Con
la Circolare n.5/2014, la Funzione pubblica ha definito le modalità applicative
della norma, chiarendo, con riguardo ai distacchi sindacali (2), che la riduzione
dovrà essere operata arrotondando l’eventuale frazione residua all’unità
superiore.
Tale
riduzione, comunque, non troverà applicazione nel caso in cui l’associazione
sindacale sia titolare di un solo distacco.
Nella
nota, si ricorda che, entro il 31 agosto, tutte le associazioni sindacali
rappresentative dovranno comunicare alle Amministrazioni la revoca dei distacchi
non più spettanti. Gli Enti, a loro
volta, dovranno inoltrare le comunicazioni ricevute alla Funzione pubblica, in
modo da garantire le opportune verifiche a consuntivo.
Conseguentemente,
la suddetta revoca non sarà necessaria qualora, al momento dell’attivazione del
distacco sindacale, sia stato già previsto il termine del 31 agosto 2014.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
convertito dalla Legge n.114/2014;
(2)
-
fra cui sono compresi anche quelli utilizzati in forma cumulata;
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