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mercoledì 13 agosto 2014

Allenatore responsabile dell’incolumità degli atleti

Nella sentenza n.31734 del 18 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che l’allenatore di una disciplina sportiva, rivestendo un posizione di garanzia volta a tutelare l’integrità degli atleti, è responsabile di eventuali incidenti accaduti agli stessi, ogni qual volta ometta di adottare gli accorgimenti e le cautele necessari per impedire il verificarsi di incidenti.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma pur dichiarando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, il  non luogo a procedere nei confronti dell’allenatore della nazionale di Tae Kwon Doper,  aveva condannato lo stesso  a corrispondere alla parte civile il risarcimento del danno.

La Corte del merito, in particolare, aveva rilevato l’imprudenza, l’imperizia e la negligenza poste in essere dall’imputato che, durante l'allenamento, aveva omesso di far indossare il caschetto di protezione all’atleta che,scivolando a terra, aveva sbattuto  la testa, riportando una frattura occipitale ed un'emorragia cerebrale.

Contro questa pronuncia,  l’allenatore aveva ricorso in Cassazione e, contestando la ritenuta posizione di garanzia nei confronti degli atleti, aveva dedotto che la persona offesa, cintura nera 1° Dan e, come gli altri,  maggiorenne e professionista,  fosse in possesso della capacità di autodeterminarsi e di scegliere se indossare o meno il casco durante l’allenamento.

Investita della questione, la Suprema Corte, nel confermare la sussistenza della posizione di garanzia in capo all’allenatore di una disciplina sportiva, ha rilevato come l'omessa adozione di accorgimenti e cautele, grazie ai quali l'incidente non si sarebbe verificato, costituissero altrettante cause dell'evento.

Pur negando che la disciplina del "taekwondo" possa essere assimilata ai c.d. "sport estremi", come, ad esempio, l'automobilismo, il motociclismo o l'alpinismo, la Cassazione, tuttavia, ne ha sottolineato la pericolosità in relazione ai connessi   rischi per l'incolumità fisica degli atleti ed ha concluso ribadendo che la posizione di garanzia di cui l'allenatore è investito implica a suo carico l’obbligo di predisporre ogni strumento idoneo ad impedire il verificarsi di eventi lesivi ai danni di coloro che praticano detto sport.

Valerio Pollastrini

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