Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


sabato 30 agosto 2014

Dimissioni per giusta causa del dirigente demansionato

Nella sentenza n.18121/2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il dirigente assegnato a mansioni inferiori,  potendo rassegnare le dimissioni  per giusta causa,  ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

La vicenda in commento è quella di un dirigente che, adibito a compiti diversi da quelli per i quali era stato assunto, aveva lamentato di aver subito un demansionamento.

Nonostante fosse stato assunto con la qualifica di “responsabile del servizio call-center”, il lavoratore, infatti, era stato successivamente nominato “responsabile del servizio di tele-sportello”.

In seguito all’intervenuto demansionamento, il dirigente aveva rassegnato le proprie dimissioni e, ritenendole sorrette da giusta causa, si era rivolto al Giudice del lavoro chiedendo la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Sia il Tribunale  che la Corte di Appello, dopo aver accertato l'effettività del demansionamento e la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, avevano accolto la domanda del lavoratore.

Investita della questione, la Cassazione ha confermato quanto disposto nelle pronunce del merito.

A detta della Suprema Corte, infatti, il demansionamento risulterebbe provato dal fatto che il nuovo ruolo attribuito al dirigente fosse limitato al controllo di una struttura preposta al solo scopo di raccogliere informazioni e reclami degli utenti.

Valerio Pollastrini

Diffondere il motivo dell’assenza viola la Privacy

Con la newsletter del 27 agosto, il Garante della Privacy ha reso noto il provvedimento adottato lo scorso 3 luglio in merito alla comunicazione di dati personali relativi ai motivi di assenza dal lavoro.

Si tratta, in particolare, del provvedimento con il quale il Garante ha intimato  ad una azienda di trasporto pubblico locale di non esporre  in bacheca il motivo delle assenze dei lavoratori.

Ponendo la ripartizione dei turni di lavoro a disposizione di tutto il personale, l’azienda, infatti, oltre ad evidenziare le assenze dei lavoratori,  era solita affiancare  al nominativo  del dipendente anche la motivazione della sua assenza, come, ad esempio, la malattia, il permesso per assistenza ai familiari disabili o il permesso sindacale.

A detta dell’azienda, tale modalità di comunicazione era rivolta ad ottimizzare l’organizzazione del servizio, al fine di evitare possibili contestazioni dei dipendenti in merito alle sostituzioni.

Il Garante della Privacy è intervenuto sulla vicenda dichiarando l’illegittimità della   divulgazione dei suddetti dati personali, alcuni dei quali di natura sensibile. Tale comunicazione, infatti, viola sia il principio di pertinenza che quello di non eccedenza, previsti dal Codice.

Il Garante, pertanto, ha vietato l’ulteriore diffusione delle ragioni delle assenze dal servizio contenute nelle tabelle predisposte per la  turnazione dei lavoratori, sottolineando che per la corretta gestione dei turni sarebbe sufficiente indicare semplicemente l’assenza del dipendente senza aggiungerne la motivazione.

Valerio Pollastrini

Garanzia giovani – Scettici i destinatari

Dal “Rapporto Giovani”, l'indagine curata dall'Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con Ipsos ed il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, arrivano dati preoccupanti in merito allo stato di attuazione del programma “Garanzia Giovani”.

Dall’analisi emerge, infatti, come,  dopo quattro mesi dall'avvio del programma europeo che punta a trovare un lavoro o un corso di formazione ai giovani che non studiano e non lavorano, i destinatari del progetto siano poco informati e scettici sui piani occupazionali predisposti dal Governo che, tra i fondi europei ed il cofinanziamento nazionale, ha destinato allo scopo 1,5 miliardi di euro per il biennio 2014/15.

Solo il 37% dei giovani pensa che il programma sarà davvero efficace, mentre l’80% ritiene che trasferirsi all’estero sia l’unico mezzo per migliorare la propria condizione.

I 1.727 giovani intervistati, inoltre, hanno mostrato  una scarsa conoscenza del Piano, nonché un diffuso scetticismo sulla sua efficacia.

Se il 45% ha dichiarato di non essere a conoscenza della “Garanzia Giovani”, il 35% ha affermato, invece, di averne solamente sentito parlare.

Secondo i dati, a prevalere sono gli scettici, pari al 54%, secondo i quali l’adesione al programma non determinerà un miglioramento della propria condizione.

Alla domanda se tra tre anni avranno la possibilità di migliorare la propria situazione, quasi il 60% ha risposto: “poco o per nulla”. La percentuale arriva al 68% se la domanda è rivolta alle condizioni in generale delle nuove generazioni.

In sostanza, l'80% dei giovani intervistati non ha mostrato dubbi sul fatto che per migliorare il proprio stato di vita sia necessario trasfrirsi all'estero.

Valerio Pollastrini

Modalità di computo dei contratti a termine per i lavoratori part-time

Nel Parere n.2/2014 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri di calcolo del limite di contingentamento dei lavoratori a termine (1), in riferimento al part-time.

In particolare, il Parere ha tracciato le linee guida per le modalità di computo dei lavoratori part-time sia nella base di calcolo del 20%, sia nel numero dei lavoratori che possono essere assunti a termine.

