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MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


sabato 10 agosto 2013

Quando il venditore è in realtà un lavoratore subordinato


Con la sentenza n.15922 del 25 giugno 2013, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla corretta qualificazione di un rapporto di lavoro, dichiarando la nullità di un contratto  a progetto e la conseguente trasformazione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato.
Il caso è quello di una lavoratrice ed un’azienda che avevano sottoscritto  una serie di contratti a progetto, l’ultimo dei quali risolto dal committente con una semplice comunicazione verbale.
Nel contratto alla lavoratrice venivano  richieste, nello specifico, le seguenti attività:
- promozione e  vendita di succhi di frutta di un determinato marchio;
- distribuzione di depliants e di campioni per l’assaggio;
- illustrazione di offerte promozionali;
- promozione ed eventuale sottoscrizione con titolari di esercizi commerciali del contratto d’uso delle frigo-vetrine di proprietà del committente, con obbligo di segnalazione di usi difformi delle stesse.
 
La lavoratrice era inoltre soggetta al rispetto delle seguenti, ulteriori, obbligazioni:
-         effettuare 18 “visite clienti” al giorno per 18/19 giornate al mese;
-         vendere 70 cartoni di succo di frutta per ogni giornata lavorativa;
-         trasmettere all’azienda, con cadenza quotidiana e settimanale, i dati di vendita.
 
In seguito al recesso da parte del committente, la lavoratrice si era rivolta al Tribunale di Brescia chiedendo, oltre al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di quello a progetto,  la nullità del licenziamento.
Dopo il rigetto della domanda da parte del Tribunale, la decisione era stata invece integralmente riformata dalla Corte di appello di Brescia che aveva disposto la conversione dei diversi contratti di lavoro a progetto  in altrettanti contratti di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente nullità del licenziamento orale. La Corte aveva quindi condannato l’azienda a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni medio tempore maturate, detratto l’aliunde perceptum, e al pagamento del risarcimento del danno, quantificato in quattro mensilità.
Dopo la pronuncia di appello, l’azienda ha proposto ricorso per cassazione.
Come ricordato dalla Suprema Corte,  il contratto di lavoro a progetto  è una particolare  fattispecie di lavoro autonomo definita dall’art. 61 del D.lgs. 276 del 2003. Per la corretta inclusione di un contratto a progetto nell’alveo della categoria del lavoro autonomo è indispensabile la  sussistenza tra le parti di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve inoltre essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale.
La Corte di Appello aveva ritenuto che l’attività svolta dalla lavoratrice consisteva  fondamentalmente nel vendere un minimo di 70 cartoni di succo di frutta al giorno visitando diciotto clienti al giorno, per l’oggetto e per le modalità con le quali doveva essere realizzata e che, pertanto,  non integrasse un lavoro autonomo a “progetto”, ma un lavoro di natura subordinata.
La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di appello e ne ha confermato, pertanto, la sentenza.

 
Valerio Pollastrini

giovedì 8 agosto 2013

Il lavoro accessorio: ecco come usare i voucher o buoni lavoro


Quella del lavoro accessorio è una tipologia introdotta nel nostro ordinamento per regolamentare quei rapporti di lavoro che si collocano spesso al di fuori della legalità, nell’ottica di una maggiore tutela del lavoratore. In origine era possibile accedere a questo istituto esclusivamente per le prestazioni di carattere meramente occasionale. Tale requisito è stato però eliminato dal c.d. Decreto Lavoro 2013.

In sostanza, allo stato attuale, è possibile utilizzare il lavoro accessorio per  assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in caso di prestazioni non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo. Il lavoro accessorio investe diversi campi, agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, etc., con alcune limitazioni.

Per le attività agricole di carattere stagionale, ad esempio, il lavoro accessorio è ammesso solo per pensionati e per i giovani sotto i 25 anni, iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e vi possono far ricorso solo le aziende con 7 mila euro di fatturato.

