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MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


martedì 3 febbraio 2015

Prestazioni a sostegno del reddito: fissati i valori per il 2015


Nella Circolare n.19 dello scorso 30 gennaio, l’Inps ha diffuso  gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI, nonché dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2015.



Trattamenti di integrazione salariale

 

Retribuzione
Tetto
Importo lordo
Importo netto
Inferiore o uguale a 2.102,24 €
Basso
971,71 €
914,96 €
Superiore a 2.102,24 €
Alto
1.167,91 €
1.099,70 €

 

Trattamenti di integrazione salariale nel settore edile (intemperie stagionali)

 

Retribuzione
Tetto
Importo lordo
Importo netto
Inferiore o uguale a 2.102,24 €
Basso
1.166,05 €
1.097,45 €
Superiore a 2.102,24 €
Alto
1.401,49 €
1.319,64 €

 

Indennità di mobilità

 

Retribuzione
Tetto
Importo lordo
Importo netto
Inferiore o uguale a 2.102,24 €
Basso
971,71 €
914,96 €
Superiore a 2.102,24 €
Alto
1.167,91 €
1.099,70 €

  

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia relativo al 2015 è pari a  635,34 € , che corrisponde al valore netto di 598,24 €.
 

ASpI e mini-ASpI

In attesa dell’entrata in vigore dei nuovi trattamenti  NASpI introdotti dal Jobs Act, prevista per il 1° maggio 2015,   la retribuzione di riferimento per il calcolo delle  indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari a 1.195,37 €. In ogni caso, l’importo mensile di queste prestazioni non potrà superare  i 1.167,91 €.



Indennità di disoccupazione agricola

Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento alle prestazioni svolte nel corso del 2014, trovano applicazione i seguenti importi massimi stabiliti per tale ultimo anno:

  • 1.165,58 € (massimale più alto);
  •  969,77 € (massimale più basso).

Assegno per attività socialmente utili

Dal 1° gennaio 2015 l’importo mensile dell’assegno spettante ai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili è pari a 580,14 €.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della Circolare in commento: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2030-01-2015.htm

 

Valerio Pollastrini

Cassaintegrati impiegati in attività di volontariato


“Diamociunamano”: è la nuova sezione del portale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it ) dedicata  al programma sperimentale che punta a coinvolgere le persone che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito in attività di volontariato, nell'ambito di progetti realizzati dalla Pubblica Amministrazione.

Il programma, in sostanza, mira a coinvolgere i soggetti in cassa integrazione in attività di utilità sociale. 

Il Ministero ha annunciato, inoltre, la prossima istituzione di un Fondo preposto alla copertura finanziaria dell’assicurazione Inail delle persone impiegate nell’ambito dei suddetti progetti.



Valerio Pollastrini

domenica 1 febbraio 2015

Assicurazione Inail contro gli infortuni domestici


Il 31 gennaio 2015 scade il termine per il pagamento della polizza Inail contro gli infortuni domestici.

Si tratta dell’assicurazione  obbligatoria a carico di donne e uomini con età compresa tra i 18 ed i 65 anni, dediti alla cura della casa e del nucleo familiare in via esclusiva, gratuitamente e senza subordinazione.

Il costo è di 12,91 € l’anno, ma è possibile ottenere l'esenzione, con pagamento degli oneri a carico dello Stato, se il reddito personale non supera 4.648,00 €  e il reddito del nucleo familiare non supera 9.296,22 €.

In una nota, l’Inail ha ricordato la particolare insidia rappresentata dagli infortuni che avvengono tra le pareti domestiche, spesso sottovalutati. In questo ambito, scivolamenti e cadute da scalette,  sedie o sgabelli, sono gli incidenti più frequenti, seguiti – a grande distanza – da ustioni e tagli.

Tra le lesioni, invece, sono molto frequenti le fratture – che interessano prevalentemente gli arti superiori e inferiori – mentre incidono meno contusioni e ferite.

In questa categoria di infortuni prevalgono ampiamente, infine, quelli che danno luogo a percentuali d'invalidità inferiori al 40%, a fronte di quelli – meno frequenti – che determinano invalidità più severe (comprese tra il 41 ed il 70%). Gli incidenti che determinano invalidità superiori al 70% rappresentano un’esigua minoranza.

Come detto, il termine per il pagamento scade il 31 gennaio 2015, tuttavia, il versamento dei 12,91 € può essere regolato anche successivamente, ma,  dal 1° febbraio in poi,  la copertura sarà attiva a partire dal giorno successivo a quello del saldo.

In ogni caso, per il tardivo pagamento  è prevista l'applicazione di una sanzione.