A tale riguardo, la Fondazione ritiene che i lavoratori a tempo parziale debbano essere computati sempre in proporzione all’orario svolto.

In base a questa interpretazione, per le aziende fino a 5 dipendenti sarebbe consentito anche l’avvio di due part-time al 50%.

In base allo stesso principio, per il calcolo del numero dei lavoratori assunti in azienda a tempo indeterminato, due part-time al 50% dovranno essere considerati come una unità.

La nota ricorda inoltre come il Ministero del Lavoro abbia chiarito (2) che per la determinazione della base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso il datore di lavoro, “i lavoratori part-time si computano secondo la disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000”. Secondo la Fondazione, dalla richiamata interpretazione ministeriale deriverebbe che in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si rendesse necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale andrebbero computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Previsti dalla legge n.78/2014;
(2)    - Ministero del Lavoro,  Circolare n.18/2014;

Ridotti gli incentivi Inail per la sicurezza

Nella relazione programmatica per il 2015-2017 (1), il Consiglio d’indirizzo e vigilanza dell’Inail ha stabilito la riduzione degli  incentivi offerti alle aziende nell’ambito della sicurezza.

Si tratta di una misura scaturita dal provvedimento con il quale la Legge di Stabilità 2014 (2) ha disposto una generalizzata riduzione dei premi per il triennio 2014/2016.

Il Civ, infatti, ha sottolineato come detta riduzione dei premi abbia determinato una diminuzione  delle entrate con un  conseguente ridimensionamento delle risorse disponibili per i finanziamenti sulla sicurezza.

La relazione, tuttavia, specifica che nei bandi di finanziamento per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 debbano essere riservati 10milioni di euro a sostegno delle piccole e microimprese, comprese quelle individuali.

Proprio con riguardo agli incentivi, il Civ ha invocato la necessità di rigenerare gli interventi finalizzati all’informazione e alla formazione per la sicurezza.

Valerio Pollastrini

 
1)      - approvata con la Delibera n.7/2014;
2)      - legge n.147/2013;

giovedì 28 agosto 2014

Pubblico impiego – Legittima la segnalazione per l’assunzione

Con la sentenza n.32035/2014, la Corte di Cassazione sembra avere legittimato di fatto lo strumento della raccomandazione quale mezzo utile per ottenere un lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

La vicenda in commento è scaturita dalle intercettazioni ambientali che avevano portato alla luce la segnalazione con la quale un Comandante dei Carabinieri,  in merito ad un pubblico concorso, aveva sottoposto il nome della  figlia all’attenzione di un assessore comunale.

Nel secondo grado di giudizio il Comandante, al quale era stato contestato l’abuso d’ufficio, era stato assolto per intervenuta prescrizione del reato.

All’attenzione della  Suprema Corte era stata  invece sottoposta la posizione degli altri soggetti interessati al caso: l'assessore, il Segretario comunale, i componenti della Commissione di concorso ed il Presidente della stessa, accusati di abuso d'ufficio e falsità in atto pubblico.

Con una pronuncia che certamente farà discutere, gli ermellini hanno prosciolto tutti gli imputati, osservando che la sola segnalazione ad un  pubblico ufficiale non è sufficiente per ritenere perfezionata la raccomandazione, in quanto non vincola quest’ultimo  ad accogliere l’invito.

Valerio Pollastrini

Pubblico Impiego – Permessi e distacchi sindacali dimezzati dal 1° settembre

In applicazione di quanto disposto dall’art.7 del D.L. n.90/2014 (1),  dal prossimo  1° settembre i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, già attribuiti al personale delle Pubbliche Amministrazioni, saranno ridotti del 50% per ciascuna associazione sindacale.

Con la Circolare n.5/2014, la Funzione pubblica ha definito le modalità applicative della norma, chiarendo, con riguardo ai distacchi sindacali (2), che la riduzione dovrà essere operata arrotondando l’eventuale frazione residua all’unità superiore.

Tale riduzione, comunque, non troverà applicazione nel caso in cui l’associazione sindacale sia titolare di un solo distacco.

Nella nota, si ricorda che, entro il 31 agosto, tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle Amministrazioni la revoca dei distacchi  non più spettanti. Gli Enti, a loro volta, dovranno inoltrare le comunicazioni ricevute alla Funzione pubblica, in modo da garantire le opportune verifiche a consuntivo.

Conseguentemente, la suddetta revoca non sarà necessaria qualora, al momento dell’attivazione del distacco sindacale, sia stato già previsto il termine del 31 agosto 2014.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - convertito dalla Legge n.114/2014;
(2)   - fra cui sono compresi anche quelli utilizzati in forma cumulata;

Registrazioni al programma “Garanzia Giovani”

Il Ministero del Lavoro ha reso noto che, al 21 agosto 2014, sono 162.525 gli utenti che si sono registrati al programma “Garanzia Giovani”. Di questi, 91.656  hanno perfezionato l’istanza attraverso il sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it , mentre i restanti 70.869 hanno utilizzato i portali regionali.

Finora sono stati 33.652 i giovani convocati dai servizi per il lavoro e 21.085 hanno già sostenuto il primo colloquio di orientamento.