Nel corso del 2013, i percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di 3.000 € nell’anno solare. L’INPS è incaricato di detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I compensi per le prestazioni accessorie vengono erogati attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro), comprensivi, oltre alla base retributiva, della copertura previdenziale presso l'INPS e di quella assicurativa presso l'INAIL.


LIMITI LEGATI AL COMPENSO
Con la legge n.92/20012 di riforma del mercato del lavoro è stato eliminato l’elenco delle attività che, ai sensi della legge Biagi erano le uniche nelle quali era possibile ricorrere al lavoro accessorio. Con la Riforma, pertanto, si ha un lavoro accessorio quando un soggetto, nel corso di un anno solare non percepisca più di € 5.000,00 dalla totalità dei committenti.  Se i committenti sono imprenditori commerciali o professionisti, per ciascuno di questi opera il limite di € 2.000,00 nell'anno solare, fermo restando il limite massimo di € 5.000,00 che il lavoratore può raggiungere presso più committenti.

Anche la pubblica amministrazione può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti delle politiche di contenimento dei costi del personale e del patto di stabilità.

Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.

Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari è necessario sottolineare che  i compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio concorrono nella determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
 

I CHIARIMENTI MINISTERIALI

Con la circolare n.4 del 18 gennaio 2013, destinata al personale ispettivo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune indicazioni sul lavoro accessorio.

Le attività per le quali è possibile utilizzare la fattispecie in commento sono delineate con riferimento al compenso annuale massimo complessivo di 5.000 euro nell'anno solare in capo al lavoratore e non più, come nel passato, al committente. Il lavoratore potrà pertanto svolgere lavoro accessorio con più committenti, a patto però che la sommatoria dei compensi annuali percepiti non superi il limite di 5.000 euro.

Nei confronti del singolo committente imprenditore commerciale o professionista (intendendosi per imprenditore commerciale qualsiasi persona fisica o giuridica che opera in un determinato mercato) si applica anche l’ulteriore limite massimo di 2.000 euro.

Nel settore agricolo, fermo restando il limite dei 5.000, le nuove norme si applicano:

A.   alle attività agricole svolte da studenti sotto i 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo scolastico o universitario ed ai pensionati

B.   alle attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli (l'indice è il volume di affari non superiore ai  7.000 euro), purché non svolte da soggetti iscritti nell'elenco dei lavoratori agricoli.

C.   In questo settore non trova applicazione l'ulteriore limite dei 2.000 euro previsto per i committenti imprenditori commerciali e professionisti.

Ad eccezione del servizio di steward della società calcistiche, si precisa che  non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramite intermediari o contratti di appalto e di somministrazione.


I VOUCHER O BUONI LAVORO
I voucher o buoni lavoro costituiscono un particolare sistema di pagamento che incorpora il compenso per la prestazione di lavoro, la copertura INAIL e il versamento dei contributi previdenziali all’INPS.

Il valore nominale di un buono lavoro è  pari a 10 euro e tale importo è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, rappresenta, pertanto, il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore ed è pari a 7,50 euro.

Sono, inoltre  disponibili due   buoni “multipli”, uno del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed uno  da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Per il lavoratore, il corrispettivo netto del buono da 50 euro è pari a 37,50 euro, mentre quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

La Riforma Fornero del 2012, a proposito del buono lavoro, ne ha disposto l’aggiornamento del valore nominale attraverso  un Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali da emanare dopo un confronto con le parti sociali.

La stessa norma ha, inoltre, specificato che i buoni lavoro devono essere:

·         orari;

·         numerati progressivamente;

·         datati.

Anche la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali sarà rideterminata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e adeguata alle aliquote dei contributi previdenziali previste per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

I prestatori potranno riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell’emissione.

Per le prestazioni di lavoro accessorio svolte per le imprese familiari è previsto un diverso  valore nominale del voucher, dal momento che la quota di contribuzione previdenziale  è pari al 33% , destinato al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, la quota  in favore dell’INAIL  è del 4% e quella destinata al concessionario per la gestione del servizio è pari al 5%. In questo caso il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è pari a 5,80 euro.


