Si
tratta, in particolare, del provvedimento con il quale il Garante ha intimato ad una azienda di trasporto pubblico locale di
non esporre in bacheca il motivo delle
assenze dei lavoratori.
Ponendo
la ripartizione dei turni di lavoro a disposizione di tutto il personale, l’azienda,
infatti, oltre ad evidenziare le assenze dei lavoratori, era solita affiancare al nominativo del dipendente anche la motivazione della sua assenza,
come, ad esempio, la malattia, il permesso per assistenza ai familiari disabili
o il permesso sindacale.
A
detta dell’azienda, tale modalità di comunicazione era rivolta ad ottimizzare
l’organizzazione del servizio, al fine di evitare possibili contestazioni dei
dipendenti in merito alle sostituzioni.
Il
Garante della Privacy è intervenuto sulla vicenda dichiarando l’illegittimità della divulgazione dei suddetti dati personali,
alcuni dei quali di natura sensibile. Tale comunicazione, infatti, viola sia il
principio di pertinenza che quello di non eccedenza, previsti dal Codice.
Il
Garante, pertanto, ha vietato l’ulteriore diffusione delle ragioni delle
assenze dal servizio contenute nelle tabelle predisposte per la turnazione dei lavoratori, sottolineando che
per la corretta gestione dei turni sarebbe sufficiente indicare semplicemente
l’assenza del dipendente senza aggiungerne la motivazione.
Valerio
Pollastrini
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