Ad oggi sono state riscontrate 8.756 occasioni di lavoro, per un totale di posti disponibili pari a 12.608.

Con 29.868 richieste, pari al 18% del totale, è emerso che la maggior parte dei giovani interessati risiede in Sicilia. Al secondo ed al terzo posto quelli provenienti dalla Campania e dal Lazio, rispettivamente, il 15%  ed il 7%.

Per quanto riguarda i dati anagrafici, il 51% delle registrazioni, pari a 82.701,  ha interessato i giovani di età compresa tra i 19 ed i 24 anni (1), mentre sono state 68.743, pari al 42%, quelle che hanno interessato giovani dai 25 ai 29 anni (2). Solo 11.081, pari al 7%, invece,  le domande presentate dai giovani dai 15 ai 18 anni (3).

Valerio Pollastrini

 
1)      - 46.288 uomini e 36.413 donne;
2)      - 32.578 uomini e 36.165 donne;
3)      - 6.871 uomini e 4.210 donne;

Nuova funzionalità “LineaINPS”

Accedendo alla sezione “INPSRisponde” del sito www.inps.it  gli utenti potranno visualizzare lo stato di lavorazione delle loro richieste e, se disponibile, riceverne la risposta.

E’ quanto affermato dall’Istituto Previdenziale nella  News del 18 agosto 2014.

La nota chiarisce che per visualizzare la nuova funzionalità non è indispensabile accedere al sito in modalità con Pin.

Il servizio, inoltre, sarà disponibile anche all’interno del risponditore automatico del Contact Center Multicanale.

Chiamando il numero verde 803164 (1) o il numero 06164164 (2),  dopo essere stato identificato dal sistema, l’utente  potrà inserire il numero della richiesta per la quale desideri conoscere lo stato di lavorazione.

A questo punto il risponditore automatico comunicherà lo stato della richiesta e, nei casi in cui la pratica in questione risulti già chiusa e sia disponibile una risposta, quest’ultima sarà inviata via mail o tramite SMS all’indirizzo email o al numero di telefono cellulare già comunicati dall’utente.

Valerio Pollastrini


1)      - gratuito per le chiamate da numero fisso;
2)      - a pagamento da telefonia mobile;

Dipendenti pubblici - Divieto di conversione del rapporto a termine nullo

Nella sentenza n.17545 del 1° agosto 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che il divieto, sancito nell’ambito del pubblico impiego, di convertire a tempo indeterminato il contratto a termine, ritenuto nullo per violazione di legge, si applica anche per i dipendenti degli Enti Pubblici Economici.

Come è noto, il terzo comma dell’art.97 della Costituzione dispone che  l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione possa avvenire esclusivamente mediante concorso.

A differenza di ciò che avviene nell’ambito delle aziende private, il richiamato dettato costituzionale riconosce ai dipendenti pubblici, illegittimamente assunti a termine, il solo diritto al risarcimento del danno, privando loro la possibilità di agire per la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva adito la Suprema Corte sostenendo l’inapplicabilità del suddetto divieto per gli Enti Pubblici Economici.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha però chiarito come anche tali Enti, rivestendo natura pubblicistica, siano sottoposti ai medesimi limiti e divieti riguardanti le Pubbliche Amministrazioni.

Valerio Pollastrini

Semplificazioni per i minori invalidi

Nel Messaggio n.6512/2014 l’Inps ha ricordato le rilevanti novità introdotte dal Decreto Legge n.90/2014 relative alla semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche, connesse alla maggiore età, per i soggetti minorenni già disabili.

La norma richiamata ha stabilito che i minori, già titolari di una prestazione di disabilità e che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche previste al compimento della maggiore età,  potranno presentare la domanda entro i sei mesi precedenti al compimento del diciottesimo anno.

Le prestazioni interessate sono la pensione di  inabilità e l’assegno mensile di invalidità.

Nella nota in commento, l’Istituto ha informato gli utenti di aver pubblicato nella sezione “Modulistica” del proprio sito Internet il modello “Domanda di invalidità civile”.

In particolare, l’Inps ha chiarito come detto modello sia stato integrato alla luce delle nuove disposizioni e che i soggetti interessati potranno presentare la domanda direttamente online.

Al  momento, l’istanza per queste tipologie di prestazioni è disponibile nel portale dell’Istituto www.inps.it , all’interno dell’area dedicata agli enti di patronato.

Valerio Pollastrini

mercoledì 13 agosto 2014

Pareri contrastanti sulla proposta di abolizione dell’art.18

Lo scorso 11 agosto, a margine di una iniziativa contro la contraffazione, il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, ha invitato il Governo ad una revisione dell’art.18, auspicando l’inserimento delle modifiche nel Consiglio dei Ministri previsto per la fine del mese, nel quale verrà discusso il c.d. Decreto “SbloccaItalia”.

In particolare, Alfano ha auspicato l’eliminazione dei vincoli imposti dal richiamato articolo dello Statuto dei Lavoratori, ritenuti una delle cause dell’aumento costante della disoccupazione registrato nell’ultimo decennio, che, in alcune aree del sud ha raggiunto, per i giovani, un picco del 50%.