COME RISCUOTERE I VOUCHER
Le modalità di riscossione di un buono lavoro variano a seconda che si scelgano:

Buoni cartacei - Chi li riceve deve convalidarli con la propria firma e recarsi presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale per riscuotere il corrispettivo in denaro. A questo punto il procedimento termina con il versamento automatico dei contributi sulle posizioni assicurative del lavoratore. Se si tratta di un minorenne, è necessario  presentare anche un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.

Buoni telematici - Nel caso di buoni telematici, per la loro riscossione bisogna prima accreditarsi sul sistema informatico dell’Inps.
Lo si può fare attraverso una delle seguenti modalità:

·         sportelli Inps;

·         nel sito Inps, nella sezione Servizi OnLine / Per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio;

·         contact center Inps/Inail (numero gratuito 803164);

Avvenuto l’accreditamento, Poste Italiane provvederà ad inviare al lavoratore la carta magnetica (INPS card) per accreditare e riscuotere i compensi versati dal committente attraverso i voucher, per ricevere materiale informativo e i moduli delle ricevute da utilizzare alla fine del rapporto.
La sottoscrizione dell’INPS card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale.

Buoni acquistati nelle tabaccherie autorizzate - E’ possibile riscuotere i buoni lavoro anche presso i tabaccai aderenti all’apposito circuito.
L'operazione è possibile dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio fino a un anno dall'emissione dei voucher, per un importo massimo di 500 euro. Per la riscossione è necessario esibire la propria Tessera Sanitaria definitiva o  il tesserino del codice fiscale, per la verifica del Codice Fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati.

Buoni acquistati agli sportelli bancari abilitati - L'Istituto centrale delle banche popolari italiane e INPS, nell’estate 2011, hanno siglato una convenzione per l'erogazione dei voucher lavoro occasionale accessorio anche attraverso il canale bancario nazionale. Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare Emilia Romagna sono stati i primi istituti di credito ad offrire il servizio. I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso gli sportelli delle banche abilitate dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro accessorio e fino a un anno. Per riscuoterli bisogna presentarsi con il proprio codice fiscale e un documento valido di riconoscimento.
Prima del pagamento, l’operatore di sportello controlla che i dati del lavoratore corrispondano a quanto dichiarato dal datore di lavoro all’INPS.
A pagamento avvenuto viene rilasciata un ricevuta di pagamento a notifica dell’operazione svolta.

Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alle sedi INPS. 

PRECISAZIONI
La circolare n.4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che il criterio per la determinazione del compenso del lavoratore accessorio si misura sulla prestazione oraria per evitare che con un singolo voucher da 10 euro si possano retribuire più ore, mentre una singola ora di lavoro accessorio potrà essere retribuita anche con più voucher.

Il fatto che i voucher siano datati e numerati progressivamente implica che il loro utilizzo sia riferito all'arco temporale non superiore ai 30 giorni dal loro acquisto. Ciò determina che il superamento del limite quantitativo relativo al compenso e quello relativo alla durata possono trasformare il contratto di lavoro accessorio in rapporto  di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Valerio Pollastrini

lunedì 5 agosto 2013

Incentivi per nuove assunzioni: bugia raccontata sistematicamente agli italiani


Chissà in quanti ricorderanno la seguente frase pronunciata lo scorso mese da Enrico Letta: “Adesso le aziende non avranno più scuse per non assumere”. Questo il commento del Premier, all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del c.d. Decreto lavoro. Si tratta di una forma comunicativa che rispetta fedelmente lo stile della propaganda da regime, con televisioni e stampa nel ruolo che fu un tempo appannaggio dell’Istituto Luce.

In realtà questo provvedimento segue la stessa linea tracciata ormai negli ultimi anni dagli incentivi “fino ad esaurimento fondi”. Si tratta, in sostanza, di un bluff con il quale, sistematicamente, gli italiani vengono illusi sulle capacità  delle finanze pubbliche di porre rimedio alla perdurante “emergenza lavoro”.