E’ bene ricordare che questo particolare tipo di polizza garantisce il diritto ad una rendita vitalizia soltanto nel caso in cui la percentuale di invalidità permanente scaturita dall’infortunio domestico sia pari o superiore al 27%.

L’importo mensile della rendita può oscillare dai 186,18 € (invalidità del 27%) ai 1.292,90 € (invalidità al 100%).

Occorre precisare, inoltre, che dal 17 maggio 2006 la tutela assicurativa  comprende anche il rischio morte, che prevede una rendita ai superstiti e la corresponsione dell’assegno funerario, il cui importo, dal 1° luglio 2014, è pari 2.132,45 €.

Sempre in relazione agli eventi mortali, va poi ricordato che  a carico del “Fondo Vittime Gravi Infortuni” è stata posta una ulteriore prestazione “una tantum” commisurata al numero dei superstiti. 

Per il pagamento della polizza, l’Inail ha previsto i seguenti diversi  strumenti e modalità:

  • bollettino postale. In questo caso, la ricevuta di pagamento costituisce polizza assicurativa;
  • on-line, con carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay, Bancoposta;
  • servizio di c/c on line (home banking);
  •  bonifico bancario.



Il bollettino può essere richiesto online, registrandosi al portale dell’Inail: ciò vale sia per coloro che debbano effettuare la prima iscrizione, sia per coloro che non abbiano ricevuto per posta il bollettino o lo abbiano smarrito.  

In ogni caso, per ulteriori informazioni sono disponibili il numero verde 803.164 gratuito da telefono fisso,  il numero 06-164164 a pagamento da telefono mobile, il sito dell’Inail, le sedi territoriali dell’Istituto e le associazioni delle casalinghe.



Valerio Pollastrini

Aumentano i contributi per la Gestione Separata


Dal 1° gennaio 2015 sono aumentate le aliquote per il versamento dei contributi alla Gestione Separata dell’Inps.

Dalla data suddetta, pertanto, i lavoratori autonomi interessati dovranno versare un’aliquota del 30,72% (24,5% per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati).

In relazione alle diverse tipologie di soggetti obbligati, nella seguente tabelle si riepilogano le nuove aliquote applicabili nel 2015:  

Contribuzione
Titolari di posizione previdenziale obbligatoria
Non titolari di posizione previdenziale obbligatoria
Contributo previdenziale
23,50%
30%
Contributo assistenziale
Non previsto
0,72%
Totale
23,50%
30,72%

 

La successiva tabella, riepiloga, invece, la ripartizione dell’onere contributivo tra committente e lavoratore:



Contribuzione
Iscritti ad altra gestione previdenziale e pensionati
Non iscritti ad altra gestione previdenziale
Associati in partecipazione iscritti ad altra gestione previdenziale
Associati in partecipazione non iscritti ad altra gestione previdenziale
Contributo totale
23,50%
30,72%
23,50%
30,72%
Quota a carico del lavoratore
1/3
1/3
45%
45%
Quota a carico del committente
2/3
2/3
55%
55%

 

Nell’ultima tabella, infine, si riepilogano i progressivi aumenti previsti per i prossimi anni: 

Anno
Parasubordinati (*)
Lavoratori autonomi (*)
Iscritti ad altra gestione o pensionati e addetti alla vendita a domicilio
2015
30%
30%
23,5%
2016
31%
31%
24%
2017
32%
32%
24%
2018
33%
33%
24%



(*) all’aliquota indicata va aggiunto lo 0,72% per il finanziamento delle prestazioni minori.

 

Valerio Pollastrini

Trattamento di fine rapporto – Compensazione con il credito vantato dal datore di lavoro


Nella sentenza n.1695 del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro può compensare l’eventuale credito vantato nei confronti del dipendente con il TFR dovuto a quest’ultimo alla cessazione del rapporto, a patto, però, che detto credito sia certo, liquido ed esigibile.

Il caso di specie è quello che ha riguardato il dipendente di una banca, licenziato a seguito di alcune condotte illecite che avevano causato dei pesanti danni economici alla datrice di lavoro.

Nel confermare la legittimità del recesso, sia il Tribunale del primo grado che la Corte di Appello avevano, tra l’altro, rigettato la domanda con la quale il lavoratore aveva richiesto il pagamento del trattamento di fine rapporto, non versatogli dall’azienda in quanto posto a compensazione con le somme dovutegli per il danno subito.

Avverso questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’erroneità della statuizione con la quale la Corte del merito aveva ritenuto ammissibile la compensazione impropria o a-tecnica tra le due suindicate obbligazioni - derivanti dal medesimo rapporto ma non legate dal vincolo della sinallagmaticità - pur mancando i presupposti di tale tipo di compensazione.