Il Ministro, in sostanza, ha proposto a Renzi un patto per superare entro i prossimi mille giorni l’articolo 18, ritenuto una barriera contro le nuove assunzioni, la cui permanenza nel nostro ordinamento sarebbe la causa dell’asse mantenuto in questi anni fra Pd e sindacati.

Sul punto è intervenuto anche Renato Brunetta, che, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha suggerito una moratoria di tre anni per i neo-assunti, finalizzata ad introdurre nel nostro mercato del lavoro una maggiore flessibilità in uscita.

Di diverso avviso, invece, il Sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba, che, giudicando positivamente le recenti modifiche all’articolo 18 introdotte nel 2012 dalla Legge Fornero, ai microfoni di Popolare Network ha affermato di non ravvisare le ragioni che possano indurre ad un nuovo intervento sulla norma.

A sostegno della propria posizione, Bobba ha osservato che il monitoraggio del nuovo articolo 18 evidenzia che  più del 90% dei conflitti di lavoro di fronte al giudice si risolve con un risarcimento di tipo monetario. Ciò, sempre a detta del Sottosegretario, paleserebbe l’efficacia del testo predisposto dalla Fornero. Inoltre, per quanto riguarda la necessità di incrementare nel mercato le forme di flessibilità, come è noto, risulta già allo studio l'idea di introdurre una forma di contratto a tutele crescenti.

In un’intervista a La Stampa, il Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, ha affermato che l'abolizione dell'articolo 18, non solo sarebbe un totem da abbattere della sinistra,  ma rappresenterebbe il segnale più importante che denoterebbe i cambiamenti intervenuti nel sistema italiano del lavoro.

Lupi ha poi proseguito sostenendo che l’esempio della Spagna e le 104mila nuove assunzioni registrate nei due mesi successivi al Decreto Poletti evidenzierebbero l’essenzialità di una totale flessibilità del mondo del lavoro  per la  creazione di occupazione.

Dal fronte sindacale, il Segretario Generale della Cisl, Raffaele Bonanni, ha risposto sul proprio profilo twitter che sarebbe inutile abolire l’articolo 18, dal momento che le aziende assumono con contratti a termine e false partite Iva. Di qui la proposta di abolire proprio il ricorso  a quest’ultime.

A dirsi contrario alla proposta di Alfano anche Cesare Damiano. Per il Presidente della Commissione Lavoro si tratterebbe, infatti, di una pretesa banale del centrodestra, finalizzata a ridurre tutele ai lavoratori,  rendendo più liberi i licenziamenti.

Da ultimo, si segnala l’intervento del Sottosegretario agli Estere, Benedetto Della Vedova, che, sul proprio profilo Facebook, ha dichiarato che  l’articolo 18, oltre a disincentivare l'utilizzo del contratto di lavoro standard, produrrebbe effetti pratici regressivi, rappresentando il simbolo dell'Italia che non sa cambiare, che non vuole adeguarsi alle sfide dell'economia di oggi e che vive ancore di retorica passatista.

Conclusioni – Lasciando da parte ogni valutazione di tipo  ideologico, a detta dello scrivente, l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, sovente proposta in caso di crisi, altro non sarebbe che l’ennesima “marchetta” politica in favore delle grandi aziende, le uniche oberate dalla norma in commento.

Pur potendo discutersi l’opportunità di conservare simili tutele in un contesto mondiale del mercato del lavoro spinto, oramai inesorabilmente, verso l’estrema flessibilità, ciò che è certo è che la crisi occupazionale italiana deriva essenzialmente dagli alti costi fiscali e previdenziali.

Chiunque, pertanto, sostenendo di voler risolvere la “questione lavoro”, dichiari intenti diversi da quelli finalizzati alla riduzione dei costi, fa solo demagogia spicciola.

Valerio Pollastrini

Quanto costa alle aziende italiane la fuga dei giovani

Secondo l’analisi  diffusa da “Page Personnel”, società di Page Group specializzata nella ricerca di personale qualificato, le aziende italiane che non riescono a conservare un talento in organico registrano una perdita economica, variabile  tra  40mila ed 80mila euro.

In sostanza, la formazione di un giovane costa, ma conviene, mentre perdere le sue prestazioni si traduce in un danno.

Particolarmente penalizzante, inoltre, la selezione sbagliata, in quanto la scelta di una risorsa inadatta al ruolo da rivestire, oltre a ridurre il ritmo di crescita della società, determina l’inutilità di   un investimento che può costare fino a 50mila euro.

Nella quantificazione dei costi, la perdita indicata da Page Personnel,  corrisponde al risultato ottenuto dalla somma tra le spese per l'inserimento e il guadagno netto che si ricaverebbe con l'apporto di una risorsa formata, con esperienza dai 3 ai 5 anni e skills competitive sul mercato del lavoro internazionale.

Si tratta di un valore che varia in base al settore che, tuttavia, non è mai inferiore a 40mila euro.