La tecnica è sempre la stessa: il governo del momento, posto di fronte all’inarrestabile progressivo aumento della disoccupazione, annuncia, utilizzando ogni canale di risonanza, di voler mettere mano alla questione in maniera risolutiva. Un paio di mesi di travaglio ed ecco l’elefante partorire il topolino. In maniera trionfalistica vengono annunciati gli incentivi per le nuove assunzioni, una volta in favore dei giovani, un’altra a vantaggio delle donne, ora per i disoccupati di lungo periodo, ora per i precari e così via. A questo punto, per qualche tempo, la questione occupazionale torna nell’ombra, come se l’obiettivo della norma del momento fosse stato raggiunto.

Ciò che nessuno vi dice, perché l’informazione corretta rimane circoscritta nell’ambito degli addetti ai lavori, è che queste misure, oltre ad essere limitate in brevissimi tempi di attuazione, sono coperte da fondi risibili e quindi insufficienti, esauriti i quali l’agevolazione all’assunzione risulta, di fatto, inapplicabile.

Ricordo, ad esempio, la norma con la quale nell’ottobre 2012 ai datori di lavoro veniva promessa l’elargizione  di contributi economici nel caso in cui avessero provveduto  a stabilizzare i contratti precari con donne e giovani presenti in azienda. Ebbene, nello stesso giorno in cui la disposizione entrava in vigore i fondi stanziati risultavano già esauriti. La stessa cosa si è ripetuta per gli “incentivi straordinari per l’occupazione dei giovani”, per gli “incentivi per l’assunzione di lavoratori licenziati da piccole imprese” e in numerose altre misure annunciate come risolutive.

Riassumendo, puntualmente gli organi di Governo  annunciano e realizzano  misure per l’occupazione che però non vengono finanziate adeguatamente, con la naturale conseguenza che a beneficiarne sono solo pochissimi fortunati o le solite grandi aziende che, a dispetto delle proteste di facciata, continuano a ricevere trattamenti di favore.

Quelle descritte finora sono dunque le modalità con le quali, nel silenzio generale dei media, un caposaldo della nostra Costituzione, il diritto al lavoro, è  ormai ridotto ad una mera lotteria di Stato: venghino signori, venghino, solo per i pochi estratti ricchi premi.

Cercate lavoro? Vorreste assumere? A dispetto di quanto di bello, a breve, torneranno ad annunciarvi, l’Italia non è un Paese per voi…

Valerio Pollastrini

venerdì 2 agosto 2013

Limite temporale per i contratti a chiamata


Tra le novità apportate dal Decreto Legge n.76 del 28 giugno 2013, c.d. Decreto lavoro, si segnala l’introduzione della limitazione temporale di 400 giorni nell’arco di tre anni per la validità dei contratti di lavoro a chiamata.

La nuova norma persegue  lo scopo di ridurre  l’utilizzo eccessivo di questa fattispecie contrattuale e percorre la linea restrittiva segnata della precedente riforma Fornero che ha imposto alle aziende l’obbligo di comunicare preventivamente alla Direzione territoriale del lavoro la chiamata del lavoratore.

Il nuovo vincolo introdotto dal governo Letta dispone che le prestazioni di lavoro intermittente di un singolo dipendente non possono superare  le 400 giornate in un triennio.

Nel caso di superamento di questa soglia, il contratto a chiamata verrà assimilato ad un'assunzione stabile a tempo indeterminato, con tutti i diritti e le conseguenze che ne conseguono.

Valerio Pollastrini

 

mercoledì 31 luglio 2013

Incentivi per l’assunzione di donne e ultra-cinquantenni


Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente l’Inps, con la Circolare n.111 del 24 luglio 2013, ha fornito le indicazioni operative necessarie per l’erogazione dell’incentivo previsto dall’articolo 4, commi 8-11, della legge n.92/2012.

Si tratta della riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.



