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sabato 30 agosto 2014

Modalità di computo dei contratti a termine per i lavoratori part-time

Nel Parere n.2/2014 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri di calcolo del limite di contingentamento dei lavoratori a termine (1), in riferimento al part-time.

In particolare, il Parere ha tracciato le linee guida per le modalità di computo dei lavoratori part-time sia nella base di calcolo del 20%, sia nel numero dei lavoratori che possono essere assunti a termine.

A tale riguardo, la Fondazione ritiene che i lavoratori a tempo parziale debbano essere computati sempre in proporzione all’orario svolto.

In base a questa interpretazione, per le aziende fino a 5 dipendenti sarebbe consentito anche l’avvio di due part-time al 50%.

In base allo stesso principio, per il calcolo del numero dei lavoratori assunti in azienda a tempo indeterminato, due part-time al 50% dovranno essere considerati come una unità.

La nota ricorda inoltre come il Ministero del Lavoro abbia chiarito (2) che per la determinazione della base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso il datore di lavoro, “i lavoratori part-time si computano secondo la disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000”. Secondo la Fondazione, dalla richiamata interpretazione ministeriale deriverebbe che in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si rendesse necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale andrebbero computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Previsti dalla legge n.78/2014;
(2)    - Ministero del Lavoro,  Circolare n.18/2014;

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