Ad esempio, nel caso di un professionista neo assunto, in fuga dall'azienda dopo sei mesi di tirocinio o lavoro a tempo determinato, la remissione dell’impresa risulta così quantificata:

-         4.600 euro per il processo di selezione, con la trafila di annunci, screening dei curricula e colloqui;

-         15mila euro di business "negato" dalla fine del rapporto;

-         19mila euro per la retribuzione dei primi mesi di lavoro.

Più il candidato è valido, più la perdita pesa. Il costo, infatti, aumenta drasticamente se la nuova risorsa è un vero e proprio talento. In questo caso, infatti,  tra progetti avviati e non conclusi, clienti portati via ed il mancato guadagno,  lo studio in commento valuta la perdita intorno agli 80mila euro.

Non a caso, l’esodo maggiore si registra tra gli ingegneri e nei settori della tecnologia, che risultano connaturati dalla maggiore offerta di alternative fuori dal nostro Paese.

Un neoprofessionista dell'area finance che accetti un impiego presso una  società inglese o tedesca costa alla sua azienda italiana di provenienza circa 35mila euro.

Un ingegnere formato al Politecnico di Milano o di Torino che accetti offerte estere con stipendi più vantaggiosi rispetto a quelli italiani dai 10-15mila  euro, genera, invece, una perdita di 60mila euro.

Il danno è addirittura più drastico  nell’ambito dei profili  del commerciale, dove il giovane che, dopo solo un semestre,  recide il rapporto  causerà all’impresa un buco di 70mila, corrispondente al costo sostenuto e alla stima di quanto avrebbe reso.

Verificare se la formazione di una nuova risorsa costi più di un diverso utilizzo di quelle presenti in organico richiede almeno sei mesi, anche se, in generale, il termine per effettuare una simile valutazione varia in base all’esperienza e alle competenze del candidato.

In media, servono 6-9 mesi per considerare la risorsa inserita a pieno nella funzione e con un’adeguata  conoscenza dell’azienda e dei prodotti/servizi. Tale periodo, tuttavia, aumenta negli ambiti molto tecnici o con prodotti estremamente complessi.

Dall’analisi, infine, emerge l’ulteriore problema delle risorse sbagliate, quelle, cioè, selezionate con metodi generici o poco chiari.

In questo caso la perdita per l’impresa è doppia e si traduce nella mancata scelta di un candidato adeguato e nel mancato business sviluppato a causa dell’inserimento di un lavoratore  privo delle necessario competenze.

Complessivamente, scegliere un candidato sbagliato può costare all’azienda dai 40mila ai 50mila euro.

Valerio Pollastrini

Allenatore responsabile dell’incolumità degli atleti

Nella sentenza n.31734 del 18 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che l’allenatore di una disciplina sportiva, rivestendo un posizione di garanzia volta a tutelare l’integrità degli atleti, è responsabile di eventuali incidenti accaduti agli stessi, ogni qual volta ometta di adottare gli accorgimenti e le cautele necessari per impedire il verificarsi di incidenti.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma pur dichiarando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, il  non luogo a procedere nei confronti dell’allenatore della nazionale di Tae Kwon Doper,  aveva condannato lo stesso  a corrispondere alla parte civile il risarcimento del danno.

La Corte del merito, in particolare, aveva rilevato l’imprudenza, l’imperizia e la negligenza poste in essere dall’imputato che, durante l'allenamento, aveva omesso di far indossare il caschetto di protezione all’atleta che,scivolando a terra, aveva sbattuto  la testa, riportando una frattura occipitale ed un'emorragia cerebrale.

Contro questa pronuncia,  l’allenatore aveva ricorso in Cassazione e, contestando la ritenuta posizione di garanzia nei confronti degli atleti, aveva dedotto che la persona offesa, cintura nera 1° Dan e, come gli altri,  maggiorenne e professionista,  fosse in possesso della capacità di autodeterminarsi e di scegliere se indossare o meno il casco durante l’allenamento.

Investita della questione, la Suprema Corte, nel confermare la sussistenza della posizione di garanzia in capo all’allenatore di una disciplina sportiva, ha rilevato come l'omessa adozione di accorgimenti e cautele, grazie ai quali l'incidente non si sarebbe verificato, costituissero altrettante cause dell'evento.

Pur negando che la disciplina del "taekwondo" possa essere assimilata ai c.d. "sport estremi", come, ad esempio, l'automobilismo, il motociclismo o l'alpinismo, la Cassazione, tuttavia, ne ha sottolineato la pericolosità in relazione ai connessi   rischi per l'incolumità fisica degli atleti ed ha concluso ribadendo che la posizione di garanzia di cui l'allenatore è investito implica a suo carico l’obbligo di predisporre ogni strumento idoneo ad impedire il verificarsi di eventi lesivi ai danni di coloro che praticano detto sport.

Valerio Pollastrini

Luglio 2014 - Dati su Cassa Integrazione e disoccupazione

I dati diffusi dall’Inps, relativi alle prestazioni erogate nel mese di luglio 2014, evidenziano un calo delle ore complessive di Cassa Integrazione richieste dalle imprese, mentre la Cassa Integrazione Straordinaria ha registrato un sostanzioso aumento.