Tale compensazione, infatti, è diretta ad accertare, in via meramente contabile, il saldo finale tra i contraenti, mentre nella specie l’accertamento del credito della banca sarebbe ancora sub judice, sicché difetterebbero i presupposti per la compensazione giudiziale prevista dall’art.1243, comma secondo, cod. civ., cui non si può ricorrere quando l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere si fonda su di un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso, come tale non liquidabile se non in quella sede.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza predetta, a proposito della quale ha preliminarmente ricordato i seguenti consolidati e condivisi indirizzi della giurisprudenza di legittimità:

  1. poiché l’art.1246 cod. civ. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l’applicabilità all’ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un’unica fonte negoziale. In particolare, una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l’autonomia, perché se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull’efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v’è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell’art.1246 cod. civ. la quale, riguardando l’istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale (1);
  2. pertanto, ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico di cui all’art.1241 cod. civ., non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia il rapporto da cui esse prendono origine, siano "autonome", ovvero "non legate da nesso di sinallagmaticità" (2),  mentre in mancanza della suddetta autonomia è configurabile soltanto la cosiddetta compensazione impropria o a-tecnica, in base alla quale la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (3);
  3. la compensazione propria - che non è rilevabile d’ufficio - può essere legale o giudiziale, nel primo caso la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di "pronta e facile liquidazione"; pertanto la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte  (4);
  4. invece, alla compensazione impropria sono inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche d’ufficio, in assenza di apposita eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale (5);
  5.  la compensazione è applicabile anche in presenza di ragioni debitorie derivanti dalla commissione di un fatto illecito, pertanto sono da ritenere compensabili i crediti vantati da una banca e nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui la banca stessa è tenuta a titolo di TFR a favore di quest’ultimo (6);
  6. la cosiddetta "compensazione a-tecnica" non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione a-tecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all’art.1243 cod. civ. (7);
  7.  in particolare, per l’applicabilità della compensazione è sempre richiesto che ricorrano da ambedue i lati i requisiti di cui all’art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione, pertanto un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio (8), salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con l’efficacia di giudicato nell'altro giudizio (9).
Al termine di questa lunga premessa, gli ermellini, tornando al caso di specie, hanno osservato che - pur essendo, in linea teorica, il credito del lavoratore per il TFR con quello della Banca per i danni patiti a causa della condotta addebitata al dipendente suscettibili di compensazione - tuttavia, la Corte territoriale si era discostata dai su riportati principi, laddove ne aveva ritenuto la compensabilità in concreto, benché il credito della Banca non potesse considerarsi né certo né liquido, dipendendo la sua esistenza e la sua quantificazione, con specifico riguardo adoperato del dipendente dall’esito di un separato giudizio che risultava in corso.

Né può avere alcun rilevo in contrario l’argomento difensivo della controricorrente secondo cui, non avendo il lavoratore mai contestato l’ammontare dei danni subiti dalla Banca, quale risultante dai conteggi allegati dall’azienda, tale ammontare dovrebbe considerarsi pacifico.

In primo luogo, infatti, va rilevato che, comunque, il suddetto ammontare si riferisce alla valutazione effettuata dall’Istituto di credito dei danni complessivamente subiti, per effetto delle operazioni truffaldine poste in essere da "una vera e propria associazione criminosa", con il coinvolgimento anche del lavoratore, e non ai danni subiti per effetto del comportamento ascrivibile, in particolare, al dipendente.

Comunque, per quel che riguarda il valore probatorio dei conteggi, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri (10), in applicazione della regola generale secondo cui il principio di non contestazione determina l’ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma, cod. proc. civ. (11).

Di conseguenza, secondo la Cassazione,  nella specie non può trovare applicazione il principio di non contestazione, al fine di considerare certo e liquido il credito della Banca in oggetto.

In conclusione, gli ermellini hanno cassato l’impugnata sentenza, rinviando la decisione alla Corte di Appello che, in diversa composizione, dovrà attenersi al seguente principio: 

la compensazione è un istituto di carattere generale che non conosce deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge e che risponde, tra l’altro, ad evidenti esigenze di economia processuale. Tuttavia, la sua applicabilità presuppone che, in ogni caso, ricorrano, da ambedue i lati, i requisiti di cui all’art.1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con l’efficacia di giudicato, nell’altro giudizio. Pertanto, nella suindicata ipotesi, non può neppure farsi ricorso alla cosiddetta "compensazione a-tecnica", perché tale istituto non può essere utilizzato per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione a-tecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all’art. 1243 cod. civ.”.

