non può certo dirsi di natura oggettiva. I due ricorrenti, infatti, erano stati condannati non già per il mero fatto di ricoprire le qualifiche di cui si è detto, ma perché, ciascuno di loro, per colpa, era venuto meno ai doveri di prevenzione antinfortunistica derivanti dal ruolo rispettivamente ricoperto.

In merito alla pretesa responsabilità esclusiva del lavoratore autonomo, la Cassazione ha poi ricordato come, in materia di sicurezza, il garante debba assicurare il bene dell'integrità fisica e della vita del garantito, il quale da solo, per una pluralità di ragioni, non sarebbe in grado di tutelarsi pienamente.

Pertanto, l’eventuale concorso (invero frequente) della colpa di altro soggetto, la cui attività o anche sola presenza risulta legittimamente inserita nel processo lavorativo, non elide affatto la penale responsabilità di chi rivesta la funzione di garante, salvo l'emergere di condotte che, per la loro anomalia, bizzarria o abnormità, non siano tali da indurre questi ad una precipua preventiva percezione del rischio.

Tornando al caso di specie, la Suprema Corte, non ravvisando i caratteri dell'anomalia o dell'abnormità nella condotta del lavoratore autonomo, tali da recidere il nesso di causalità, aveva ritenuto infondata la tesi sostenuta dagli imputati.

Sul punto, gli ermellini hanno richiamato anche la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti (1).

Del resto, sempre a questo proposito,  la Cassazione aveva già avuto modo di affermare che “in materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell’impresa, prestino la loro opera in via autonoma(2).

Se, infatti, è indiscutibile che il lavoratore autonomo ha l’obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici connessi all'attività autonomamente prestata, è altrettanto indiscutibile che sono a carico del datore di lavoro, che si avvale della prestazione autonoma, da un lato, l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell’ambiente  ove detta opera viene prestata, e, dall'altro, quello di fornire attrezzature adeguate e rispondenti alla vigente normativa di sicurezza, nonché di informare il prestatore d'opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro (3).

Parimenti, sulla base della dinamica ricostruita nel corso dell’istruttoria, doveva escludersi che la stessa vittima avesse potuto, anche in misura minimale, aver concorso all’incidente.

Queste, in sostanza, le condizioni in base alle quali la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Valerio Pollastrini

 
1)      – Cass., Sentenza n.23292 del 28 aprile 2011; Cass., Sentenza n.35204 del 12 maggio 2011; Cass., Sentenza n.7267 del  10 novembre 2009; Cass., Sentenza n.15009 del  17 febbraio 2009; Cass., Sentenza n.25532 del  23 maggio 2007; Cass., Sentenza n.25502 del 19 aprile 2007; Cass., Sentenza n.21587 del 23 marzo 2007; Cass., Sentenza n.47146 del  29 settembre 2005; Cass., Sentenza n.38850 del  23 giugno 2005;
2)      - v. di recente, Cass., Sentenza 25 maggio 2007-3 ottobre 2007;
3)      - v. artt.4 e seguenti del D.P.R. n.547 del 27 aprile 1955; il D.Lgs. n.626 del  19 settembre 1994; l’art.2087 c.c.;

Configurazione del mobbing

Nella sentenza n.1258 del 23 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha escluso che la condizione di disagio patita dal dipendente, scaturita da una sua condotta poco collaborativa, possa configurare un’ipotesi di mobbing.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Ancona aveva confermato la decisione con cui il Tribunale di Fermo aveva respinto la domanda proposta da una lavoratrice per conseguire il risarcimento dei danni subiti per effetto della pluralità di condotte, assunte come illecite ed unitariamente qualificate come "mobbing", poste in essere dall’Amministrazione del Comune di Santa Vittoria in Matenano.

In particolare, la Corte territoriale aveva escluso, rispetto alla condizione di disagio ambientale avvertita dalla donna ed accertata come sostanzialmente sussistente, la responsabilità dell’Ente, in quanto detta condizione di disagio era stata addebitata in via generale a tutti i soggetti coinvolti nel rapporto e, nello specifico, a chiunque si trovasse in posizione di preminenza nei suoi confronti, senza, altresì,  specificarne la motivazione, così da non consentire di escluderne un diverso e giustificato fondamento motivazionale che, a detta del giudice dell’appello, sembrava piuttosto conseguire da una indisponibilità della lavoratrice a collaborare nello svolgimento di compiti accessori.

Avverso questa sentenza, la dipendente aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando come la Corte territoriale, ritenute sussistenti le condotte dalla stessa imputate all’Ente datore, avrebbe illegittimamente ritenuto la necessità della prova dell’elemento psicologico della condotta, accollandone alla medesima l’onere.

Investiti della questione, gli ermellini hanno ritenuto infondata la censura predetta, precisando, in proposito, come la ricorrente avesse palesemente confuso l’accertamento del fatto materiale con quello della sua illiceità, di cui la componente psicologica costituisce un elemento essenziale e della cui prova risulta certamente onerato l’attore.