In totale, lo scorso mese l’Istituto ha autorizzato 79,5 milioni di ore di Cassa Integrazione, con una riduzione  dell'8,6% rispetto a giugno 2014, e, addirittura, del 25% se rapportato a luglio 2013, anno in cui le prestazioni concesse erano risultate pari a 106,1 milioni di ore.

La contrazione più vistosa, con un -70,8% su base annua, è quella che ha riguardato la  Cassa in Deroga. Si tratta, però, di un  dato che, lungi dall’essere letto in chiave positiva, risente  della carenza di finanziamenti che  ha ridotto negli ultimi tempi la possibile erogazione della prestazione.

Le ore  di Cassa Integrazione Ordinaria autorizzata hanno riportato un calo tendenziale pari al -38,3% , con picchi massimo nell’Industria, -42%, e minimo nell’Edilizia, -24%.

La richiesta di Cassa Straordinaria  risulta, invece, in netta controtendenza.

Lo scorso luglio il numero di ore di Cigs autorizzate  è stato pari a 50,4 milioni, con un incremento del +18% rispetto allo stesso mese del 2013, nel corso del quale erano state concesse 42,7 milioni di ore.

Quest’ultimo dato, in particolare, evidenzia  come sempre più aziende permangano in difficoltà acute e siano costrette a ricorrere alla Cigs nel tentativo di contrastare crisi strutturali.

Con riguardo al mese di giugno 2014, l’Inps ha diffuso, inoltre, il seguente riepilogo delle  domande relative alle diverse indennità di disoccupazione:

-          Aspi: 106.206 domande;

-         Mini Aspi: 33.935 domande;

-         Disoccupazione ordinaria e speciale edile: 234 domande;

-         Mobilità: 8.229 domande;

           
In totale, le richieste di un trattamento di disoccupazione risultano pari a 148.605, ovvero -3,3%  rispetto alle 153.725 domande presentate nel mese di giugno 2013.

Si tratta di un segnale la cui lettura appare coerente con i recenti dati Istat che a giugno avevano evidenziato una congiunturale contrazione della disoccupazione.

Valerio Pollastrini

Gli hobby migliorano la produttività dei lavoratori

Un recente ricerca, condotta dagli psicologi della San Francisco University e pubblicata nel Journal of Occupational and Organizational Psychology, ha dimostrato che  uno sfogo di tipo creativo al di fuori del contesto aziendale  aiuta i lavoratori a svolgere meglio le proprie prestazioni.

Nonostante, specie negli ultimi tempi, la  reazione più diffusa per fronteggiare la crisi economica si sia tradotta nell’incremento dell’orario e dei carichi di lavoro, lo studio in commento ha dimostrato, di contro, che a garantire risultati e performance migliori nella professione sia la possibilità di dedicare del tempo ai propri hobby creativi, come ad esempio la pittura, il teatro o la fotografia.

In sostanza, invece che ricorrere a ritmi di lavoro sempre più incalzanti, le imprese riuscirebbero ad incrementare la produttività stimolando i propri dipendenti a dedicarsi ad attività creative extra-aziendali.

Lo studio, condotto dal Professor Kevin Eschleman, parte dalla premessa che le persone occupate in  lavori molto impegnativi, connaturati  dall’alto livello di performance richiesto, generalmente hanno la possibilità di dedicare solo poco tempo ad attività personali ed extra-lavorative, che, invece, consentirebbero loro di distaccarsi dal contesto professionale e di  recuperare al meglio  idee ed energie.

Dall’analisi condotta su 341 soggetti con lavori ed hobby differenti è emerso che, rispetto ai lavoratori privi di interessi in attività creative extra-aziendali, i lavoratori impegnati in un hobby creativo raggiungono risultati migliori del 15%-30% nelle prove di performance professionale.

I risultati, pertanto, evidenziano  con certezza come l’esclusiva concentrazione sulle prestazioni lavorative sia deleteria per il lavoro stesso.

A detta dei ricercatori, infatti, gli hobby permetterebbero ai lavoratori un miglior apprendimento dei loro punti di forza e di debolezza ed aumenterebbero la loro consapevolezza, il senso di controllo e quindi la loro efficacia,  garantendo una via di fuga agli stress quotidiani.

In conclusione, si segnala che negli Stati Uniti alcune imprese hanno mostrato particolare interesse verso questa ricerca, facilitando e stimolando   lo svolgimento di attività extra-aziendali di tipo creativo, al fine di  favorire la consapevolezza dei lavoratori sui benefici di tali attività sul loro benessere.

E’ il caso, ad esempio, di Zappos Inc., leader della vendita di calzature online acquisito da Amazon nel 2009, che, per sollevare il morale dei dipendenti e migliorare il generale contesto lavorativo, incoraggia gli impiegati ad esporre negli uffici i loro lavori artistici.

Valerio Pollastrini

Discordanza tra reddito dichiarato e studi di settore

Nella sentenza n.1594/01/14 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio è stata chiamata a decidere in merito alla legittimità dell’accertamento fiscale disposto ai danni di un contribuente dopo che lo stesso non si era presentato al contraddittorio per chiarire le ragioni dello scostamento tra i redditi dichiarati e quelli calcolati in base agli studi di settore.

