In
particolare, il Parere ha tracciato le linee guida per le modalità di computo
dei lavoratori part-time sia nella base di calcolo del 20%, sia nel numero dei
lavoratori che possono essere assunti a termine.
A
tale riguardo, la Fondazione ritiene che i lavoratori a tempo parziale debbano
essere computati sempre in proporzione all’orario svolto.
In
base a questa interpretazione, per le aziende fino a 5 dipendenti sarebbe
consentito anche l’avvio di due part-time al 50%.
In
base allo stesso principio, per il calcolo del numero dei lavoratori assunti in
azienda a tempo indeterminato, due part-time al 50% dovranno essere considerati
come una unità.
La
nota ricorda inoltre come il Ministero del Lavoro abbia chiarito (2) che per la
determinazione della base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza presso il datore di lavoro, “i
lavoratori part-time si computano secondo la disciplina di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n. 61/2000”. Secondo la Fondazione, dalla richiamata interpretazione
ministeriale deriverebbe che in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di
legge o di contratto collettivo, si rendesse necessario l’accertamento della
consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale andrebbero computati
nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario
svolto, rapportato al tempo pieno.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Previsti dalla legge n.78/2014;
(2)
- Ministero del Lavoro, Circolare n.18/2014;
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