I lavoratori interessati

L’incentivo spetta per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

-         uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

-         donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

-         donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

-         donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Con  la locuzione “prive di impiego regolarmente retribuito”, ai sensi del   decreto del Ministero del lavoro del 20 marzo 2013, si fa riferimento a “coloro che non  hanno  prestato attività  lavorativa  riconducibile  ad  un   rapporto   di   lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro  che  negli  hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito  inferiore  al  reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

 
Misura e durata dell’agevolazione contributiva

L’incentivo spetta per:

-         le assunzioni a tempo indeterminato;

-         le assunzioni a tempo determinato;

-         le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione.

L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.

In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta , invece, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

L’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata – con soluzione di continuità – una nuova assunzione - a tempo determinato o indeterminato – dell’ ex dipendente; in tal caso è necessario – ai fini del riconoscimento dell’incentivo – che il lavoratore abbia mantenuto – secondo la disciplina dello stato di disoccupazione contenuta nel D.lgs 181/2000 – l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi l’incentivo spetta – se sussistono le altre condizioni di legge – per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente.


Quando spetta l’incentivo

Gli incentivi sono subordinati:

-         al rispetto della  regolarità degli adempimenti relativi agli obblighi contributivi;

-         all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

-         al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 

Incremento netto della base occupazionale

Altra condizione indispensabile per accedere alla riduzione contributiva in commento è quella dell’incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

-         dimissioni volontarie del lavoratore;

-         invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

-         pensionamento per raggiunti limiti di età;

-         riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

-         licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

L’incremento deve essere attualmente valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la proroga e la trasformazione a tempo indeterminato, l’incentivo è subordinato ad una nuova valutazione dell’incremento occupazionale;  in tal caso il lavoratore interessato dalla proroga o dalla trasformazione è escluso dal computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o la trasformazione. Nelle ipotesi in cui sia effettuata la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto non agevolato - instaurato prima del 2013 ovvero instaurato quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni -, il lavoratore interessato dalla proroga o trasformazione è invece compreso nel computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o trasformazione.


Adempimenti dei datori di lavoro per accedere all’incentivo

Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet www.inps.it (dell’avvenuto rilascio del modulo telematico sarà dato avviso mediante pubblicazione di specifico messaggio); la comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

Valerio Pollastrini

martedì 23 luglio 2013

Guida on-line per la consultazione dei certificati di malattia


Il 16 aprile 2013 l’Inps ha implementato i servizi forniti dal proprio sito, attraverso la guida on-line “Come fare per consultare i certificati di malattia”.

Lavoratori e datori di lavoro potranno consultare nel portale dell’Istituto attestati e certificati di malattia.

 

Servizi per i lavoratori

La nuova guida dispone i seguenti servizi per i lavoratori:

-         Consultazione attestati di malattia: consente la presa visione  e la stampa degli attestati di malattia attraverso l’inserimento del numero di protocollo del certificato ed il codice fiscale;

-         Consultazione certificati di malattia per il cittadino: per accedere a questa funzione il lavoratore dovrà inserire il  Pin personale che gli consentirà di consultare e stampare i propri certificati di malattia. Sarà possibile ricevere via sms il numero di protocollo dei propri certificati e, per coloro che fossero in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, tale ricezione potrà avvenire anche via e-mail.

 

Servizi per i datori di lavoro

Attraverso la procedura telematica, sia i datori di lavoro che i professionisti delegati potranno visualizzare e stampare  gli attestati di malattia dei lavoratori, esonerandoli in tal modo dall’invio della stessa documentazione.

I datori di lavoro ed i consulenti del lavoro delegati, potranno inoltre richiedere la “ricezione automatica degli attestati di malattia via e—mail”. Si tratta di una funzione che consente di ricevere, giorno per giorno, attraverso lo strumento della posta elettronica certificata, la lista degli attestati dei propri dipendenti. Per quest’ultimo servizio, i datori di lavoro dovranno recarsi presso una sede Inps per l’espletamento delle pratiche di richiesta. Lo stesso servizio potrà essere richiesto dai consulenti del lavoro appositamente delegati dalle aziende.