A tale proposito, la Commissione ha chiarito che detto accertamento risulta legittimo solamente se lo scostamento evidenzi un dato significativo e sia superiore ad una percentuale del 25-30%, tale da rappresentare una grave incongruenza.

Nella pronuncia in commento è stato precisato come i parametri e gli studi di settore costituiscano un sistema di presunzioni semplici che acquistano i caratteri di precisione, gravità e concordanza, nel momento in cui vengono adeguati alla realtà economica del contribuente.

Di conseguenza, nel caso in cui il reddito dichiarato non presenti una grave incongruenza, l’accertamento può essere annullato anche se non vi sia stata la partecipazione al contraddittorio richiesto dall’ufficio.

Valerio Pollastrini

domenica 10 agosto 2014

Scuola – Modalità di fruizione dei permessi retribuiti

Nella sentenza n.271 del 25 ottobre 2013, il Tribunale di Sciacca ha ribadito che il dirigente scolastico non può entrare nel merito delle motivazioni addotte dal docente nella richiesta dei permessi retribuiti.

La vicenda in commento è quella di un’insegnante che aveva richiesto tre giorni di permesso retribuito, giustificandoli, in conformità con quanto previsto dall’art.15 del Contratto Collettivo di riferimento, attraverso un’autocertificazione nella quale aveva specificato la necessità di accompagnare il coniuge per accertamenti specialistici.

Il Dirigente Scolastico, però,  aveva  ritenuto insufficiente la motivazione della richiesta e, dopo aver provveduto a contestare l’addebito alla lavoratrice, aveva ordinato all’ufficio pagatore di decurtare dal compenso della  docente le giornate di assenza.

Investito della questione, il Tribunale ha ritenuto che le motivazioni addotte dall'insegnante fossero più che sufficienti per la richiesta dei permessi e, pertanto, ha condannato l'amministrazione al recupero delle somme decurtate e al pagamento delle spese in giudizio.

In particolare, nel motivare la propria decisione il giudice ha ricordato che nel comparto della scuola i permessi retribuiti sono sanciti dal contratto di lavoro e che il Dirigente Scolastico ha solamente il compito di accertarsi che la richiesta del dipendente sia consona con quanto stabilito dalle parti sociali, senza che lo stesso possa entrare nel merito di quanto dichiarato  attraverso autocertificazione.

Valerio Pollastrini

Contributi dovuti anche ai clandestini

La sentenza della Corte di Cassazione n.22599 del 5 novembre 2010 assume un rilievo fondante in materia di immigrazione, in quanto ha sancito, a carico delle aziende che occupino in nero stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, l’obbligo di pagare ugualmente i contributi previdenziali.

In questa pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha chiarito come, in caso contrario, risulterebbero ingiustamente danneggiati quei datori di lavoro che, invece, assumono manodopera straniera nel pieno rispetto delle norme sull'immigrazione.

Nel caso di specie,  la Cassazione ha confermato la multa di circa 88 mila euro irrogata ad un imprenditore  che si era avvalso delle prestazioni di lavoratori extracomunitari privi di documenti, senza versare nulla all'Istituto Previdenziale.

Oltre a ribadire la sussistenza dell’obbligazione nei confronti dell’Inps, la pronuncia in commento ha sottolineato come   la contribuzione dovesse essere liquidata in base alle retribuzioni previste dai contratti collettivi vigenti.

Il datore di lavoro si era difeso sostenendo che proprio il reato ascrittogli impedisse l'emersione degli effetti propri di un contratto lecito, con la conseguenza che, a suo dire, l'Inps non avrebbe potuto chiedere il pagamento dei contributi evasi.

Gli ermellini hanno sconfessato detta censura, osservando che, in tema di prestazioni lavorative rese dal cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative poste a tutela del prestatore di lavoro non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro, a patto, ovviamente, che la prestazione lavorativa ad oggetto sia lecita.

Diversamente, infatti, verrebbero conseguentemente alterate le regole del mercato e della concorrenza, consentendo a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire  condizioni più vantaggiose rispetto a quelle a cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.

Valerio Pollastrini

Sicurezza sul lavoro – Formazione impartita al di fuori dell’orario di lavoro

Nella sentenza del 10 luglio 2014, la Corte di Appello di Venezia ha ribadito che i lavoratori hanno diritto ad un compenso aggiuntivo per la formazione ricevuta  in materia di sicurezza al di fuori dell'orario di lavoro.

Il caso di specie riguarda la formazione impartita ad un gruppo di docenti  al di fuori dell’orario di servizio e senza retribuzione aggiuntiva.

Sulla base dei pareri espressi dai funzionari dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il dirigente dell’istituto aveva sostenuto che le attività di formazione rientrassero negli obblighi di servizio, in quanto funzionali all’insegnamento, e per le quali la contrattazione collettiva, al pari delle attività di preparazione delle lezioni, correzione dei compiti ed i rapporti individuali con le famiglie, non prevede un orario definito.