A tale  riguardo, inoltre, la Suprema Corte ha ricordato l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del mobbing, devono ravvisarsi, da parte del datore di lavoro, comportamenti, anche protratti nel tempo, rivelatori in modo inequivoco di un’esplicita volontà di  emarginare il dipendente, il quale, pertanto, deve dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte dirette (oggettivamente) alla sua espulsione dal contesto aziendale, o, comunque, connotate da un alto tasso di prevaricazione, nonché sorrette (soggettivamente) da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall’unico fine intenzionale di isolarlo (1).

Ciò premesso, la Cassazione ha concluso confermando la validità del procedimento logico in base al quale la Corte del merito aveva escluso che l’Ente convenuto avesse posto in essere simili condotte ai danni della donna.

Valerio Pollastrini

 
1)      - v. da ultimo Cass., Sentenza n.17698 del 6 agosto 2014; Cass., Sentenza n.18836 del 7 agosto 2013;

Illegittime le clausole di risoluzione automatica del rapporto

Nel ribadire la nullità delle clausole contrattuali che qualifichino come “dimissioni automatiche per fatti concludenti” l’assenza ingiustificata del dipendente protratta per un determinato periodo, la Corte di Cassazione ha ricordato come un rapporto lavorativo possa estinguersi esclusivamente per le cause a tal fine previste dalla legge, stante il carattere inderogabile della normativa limitativa dei licenziamenti.

Nella sentenza n.1025 del 21 Gennaio 2015,  la Suprema Corte ha precisato, inoltre, come le parti possano prefissare  una clausola negoziale di risoluzione alternativa  a patto che  ammetta la prova contraria. Tali ipotesi, invero, non configurerebbero delle dimissioni manifestate per facta concludentia,  le quali, come è noto, presuppongono una volontà effettiva di rescindere il contratto debitamente espressa,  ma l’attribuzione convenzionale di un effetto giuridico tipizzato – ovvero la cessazione del rapporto – in conseguenza di un determinato comportamento.

Valerio Pollastrini

Bonus Bebè 2015: di cosa si tratta e chi può richiederlo

Per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, i genitori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o  cittadini extracomunitari con permesso di lungo soggiorno potranno richiedere il c.d. “Bonus Bebè”, istituito dalla Legge di Stabilità al fine di incentivare la natalità.

L’importo del Bonus è pari a 960,00 € annui, che verranno erogati mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione del bimbo.

Il predetto assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo e verrà corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Per accedere al Bonus, tuttavia, è necessario il possesso di un determinato requisito reddituale. I richiedenti, infatti, dovranno disporre di un valore Isee non superiore a 25.000,00 € annui.

I nuclei familiari che versano in condizioni economiche particolarmente svantaggiate, (valore Isee non superiore a 7.000,00 € annui) potranno richiedere, inoltre, un ulteriore bonus che, sostanzialmente, raddoppierà l’importo del primo.

Le prestazioni in commento saranno erogate dall’Inps, Ente al quale dovranno essere inoltrate le relative domande di ammissione, secondo tempi e modalità che, a tutt’oggi, restano ancora da chiarire.

Valerio Pollastrini

sabato 24 gennaio 2015

Dall’Inps i valori per il calcolo dei contributi 2015

Nella Circolare n.11 del 23 gennaio 2015, l’Inps ha determinato per l'anno 2015 i valori per il calcolo dei contributi  dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Come noto,  la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, l’Istituto ha ricordato che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. (1).

Di conseguenza, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (2).

Considerato che, nell'anno 2014, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata  dall'Istat è stata pari allo 0,20%, la Circolare ha riportato  i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2015. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, ad € 47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio2015, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.

Anno 2015
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
501,89
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
47,68

Da ultimo, l’Istituto ha ricordato che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n.602/1970
Per i lavoratori in oggetto la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,  deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori e nel rispetto del minimale di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale di cui all’art.1, comma 1, del D.L. n.338/1989 (3).

Cooperative sociali
Anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali,  per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, trovano applicazione le norme previste per la generalità dei lavoratori, ivi comprese quelle relative al minimale di retribuzione giornaliera.

Ne consegue che la retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata considerando (oltre a paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione) tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, il legislatore ha  fissato per i salari medi convenzionali, la misura di detta retribuzione minima (4),  da rivalutare annualmente.

Per l’anno 2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari a € 26,49.

Anno 2015: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
26,49

Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla Legge n.413/1984, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, per il 2015 il limite minimo di retribuzione giornaliera ai fini contributivi è pari  ad € 26,49, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Tuttavia, l’operatività di detto minimale non esclude l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al D.L. n.402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (5).

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge n.250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente, detta retribuzione convenzionale, per l'anno 2015, è fissata in € 662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).