 
Valerio Pollastrini

martedì 16 luglio 2013

Recenti modifiche all’istituto del contratto a termine


Il Decreto Legge n.76 del 28 giugno 2013 ha introdotto alcune modifiche all’istituto del contratto a termine, riducendo in sostanza alcune restrizioni imposte dalla c.d. riforma Fornero.

Contratto  a termine acausale
La prima novità riguarda il contratto a termine “acausale” o “di primo impiego”. Si tratta del primo contratto stipulato tra azienda e lavoratore, per il quale non sono richieste specifiche  ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Si tratta di una fattispecie contrattuale, introdotta dalla  riforma Fornero, della durata massima di dodici mesi.  

Con le ultime modifiche, la possibilità di instaurare un contratto a termine “acausale” è stata estesa, oltre all’ipotesi di primo impiego, ad  ogni altra condizione individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Eliminata inoltre la norma che impediva la proroga di questo particolare contratto a termine, a patto però che tra proroga e contratto originale non vengano superati complessivamente 12 mesi.

 
Successione di diversi contratti a termine
Nuovamente ridotti i termini per stipulare altri contratti a termine tra gli stessi soggetti dopo la scadenza di un precedente contratto a tempo determinato.  La riforma Fornero aveva elevato i termini di interruzione tra diversi contratti a tempo determinato a  60 e 90 giorni, a seconda se il contratto scaduto fosse di durata inferiore o superiore a sei mesi. La nuova modifica riduce notevolmente i suddetti  termini di interruzione obbligatoria, che ammontano ora  a 10 o 20 giorni.

Valerio Pollastrini

venerdì 5 luglio 2013

Incentivi straordinari per l’occupazione dei giovani


Con il Decreto Legge del 28 giugno 2013, n.76, il Governo ha emanato i primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione.

In particolare, l’articolo 1 prevede specifici incentivi alle aziende in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

Si tratta di una misura che verrà adottata in via sperimentale e nel limite delle risorse stanziate.

Ai fini dell’agevolazione è indispensabile che la nuova assunzione comporti un incremento occupazionale netto all’interno dell’azienda e riguardi, altresì, lavoratori nella fascia di età sopra specificata e che rientrino in una delle seguenti condizioni:

-         Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

-         Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

-         Vivano soli con una o più persone a carico.

Misura dell’incentivo ed altre condizione - L’importo dell’incentivo sarà pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e non potrà in ogni caso superare l’importo mensile di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto, avrà durata di 18 mesi e verrà corrisposto al datore di lavoro attraverso conguaglio con i contributi mensili, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

Nel caso di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, di soggetti in possesso delle medesime condizioni soggettive ed anagrafiche, l’incentivo spetterà per 12 mesi, con esclusione dei lavoratori per i quali i datori di lavoro avessero comunque già beneficiato dello specifico incentivo  in commento. Alla trasformazione del contratto deve comunque corrispondere l’ulteriore assunzione di un lavoratore che determini un incremento netto di occupazione.

L’incremento occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale verranno considerati pro-quota.

Operatività e limiti -  L’incentivo troverà applicazione per  le assunzioni avvenute successivamente alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione che determineranno il finanziamento delle disposizioni in commento.

Sarà l’Inps a riconoscere il diritto all’agevolazione in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute. In caso di insufficienza delle risorse indicate, l’Ente  non prenderà in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione.
 

Conclusioni – Annunciata da fonti governative come la soluzione al dramma della disoccupazione giovanile, quella in commento si annovera, ad avviso dello scrivente, tra le mezze misure prive di efficacia risolutiva degli ultimi anni.

Tralasciando le opinabili scelte relative ai requisiti soggettivi richiesti ai giovani lavoratori, aziende ed operatori del settore da troppo tempo lamentano  una legislazione sul lavoro inidonea a generare certezza e l’ennesimo incentivo, valido fino ad esaurimento fondi, di certo non inverte la tendenza.
 

Valerio Pollastrini