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sabato 30 agosto 2014

Diffondere il motivo dell’assenza viola la Privacy

Con la newsletter del 27 agosto, il Garante della Privacy ha reso noto il provvedimento adottato lo scorso 3 luglio in merito alla comunicazione di dati personali relativi ai motivi di assenza dal lavoro.

Si tratta, in particolare, del provvedimento con il quale il Garante ha intimato  ad una azienda di trasporto pubblico locale di non esporre  in bacheca il motivo delle assenze dei lavoratori.

Ponendo la ripartizione dei turni di lavoro a disposizione di tutto il personale, l’azienda, infatti, oltre ad evidenziare le assenze dei lavoratori,  era solita affiancare  al nominativo  del dipendente anche la motivazione della sua assenza, come, ad esempio, la malattia, il permesso per assistenza ai familiari disabili o il permesso sindacale.

A detta dell’azienda, tale modalità di comunicazione era rivolta ad ottimizzare l’organizzazione del servizio, al fine di evitare possibili contestazioni dei dipendenti in merito alle sostituzioni.

Il Garante della Privacy è intervenuto sulla vicenda dichiarando l’illegittimità della   divulgazione dei suddetti dati personali, alcuni dei quali di natura sensibile. Tale comunicazione, infatti, viola sia il principio di pertinenza che quello di non eccedenza, previsti dal Codice.

Il Garante, pertanto, ha vietato l’ulteriore diffusione delle ragioni delle assenze dal servizio contenute nelle tabelle predisposte per la  turnazione dei lavoratori, sottolineando che per la corretta gestione dei turni sarebbe sufficiente indicare semplicemente l’assenza del dipendente senza aggiungerne la motivazione.

Valerio Pollastrini

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