Anno 2015: soci delle cooperative della piccola pesca
Euro
Retribuzione convenzionale mensile
662,00

Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art.1, comma 1, del D.L. n.338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art.9 del D.Lgs. n.61/2000, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell’ipotesi di orario  di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

€ 47,68 x 6 /40 =  € 7,15

Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

€ 47,68 x 5 /36 =  € 6,62

Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2015 all'aliquota aggiuntiva dell’1%
L’art.3-ter del D.L. n.384/1992 ha introdotto, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2015 in € 46.123,00, a decorrere dall’1° gennaio 2015 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.843,58, da arrotondare a € 3.844,00. Sul punto, l’Istituto ha rammentato, infatti,  che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

Anno 2015
Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
46.123,00
Importo mensilizzato
3.844,00

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (6), per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat nella misura dello 0,20%, è pari, per l'anno 2015, a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 100.324,00.

Anno 2015
Euro
Massimale annuo della base contributiva
100,324,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (7).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 501,89 per l'anno 2015, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 200,76.

Anno 2015
Euro
Trattamento minimo di pensione
501,89
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
200,76
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
10.440,00

(*) Il limite annuo è pari a 200,76 x 52

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Nella Circolare in commento, l’Inps ha riportato gli importi degli elementi retributivi che, per l’anno 2015, non concorrono  alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi (8).

Anno 2015
Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa
5,29
Fringe benefit (tetto)
258,23
Indennità di trasferta intera Italia
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
15,49
Indennità di trasferta intera Estero
77,47
Indennità di trasferta 2/3 Estero
51,65
Indennità di trasferta 1/3 Estero
25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)
1.549,37
Indennità di trasferimento Estero (tetto)
4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)
2.065,83

Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato (9), rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat nella misura dello 0,20% è pari, per l’anno 2015, a € 2.086,24.

Anno 2015
Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
2.086,24

 
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: VALORI, PER L’ANNO 2015, PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’, DELL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% E MASSIMALI GIORNALIERI

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 - Il contributo di solidarietà (10) (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile che, rivalutato sulla base dell’indice Istat, è pari, per l’anno 2015, ad € 100.324,00.

L’aliquota aggiuntiva (11) (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00  (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 100.324,00).

Va ricordato, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. L’Inps ha precisato che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Lavoratori  già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 - Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 731,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

Anno 2015

Fasce di retribuzione giornaliera
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile
 
Giorni di contribuzione accreditati
da Euro
ad Euro
Euro
 
731,01
1.463,00
731,00
1
1.463,01
3.657,00
1.463,00
2
3.657,01
5.851,00
2.194,00
3
5.851,01
8.045,00
2.925,00
4
8.045,01
10.239,00
3.657,00
5
10.239,01
13.164,00
4.388,00
6
13.164,01
16.090,00
5.120,00
7
16.090,01
In poi
5.851,00
8

Il contributo di solidarietà (12), (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.

L’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato - Per l’anno 2015, il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato in € 67,14. 

Anno 2015
Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
67,14
 

SPORTIVI PROFESSIONISTI: VALORI, PER L’ANNO 2015, PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’, DELL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% E MASSIMALI GIORNALIERI
                                                                                               
Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 - Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato sulla base dell’indice Istat è pari, per l’anno 2015, a € 100.324,00, il contributo di solidarietà (13), (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore), è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di € 100.324,00 e fino all’importo annuo di euro 731.362,00.

L’aliquota aggiuntiva (14), (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 100.324,00). Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (15).

Nella Circolare in commento, l’Inps ha  precisato che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 - Per l’anno 2015, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 322,00 (massimale annuo/312).

Il contributo di solidarietà, (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore), è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di € 322,00 e fino all’importo giornaliero di € 2.344,00.

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322,00.

L’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Valerio Pollastrini


1)      - secondo quanto disposto dall’art.1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in Legge n.389/1989;
2)      - ai sensi di quanto disposto dall’art.7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n.463/1983, conv. in Legge n.638/1983 (come modificato dall’art.1, comma 2, del D.L. n.338/1989, conv. in Legge  n.389/1989);
3)      - conv. in Legge n.389/1989;
4)      – in riferimento a quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.L. n.402/1981, conv. in Legge n.537/1981;
5)      - cfr. Inps, Circolari nn.66/2007 e 179/2013;
6)      - previsto dall'art.2, comma 18, secondo periodo, della Legge n.335/1995;
7)      - cfr. art.7, comma 1, primo periodo, del D.L. n.463/1983 conv.  in Legge  n.638/1983, modificato dall'art.1, comma 2, del D.L. n.338/1989, conv. in Legge  n.389/1989;
8)      - si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n.314/1997;
9)      -  di cui all’art.78 del D.Lgs. n.151/2001 (cfr. Circolare Inps n.181/2002;
10)  - ai sensi dell’art.1, comma 14, del D.Lgs. n.182/1997;
11)  - ai sensi dell’art.3-ter del D.L. n.384/1992, convertito in Legge n.438/1992;
12)  - ex art.1, comma 8, del D.Lgs. n.182/1997;
13)  - ex art.1, commi 4 e 5, D.Lgs. n.166/1997;
14)  - ex art.3-ter del D.L. n.384/1992, convertito in Legge n.438/1992;
15)  - cfr. Inps, Circolare n.7/2010;