 

Valerio Pollastrini



  1. - vedi, per tutte: Cass. SU, Sentenza n.775 del 16 novembre 1999; Cass., Sentenza n.8924 dell’11 maggio 2004; Cass., Sentenza n.5349 dell’11 marzo 2005; Cass., Sentenza n.10629 del 9 maggio 2006;
  2. - Cass., Sentenza n.10629 del 9 maggio 2006;
  3. - vedi, per tutte: Cass., Sentenza n.7337 del 17 aprile 2004; Cass., Sentenza n.5024 del 2 marzo 2009;
  4. - Cass., Sentenza n.22324 del 22 ottobre 2014; Cass., Sentenza n.260 dell’11 gennaio 2006;
  5. - Cass., Sentenza n.11729 del 26 maggio 2014; Cass., Sentenza n.14688 del 29 agosto 2012; Cass., Sentenza n.23539 del 10 novembre 2011; Cass., Sentenza n.8971 del 19 aprile 2011; Cass., Sentenza n.28855 del 5 dicembre 2008; Cass., Sentenza n.17390 dell’8 agosto 2007; Cass., Sentenza n.18498 del 25 agosto 2006; Cass., Sentenza n.6214 del 29 marzo 2004;
  6. - Cass., Sentenza n.28855 del 5 dicembre 2008; Cass., Sentenza n.7337 del 17 aprile 2004;
  7. - arg. ex Cass., Sentenza n.10629 del 9 maggio 2006;
  8. - Cass., Sentenza n.23716 del 18 ottobre 2013; Cass., Sentenza n.9608 del 19 aprile 2013;
  9. - Cass., Sentenza n.22133 del 24 novembre 2004; Cass., Sentenza n.8338 del 12 aprile 2011;
  10. - Cass., Sentenza n.5526 del 17 aprile 2002; Cass. SU, Sentenza n.761 del 23 gennaio 2002; Cass., Sentenza n.28381 del 22 dicembre 2005;
  11. - Cass., Sentenza n.5191 del 27 febbraio 2008; Cass., Sentenza n.5356 del 5 marzo 2009;

Disoccupazione speciale edile: cumulabile con il lavoro autonomo


Nel Messaggio n.501 del 21 gennaio 2015, l’Inps, rispondendo al alcuni quesiti formulati sia dalla strutture periferiche dell’Istituto sia dagli utenti, ha chiarito che il disoccupato titolare del trattamento speciale per l’edilizia, che intraprende un’attività autonoma, può continuare a percepire il trattamento speciale di disoccupazione Edile (1),  nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Nella nota, l’Istituto ha ricordato come in passato (2) avesse  costruito un criterio di compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione della mobilità, basato sul presupposto che la Legge n.223/1991 non include tra le cause di decadenza dalla suddetta indennità lo svolgimento di lavoro autonomo; anzi, in questo caso, il legislatore consente  all’interessato di richiedere la corresponsione anticipata dell’emolumento in un'unica soluzione.

In quella occasione, l’Inps aveva precisato, altresì, che la percezione dell’indennità di mobilità fosse compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo, a patto che il reddito derivante dallo svolgimento di quest’ultimo non fosse superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari a 4.800,00 € per lavoro autonomo,  8.000,00 € per attività di collaborazione coordinata e continuativa).

Ciò premesso, l’Istituto ha osservato che, anche per quanto riguarda i trattamenti speciali edili, il legislatore non ha previsto come causa di decadenza lo svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi, sebbene nell’ambito di uno stanziamento finanziario già esaurito, ha riconosciuto la corresponsione anticipata del trattamento in un'unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma. 

Si tratta di una circostanza che, pertanto, consente di poter affermare che anche i trattamenti di disoccupazione edile in parola sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti reddituali sopra indicati.
 

Valerio Pollastrini



  1. - di cui alla Legge n.223/1991 e alla Legge n.451/1994;
  2. – Inps, Circolare n.67/2011;

Infortuni sul lavoro: convenzione Inps e Inail per il pagamento dell’indennità


Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata una convenzione tra  Inps ed Inail  per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, malattia professionale e  malattia comune nei casi di dubbia competenza.
 

L’accordo è finalizzato a semplificare gli adempimenti e velocizzare l’iter di definizione della pratica.
 

In sostanza, in merito alle eventuali istanze per le quali risulti necessario verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia, l’Inail richiederà all’Inps tutte le indicazioni necessarie per accertare la sussistenza di tale diritto. Nelle more, l’Istituto assicuratore non procederà ad erogare alcuna prestazione.



In simili casi, pertanto, l’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato,  avverrà in modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore:  

  • nel caso in cui si tratti dell’Inail, la prestazione sarà anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta;
     
  • se, invece, si tratta dell’Inps, l’erogazione della prestazione  risulterà pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.



Valerio Pollastrini