Fallito il tentativo di conciliazione promosso dai dipendenti presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro, gli stessi avevano adito il Tribunale di Verona che, nell’accoglierne il ricorso, aveva premesso che la formazione prevista dall’art.29, nonché dagli artt.63 e seguenti, del CCNL di riferimento, costituisca l’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente.

Più che un obbligo a carico dell’insegnante, a detta del Tribunale, il caso in questione verte su  un vero e proprio diritto alla formazione in capo ai docenti, con conseguente onere dell’amministrazione di fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.

Il giudice del primo grado ha quindi sottolineato che, non rientrando nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell’insegnante, la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza è diretta a prevenire i rischi di infortunio o malattia correlati all’ambiente di lavoro.

Si tratta di una formazione che non è disciplinata dal CCNL ma dalla legge e trova  la sua fonte direttamente nell'art.22 del D.Lgs 626/94,  in base al quale il datore di lavoro pubblico è tenuto a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l'orario di lavoro.

Dopo aver rilevato che nel caso di specie l'attività formativa si era svolta in ore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente previsto, il Tribunale aveva condannato l’istituto a retribuire le ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività ulteriori non di insegnamento.

Investita della questione dal ricorso promosso dall’Amministrazione, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado.

Valerio Pollastrini

Garanzia Giovani – Accordo con il Coni

Nel Comunicato del 06 agosto 2014, il Ministero del Lavoro ha annunciato l’accordo mediante in quale, nell’ambito del progetto Garanzia Giovani,  il Coni si è impegnato ad approntare specifici percorsi di tirocinio ed apprendistato.

La Convenzione ha definito un quadro di collaborazione con Governo,  Regioni e  altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del programma "Garanzia Giovani", per mezzo di azioni finalizzate alla promozione del progetto verso le sedi territoriali quali luoghi di informazione diffusa, fornendo un contributo nello sviluppo di eventuali previsioni a medio termine delle figure professionali richieste dal mondo sportivo.

Nel protocollo, il Coni, anche attraverso Coni Servizi, si è impegnato a:

- promuovere l'informazione sulle misure e le azioni previste nel programma "Garanzia Giovani", coinvolgendo le proprie strutture territoriali;

- favorire l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

- promuovere la pubblicazione delle offerte di lavoro, apprendistato e tirocinio sia sul portale di Garanzia Giovani, www.garanziagiovani.gov.it, che sul proprio portale, www.coni.it, anche mediante i siti dei Comitati Regionali Coni e dei Coni Point.

L’accordo, in particolare, prevede azioni specifiche in materia di tirocini e di apprendistato.

Tirocini
Il Coni promuoverà l'utilizzo dei tirocini attraverso le proprie sedi territoriali, al fine di poter diffondere tale strumento presso gli organismi sportivi riconosciuti dall’Ente.

Dal canto suo, invece, il Ministero del lavoro si è impegnato a condividere ogni iniziativa per promuovere il tirocinio quale strumento per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in coerenza con quanto dettato dalla Commissione Europea con la Raccomandazione sui tirocini di qualità.

Apprendistato
Il Coni si è impegnato a promuovere:

-il ricorso all'apprendistato attraverso la rete territoriale dell’Istituto, nell'ottica dell'innalzamento del capitale umano e dello sviluppo di talenti che possano contribuire a far crescere le imprese;

- la formazione di qualità da parte delle imprese e la stipulazione di convenzioni territoriali in materia di formazione, per aiutare le PMI interessate, che hanno maggiori difficoltà a erogarla;

- la partecipazione a possibili iniziative di promozione.

Parimenti, il Ministero del lavoro promuoverà ogni azione utile per il rilancio dell'apprendistato, nelle sue diverse tipologie, come modalità prioritaria di prima occupazione per i giovani.

Valerio Pollastrini

Principio di giustificatezza per il licenziamento del dirigente

Nella sentenza n.20856/2012 (1), la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della legittimità del licenziamento del dirigente, non è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo.

Con riguardo a questa particolare fattispecie contrattuale, infatti, la Suprema Corte ha ricordato che il recesso può trovare fondamento nella più lieve nozione di giustificatezza, salvo che alla base non vi siano ragioni di natura discriminatoria.

Nel caso di specie,  la Suprema Corte ha ritenuto lecita la successiva suddivisione ed attribuzione delle mansioni  svolte dal manager licenziato  ad altro dirigente, in quanto tali operazioni erano state poste in essere in seguito ad un effettivo piano di riorganizzazione aziendale, conclusosi con l’assunzione di nuovi dipendenti di basso livello professionale e attraverso l’eliminazione di gran parte delle figure rientranti nell’area dirigenziale.

La Cassazione, inoltre, aveva rilevato come le mansioni del ricorrente non fossero state affidate nell’ambito di una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella da esso rivestita,  ma devoluta solo parzialmente ad altro dirigente.

Si tratta di azioni che, a detta degli ermellini, erano state configurate dal datore di lavoro nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, nonché prive di intenti ritorsivi, persecutori, pretestuosi o arbitrari. Tutte condizioni per le quali il recesso del dirigente è stato ritenuto legittimo.

Valerio Pollastrini


(1)   - interpretazione confermata dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n.3175/2013;